Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto relativo alla direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo collegato alla RC auto. Il topic è strettamente connesso all’obbligo di assicurazione anche per veicoli fermi e vanta un focus su e-bike, monopattini e minicar elettriche.
Il provvedimento inserisce la necessità di assicurare i veicoli parcheggiati in aree private ma accessibili al pubblico e una misura relativa alla sospensione della polizza, con l’estensione della copertura persino per i veicoli elettrici leggeri.
Il documento, pubblicato ufficialmente il 13 dicembre all’interno della Gazzetta Ufficiale, è relativo al testo dell’ordinanza del 22 novembre 2023 e regolamenta diverse novità inerenti all’obbligo assicurativo per veicoli leggeri elettrici e non solo.
In questo articolo analizziamo cosa cambia con l’entrata in vigore della normativa, una misura prevista per il 23 dicembre 2023, e cosa bisogna fare per farsi trovare in regola nel 2024.
Indice
- 1. Novità sull’obbligo assicurativo e sospensione della polizza: i cambiamenti previsti
- 2. L’introduzione dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli elettrici leggeri
- 3. Il focus su CONSAP e la nuova definizione di veicolo
- 4. L’allineamento degli importi RC auto e l’introduzione del preventivatore
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1. Novità sull’obbligo assicurativo e sospensione della polizza: i cambiamenti previsti
L’obbligo assicurativo, secondo il nuovo decreto, non è più valido solamente per veicoli parcheggiati in luoghi pubblici, ma anche in un’area privata se accessibile da altre persone: le zone interessate per questa novità sono ad esempio i parcheggi condominiali o i cortili.
Tra le novità introdotte dalla delibera c’è un inasprimento delle sanzioni, basti pensare che le cifre saranno superiori del 50% rispetto a quanto ci aveva abituato l’articolo 193 del Codice della Strada.
Ci sono però delle casistiche in cui possono essere applicate delle deroghe. È il caso dei veicoli ritirati dalla circolazione o soggetti a fermo amministrativo, delle auto sprovviste di ruote o motore e quindi impossibilitate a circolare. In questa situazione, per ottenere l’esonero dal pagamento, è fondamentale che il mezzo non possa essere spostato in altro modo se non con l’utilizzo di un carroattrezzi.
La sospensione della polizza è un altro tema affrontato dal decreto europeo approvato in Italia. Qualora il consumatore lo richiedesse, le compagnie assicurative saranno obbligate ad accogliere la domanda.
Questa tipologia di formula viene utilizzata da coloro che utilizzano un mezzo solo in un periodo dell’anno limitato ed è perfetta anche per i veicoli storici, i quali potranno avere una sospensione del contratto fino ad un massimo di 9 o 12 mesi.
Tutte queste novità obbligano quindi alla stipula di una RCA anche per quei veicoli che fino ad oggi non ne avevano bisogno. Per trovare l’opzione migliore, che si adatti alle esigenze specifiche dei proprietari, sono in molti a scegliere di avvalersi di un’assicurazione auto online.
Queste, infatti, tendono a rivelarsi soluzioni vantaggiose e permettono soprattutto una panoramica ottimale in relazione alle garanzie accessorie, così da personalizzare totalmente la polizza.
2. L’introduzione dell’assicurazione obbligatoria per i veicoli elettrici leggeri
I veicoli elettrici leggeri sono stati utilizzati fino a questo momento senza dover adempiere a specifici parametri di legge, soprattutto per quanto riguarda la copertura assicurativa. L’introduzione del nuovo provvedimento va a disciplinare l’utilizzo di tali mezzi, i quali dovranno avere obbligatoriamente un’assicurazione.
La sola polizza non basterà: gli esperti del settore spiegano che probabilmente servirà un nuovo decreto interministeriale in cui verrà previsto l’obbligo di dotazione di una targa.
3. Il focus su CONSAP e la nuova definizione di veicolo
Secondo la nuova normativa, ad occuparsi degli indennizzi e dei risarcimenti per i residenti italiani che subiscono sinistri in altri Stati Membri sarà la CONSAP: la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Il documento spiega che i soggetti aventi diritto potranno chiedere il risarcimento entro 2 mesi e la stessa finestra di tempo sarà concessa alla CONSAP per fornire una risposta.
Lo scopo è quello di semplificare il riconoscimento degli attestati di rischio tra polizze legate a Stati membri diversi, facendo in modo che sia garantito un pari trattamento indipendentemente dalla Nazione d’origine.
Il decreto legislativo introduce una nuova definizione di “veicolo”: l’intento è quello di uniformarsi alle direttive UE e a quanto richiesto dalla Corte di Giustizia.
Pertanto, con il termine “veicolo” si intenderanno i mezzi mossi da forza meccanica e saranno considerati parametri quali velocità massima e peso netto.
Qualora il mezzo di trasporto dovesse essere trasