È stata pubblicata il 29 novembre del 2024 sulla Gazzetta ufficiale la legge, 25 novembre del 2024, n. 177 (d’ora in poi: legge n. 177 del 2024), concernente interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Orbene, tra le novità introdotte da questa legge, alcune di esse riguardano la materia penale.
Scopo del presente scritto è dunque quello di vedere quali modifiche sono state apportate dalla normativa qui in commento in relazione a siffatta materia.
Al Nuovo Codice della Strada abbiamo dedicato l’articolo Nuovo Codice della Strada 2024: il testo in GU (testo in PDF)
Indice
- 1. I mutamenti effettuati dal nuovo Codice della Strada in relazione all’art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 (guida sotto l’influenza dell’alcool)
- 2. Le modificazioni contemplate per l’art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)
- 3. Il “nuovo” art. 120, co. 3, secondo periodo, d.lgs. n. 285 del 1992
- 4. I cambiamenti disposti per l’art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
- 5. I mutamenti apportati all’art. 590-bis cod. pen. (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime)
- 6. Le modifiche disposte per l’art. 727 cod. pen. (abbandono di animali)
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- Note
1. I mutamenti effettuati dal nuovo Codice della Strada in relazione all’art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992 (guida sotto l’influenza dell’alcool)
Per quanto riguarda i reati stradali, tenuto conto che dai “dati comunicati dai corpi di polizia municipale o locale, infine, risulta che l’irrogazione del 36 per cento delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e del 57 per cento di quelle per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è avvenuta in occasione di incidente stradale”[1], in questo contesto, per il legislatore, “non vi è dubbio che serva un impianto normativo equilibrato, che sappia coniugare le esigenze di mobilità dei cittadini con la salvaguardia della vita umana e dell’ambiente e, al contempo, sia in grado di assicurare un sistema sanzionatorio equo ed efficace (in quanto effettivamente applicato) e, come tale, unanimemente condiviso; un sistema finalizzato a prevenire, piuttosto che a reprimere, e a formare, piuttosto che a informare, il cittadino ad avere un rapporto corretto con la strada”[2].
Ebbene, alla luce di ciò, tra gli ambiti ritenuti meritevoli di un intervento del Parlamento, si è reputato di dovere agire in tal senso anche in materia penale, innanzitutto nell’ottica di un “miglioramento della sicurezza stradale (…) in materia di (…) guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”[3].
Chiarita la voluntas legislatoris, per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, l’art. 1, co. 1, lett. a), legge n. 177 del 2024 “inserisce due nuovi commi 9-ter e 9-quater all’articolo 186”[4] codice della strada che, come è noto, sanziona la guida sotto l’influenza dell’alcool, stabilendo quanto segue: “all’articolo 186, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti: «9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo. 9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all’articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli»;”.
In particolare, il “nuovo comma 9-ter prevede l’apposizione sulla patente del conducente condannato per i reati di guida in stato d’ebbrezza di cui al comma 2, lettera b)[5] e lettera c)[6] dell’articolo 186 dei codici unionali 68 e 69 di cui all’Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE (divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida e limitazione alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock)”[7].
Orbene, tale “prescrizione permane sulla patente per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dall’articolo 186, comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui all’articolo 186, comma 2, lettera c), decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna”, restando però “salva la possibilità per la Commissione medica per l’accertamento del possesso dei requisiti fisici e
psichici per il conseguimento della patente di imporre una maggiore durata della prescrizione in occasione della conferma di validità della patente”[8].
Ad ogni modo, in caso di condanna per i reati sopra citati, il Prefetto impone al condannato di sottoporre la patente a revisione ai sensi dell’articolo 128[9], allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alle prescrizioni introdotte dal presente comma, fermo restando che nei “confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che abbiano acquisito la residenza in Italia, si applicano, invece, le disposizioni dell’articolo
136-bis, comma 4, ultimo periodo[10], che impone al titolare della patente medesima di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla procedura di revisione”[11].
Ciò posto, a sua volta, il “comma 9-quater dispone l’aumento di un terzo delle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 2, lettere a)[12], b) e c) previste per la guida sotto l’influenza di alcool nei confronti del conducente sulla cui patente siano stati apposti i codici unionali 68 e 69” e tali “sanzioni sono invece raddoppiate nel caso in cui sia stato alterato, manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i sigilli del dispositivo di blocco, il cd. alcolock, di cui al nuovo articolo 125, comma 3-ter, introdotto dalla presente legge[13]”[14].
2. Le modificazioni contemplate per l’art. 187 del d.lgs. n. 285 del 1992 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)
Per quanto invece la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, “al fine di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell’illecito della guida dopo
aver assunto sostanze stupefacenti”[15], l’art. 1, co. 1, lett. b), legge n. 177 del 2024 modifica questo articolo 187 nei seguenti termini: “all’articolo 187: 1) al comma 1, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse; 2) al comma 1-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse; 3) al comma 2, le parole: «agli accertamenti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3»; 4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»; 5) al comma 3, le parole: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale»; 6) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore»; 7) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base dell’esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti l’inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca»; 8) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il prefetto, sulla base dell’esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell’articolo 119, comma 5, nel caso in cui l’accertamento di cui all’articolo 119, comma 4, attesti l’inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell’articolo 130. L’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca»; 9) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero ai sensi dell’articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell’articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all’autorizzazione all’esercitazione di guida e l’interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età. 6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell’articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all’estero di cui all’articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all’accertamento dei predetti reati. 6-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive»; 10) al comma 8, le parole: «si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119» sono sostituite dalle seguenti: «si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all’esito dell’esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento»; 11) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti».”.
Ebbene, esaminando queste modificazioni una per una, incominciando dalla prima, per effetto della modifica apposta al primo comma dell’art. 187 del codice della strada, per effetto di siffatta novella legislativa, si “passa direttamente a incriminare (mediante una fattispecie contravvenzionale) la “guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope””[16], superandosi in tal guisa “lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale”[17].
Difatti, si procede alla “soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti”[18], in modo tale che “al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico”[19], tanto più se si considera che quanto appena esposto “è evidenziato anche dalla modifica conseguenziale della rubrica dell’art 187 (…); nonché ancora dalla modifica del comma 1-bis”[20].
Chiarito ciò, per quanto invece concerne i controlli, al fine “di effettuare, direttamente sul luogo del controllo stradale, un prelievo di liquido salivare del conducente”[21], come logica conseguenza, con la modifica apposta al comma terzo, “si introduce la possibilità che il controllo in seconda battuta del conducente non sia limitato alla mucosa del cavo orale ma comprenda anche la saliva”[22], oltre ad essere “soppresso il riferimento all’adozione di un decreto ministeriale volto a definire le modalità di effettuazione degli accertamenti e le caratteristiche degli strumenti portatili da impiegare a tal fine”[23] sicché, per effetto della normativa qui in commento, “il controllo salivare avverrà secondo linee guida emanate dai Ministeri dell’interno e della salute e presso laboratori certificati”[24].
Ciò posto, per coerenza, è stato altresì modificato il “comma 2 al fine di includere anche gli accertamenti (appena menzionati) di cui al successivo comma 2-bis tra [quelli] in vista dei quali svolgere quelli qualitativi preliminari”[25].
Inoltre, sempre “in coerenza con la soppressione della nozione di alterazione psico-fisica, viene modificato anche il comma 5-bis dell’art. 187, nel senso che il divieto di proseguire il tragitto può essere impartito dalla polizia stradale anche solo sulla base dei primi e preliminari controlli, ove l’esito di quelli successivi non sia ancora disponibile”[26].
“Il veicolo è quindi fatto trasportare da terze persone al luogo indicato dal conducente o presso l’autorimessa più vicina”[27].
Tra l’altro, con “l’aggiunta di un nuovo comma 5-ter, un’analoga disposizione è prevista per il caso che (non solo l’esito dei controlli successivi – id est: degli accertamenti analitici – non sia noto, ma) non sia possibile nemmeno la loro effettuazione”[28].
Orbene, il “prefetto – in tal caso – dispone in ogni caso che il conducente si sottoponga entro 60 giorni alla visita medica di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada[29] per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici alla guida”[30].
Ad ogni modo, se “l’interessato non ottempera all’ordine nel termine prescritto, si applica l’articolo 128, comma 2[31], e pertanto è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti con esito favorevole”[32], la quale “decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto”[33], fermo restando che, da una parte, per “l’ipotesi di circolazione durante il periodo di sospensione, è prevista la sanzione amministrativa da 168 a 678 euro e la revoca della patente di guida”[34], dall’altra, le “medesime disposizioni si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida”[35].
Pur tuttavia, se “poi l’esito della visita di cui al comma 4 dell’art. 119 è d’inidoneità alla guida, il prefetto revoca la patente (il cui nuovo conseguimento non è possibile se non dopo tre anni)”[36], chiarendosi contestualmente “che si tratta di una deroga al comma 5 del medesimo art. 119, giacché la revoca per inidoneità, di regola, spetta alla motorizzazione civile”[37].
Precisato ciò, anche “il comma 6 dell’art. 187 è interessato da un’ampia modifica”[38] in questo esso, nella versione attualmente vigente, “di fatto ricalca il comma 5-ter, reiterandone le disposizioni anche per il caso in cui al prefetto siano resi disponibili gli esiti degli accertamenti analitici svolti su campioni di fluido del cavo orale (di cui al citato comma 2-bis), ovvero la certificazione sugli accertamenti compiuti sui campioni di liquidi biologici, rilasciata dai strutture sanitarie fisse o mobili, strutture sanitarie pubbliche o accreditate o a esse equiparate (di cui ai commi 3, 4 e 5)”[39].
“Il prefetto – dunque – ordina in ogni caso che il conducente si sottoponga entro 60 giorni a visita medica e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione”[40].
Ciò posto, sono “poi introdotti (comma 1, lett. b) n. 10 dell’art. 1 qui in esame) i commi e 6-bis a 6-ter, i quali hanno a oggetto l’ipotesi in cui i conducenti non risultino ancora titolari di patente di guida”[41].
In particolare, il comma 6-bis “disciplina il caso del minore di anni 21 che non abbia la patente, nei riguardi del quale sia accertato il reato (appena riepilogato e come modificato) del comma 1 oppure quello di cui al successivo comma 8 del medesimo art. 187 (vale a dire il rifiuto di sottoporsi ai controlli (…))”[42] con la “conseguenza è che il conseguimento della patente è precluso – anche per conversione di patente estera – fino a 24 anni compiuti”[43], fermo restando che, se “l’interessato aveva il permesso temporaneo (c.d. foglio rosa) esso è sospeso o revocato e occorre aspettare i 24 anni di età”[44].
Dal canto suo, il comma 6-ter “disciplina il caso del maggiore di anni 21 che non abbia la patente, il quale commetta i reati appena ricordati”[45], essendo ivi stabilito “che: o nelle more del procedimento penale, non si applica la sospensione provvisoria di cui all’art. 223 del codice della strada[46] ma il divieto di conseguire la patente per un tempo da 1 a due anni; o a giudizio concluso, non si applicano la sospensione (come provvedimento definitivo) o la revoca della patente bensì divieto di conseguire la patente – rispettivamente – per un tempo corrispondente alla durata della sospensione (caso sospensione) o per 3 anni dall’accertamento dei fatti (caso revoca)”[47].
“Viene poi introdotto un nuovo comma 6-quater, il quale inerisce al seguito dell’ordine prefettizio di effettuare la visita medica”[48], essendo ivi disposto “che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 126[49] relativamente alla durata e alla conferma della validità della patente, nei casi in cui all’esito della visita medica il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno; alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e alle conferme successive non può eccedere cinque anni”[50].
“Infine, il testo proposto …) novella il comma 8 dell’art. 187”[51], prevedendo “che, oltre all’obbligo di sottoporsi a visita medica, sia disposta dal prefetto, in ogni caso, la sospensione in via cautelare della patente fino all’esito dell’esame di revisione (secondo modalità demandate al regolamento)”[52].
3. Il “nuovo” art. 120, co. 3, secondo periodo, d.lgs. n. 285 del 1992
Pur non riguardando la materia penale strictu sensu, va comunque osservato che l’art. 8, co. 1, legge n. 177 del 2024, nel disporre che all’“articolo 120, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1»”, fa sì che “ai fini del conseguimento della nuova patente di guida non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1 dello stesso articolo 120”[53] il quale, come è noto, prevede quanto sussegue: “Non possono conseguire la patente di guida, [il certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori] i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
4. I cambiamenti disposti per l’art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Per quanto inerisce i reati previsti dal codice penale, l’art. 1, co. 2, legge n. 177 del 2024 “apporta modifiche di coordinamento (per l’appunto ndr.) al codice penale, al fine di adeguare le fattispecie di omicidio stradale, di cui all’articolo 589-bis, e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui all’articolo 590-bis, alle modifiche introdotte” [54] dalla normativa qui in commento.
Nel dettaglio, per quanto riguarda l’omicidio stradale, una prima modifica è rinvenibile alla luce di quanto stabilito dall’art. 1, co. 2, lett. a), legge n. 177 del 2024 il quale interviene sulla disposizione codicistica che lo contempla, ossia l’art. 589-bis cod. pen., nella susseguente maniera: “all’articolo 589-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni»;”.
Quindi, per effetto di codesta riformulazione, con cui si eliminato “non già il riferimento all’alterazione psico-fisica bensì quello al medesimo art. 187”[55] del codice della strada, “per aversi l’ipotesi aggravata delle fattispecie qui in parola – non sarà sufficiente la mera concomitante realizzazione del reato di cui all’art. 187 ma si dovrà dimostrare l’effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente che ha cagionato la morte”[56].
Ciò posto, un’altra modifica, sempre effettuata in relazione all’art. 589-bis cod. pen., è quella introdotta dall’art. 2, co. 2, legge n. 177 del 2024 nei seguenti termini: “Al primo comma dell’articolo 589-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte»”.
Pertanto, alla luce di codesta novella legislativa, si “prevede un’estensione dell’applicabilità del reato (in questione) nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un incidente stradale che cagiona la morte”[57].
5. I mutamenti apportati all’art. 590-bis cod. pen. (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime)
Per quanto invece riguarda il reato di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime, preveduto dall’art. 590-bis cod. pen., in modo non dissimile rispetto a quanto fatto per l’omicidio stradale, l’art. 1, co. 2, lett. b), legge n. 177 del 2024 dispone quanto segue: “all’articolo 590-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all’articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime»”.
In effetti, anche per tale illecito penale, come per l’omicidio stradale, eliminandosi, non già il riferimento all’alterazione psico-fisica bensì quello al medesimo art. 187 del codice della strada, “per aversi l’ipotesi aggravata delle fattispecie qui in parola – non sarà sufficiente la mera concomitante realizzazione del reato di cui all’art. 187 ma si dovrà dimostrare l’effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente che ha cagionato (…) le lesioni”[58].
Ciò posto, sempre in modo speculare rispetto a quanto fatto per l’art. 589-bis cod. pen., l’art. 2, co. 3, legge n. 177 del 2024 stabilisce che al “primo comma dell’articolo 590-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse pene si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona le lesioni personali»”.
Dunque, pure per tale fattispecie di reato, è adesso previsto che le medesime pene contemplate dall’art. 590-bis del codice penale “si applicano a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un incidente stradale che cagiona le lesioni personali”[59].
Orbene, anche “in queste ipotesi, la ratio sembra ravvisarsi nell’esigenza di rafforzare la tutela della sicurezza degli utenti della strada minacciata dalla presenza di un animale incustodito”[60].
6. Le modifiche disposte per l’art. 727 cod. pen. (abbandono di animali)
In materia di contravvenzioni, sempre tra quelli preveduti dal codice penale, l’art. 2, co. 1, legge n. 177 del 2024 ne emenda uno di essi, vale a dire il reato di abbandono di animali, modificando la disposizione codicistica che lo contempla, ovverosia l’art. 727 cod. pen., nel seguente modo: “All’articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo»; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «All’accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l’uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno».”.
Di conseguenza, alla luce di tali modificazioni, per un verso, si stabilisce “un aumento della pena di un terzo nel caso in cui l’animale venga abbandonato su strada o nelle relative pertinenze”[61], introducendosi, in tal guisa, “una circostanza aggravante speciale e oggettiva (concernendo il luogo in cui è commesso il fatto che costituisce reato) a effetto comune”, per altro verso, si “introduce la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi ad un anno ove si accerti che il fatto che costituisce reato sia stato commesso mediante l’uso di veicoli”[62].
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Questo sono dunque, in sostanza, le novità introdotte in materia penale da siffatta disciplina giuridica.
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Note
[1]Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.C. n. 1435), in camera.it, p. 2.
[2]Ibidem, p. 2.
[3]Ibidem, p. 2.
[4]Relazione tecnica riguardante il disegno di legge avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 1.
[5]Ai sensi del quale: “Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato: (…) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno”.
[6]Secondo cui: “Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato: (…) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter”.
[7]Relazione tecnica riguardante il disegno di legge avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 1.
[8]Ibidem, p. 1.
[9]Alla stregua del quale: “1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonchè il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente. 1-bis. I responsabili delle unita’ di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneita’ alla guida e’ valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell’articolo 119, sentito lo specialista dell’unita’ riabilitativa che ha seguito l’evoluzione clinica del paziente. 1-ter. E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 1-quater. E’ sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. 1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti gia’ titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneita’ alla guida ai sensi della normativa vigente. 1-sexies. Puo’ essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’ articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all’ articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e’ sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita’ di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater”.
[10]Per cui: “A tale fine e’ fatto obbligo al titolare di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta prima di sottoporsi alla revisione”.
[11]Relazione tecnica riguardante il disegno di legge avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 1.
[12]Secondo il quale: “Chiunque guida in stato di ebbrezza e’ punito, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato: (…) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi”.
[13]Per cui: “I titolari di patente rilasciata in Italia, recante i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all’allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N solo se su questi veicoli è stato installato, a loro spese, ed è funzionante un dispositivo che impedisca l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione”.
[14]Relazione tecnica riguardante il disegno di legge avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 1.
[15]Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.C. n. 1435), in camera.it, p. 4.
[16]Servizio studi (Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti) del Senato della Repubblica, Dossier n. 172/2 del 29 aprile del 2024, avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 14.
[17]Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.C. n. 1435), in camera.it, p. 4. In precedenza, essenziale per l’accertamento del fatto-reato era “l’accertamento del nesso causaletra consumo della sostanza ed effetto di alterazionesull’organismo” (Servizio studi (Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti) del Senato della Repubblica, Dossier n. 172/2 del 29 aprile del 2024, avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 14), essendo la Cassazione “consolidata su questo orientamento (v. da ultimo Cass., sez. IV penale, 25 gennaio 2023, n. 5890 e Cass., sez. IV penale, 18 aprile 2023, n. 22682 e ancora trib. Vicenza 4 febbraio 2022, n. 129)” (ibidem, p. 14).
[18]Servizio studi (Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti) del Senato della Repubblica, Dossier n. 172/2 del 29 aprile del 2024, avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 15.
[19]Ibidem, p. 15.
[20]Ibidem, p. 15.
[21]Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.C. n. 1435), in camera.it, p. 4.
[22]Servizio studi (Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti) del Senato della Repubblica, Dossier n. 172/2 del 29 aprile del 2024, avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 15.
[23]Ibidem, p. 13.
[24]Ibidem, p. 13.
[25]Ibidem, p. 13.
[26]Ibidem, p. 13.
[27]Ibidem, p. 13.
[28]Ibidem, p. 13.
[29]Secondo cui: “L’accertamento dei requisiti psichici e fisici e’ effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresi’ alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneita’ non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovra’ procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne’ di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita’ della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4. b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri; d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida. d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica e’ integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell’espressione del giudizio finale”.
[30]Servizio studi (Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti) del Senato della Repubblica, Dossier n. 172/2 del 29 aprile del 2024, avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 16.
[31]Alla stregua del quale: “Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater e’ sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessita’ di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 672 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all’articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater”.
[32]Servizio studi (Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti) del Senato della Repubblica, Dossier n. 172/2 del 29 aprile del 2024, avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 16.
[33]Ibidem, p. 13.
[34]Ibidem, p. 13.
[35]Ibidem, p. 13.
[36]Servizio studi (Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti) del Senato della Repubblica, Dossier n. 172/2 del 29 aprile del 2024, avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 16 e p. 17.
[37]Ibidem, p. 17.
[38]Ibidem, p. 17.
[39]Ibidem, p. 17.
[40]Ibidem, p. 17.
[41]Ibidem, p. 17.
[42]Ibidem, p. 17.
[43]Ibidem, p. 17.
[44]Ibidem, p. 17.
[45]Ibidem, p. 17.
[46]Secondo cui: “1. Nelle ipotesi di reato per le quali e’ prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all’articolo 226, comma 11, e’ comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3, nonche’ nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, e’ effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilita’, la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilita’, la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validita’ della patente di guida puo’ essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni. 2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L’inibizione alla guida sul territorio nazionale e’ annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell’articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 . 3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e’ ammessa opposizione, ai sensi dell’articolo 205”.
[47]Servizio studi (Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti) del Senato della Repubblica, Dossier n. 172/2 del 29 aprile del 2024, avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 17.
[48]Ibidem, p. 18.
[49]Per il quale: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 119, la durata della validita’ delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, e’ regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validita’ delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, e’ subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneita’ alla guida. 2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di eta’ sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di eta’ sono valide per tre anni. 3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’ e, oltre tale limite di eta’, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. 4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di eta’. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di eta’, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali e’ richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. E’ fatta salva la possibilita’ per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE. 5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di eta’ sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell’ottantesimo anno di eta’, rinnovano la validita’ della patente posseduta ogni due anni. 7. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validita’ dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB e’ effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validita’ della patente di guida. 8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validità della patente e’ confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per la mobilità sostenibile, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validita’. A tal fine i sanitari indicati nell’articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per la mobilità sostenibile, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all’articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validita’ della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita e’ responsabile in solido dell’omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validita’. 8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneita’ psicofisica richiesti per il rinnovo di validita’ della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida e’ subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostativita’ presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida non e’ rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6. 8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all’esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. L’esperimento di guida consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta. In caso di esito negativo dell’esperimento di guida, la patente e’ revocata con decorrenza dal giorno stesso della prova. In caso di assenza del titolare, la patente e’ sospesa fino all’esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovra’ essere richiesto dall’interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessita’ di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per la mobilita’ sostenibile. 9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validita’ della patente e’ altresi’ confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorita’ diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all’estero fa fede dell’avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneita’ psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di guida presso un’autorita’ diplomatico-consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo ha l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria prevista al comma 8. Si applicano le disposizioni di cui al comma 8-ter. 10. L’autorita’ sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validita’ della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 10-bis. La commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell’idoneita’ psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all’Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalita’ di trasmissione dei dati della commissione medica locale all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento per la mobilità sostenibile sono fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validita’ e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 euro a 638 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell’esercizio dell’attivita’ professionale di autotrasporto per la quale e’ richiesta l’abilitazione di cui all’articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6. 12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e’ punito con le sanzioni di cui all’articolo 116, comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo”.
[50] Servizio studi (Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti) del Senato della Repubblica, Dossier n. 172/2 del 29 aprile del 2024, avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 18.
[51]Ibidem, p. 18.
[52]Ibidem, p. 18.
[53]Ibidem, p. 40.
[54]Relazione illustrativa riguardante il disegno di legge avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.C. n. 1435), in camera.it, p. 7.
[55] Servizio studi (Ufficio ricerche nei settori infrastrutture e trasporti) del Senato della Repubblica, Dossier n. 172/2 del 29 aprile del 2024, avente ad oggetto gli interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. n. 1086), in senato.it, p. 19.
[56]Ibidem, p. 19 e p. 20.
[57]Ibidem, p. 22.
[58]Ibidem, p. 19 e p. 20.
[59]Ibidem, p. 22.
[60]Ibidem, p. 22.
[61]Ibidem, p. 21.
[62]Ibidem, p. 21.
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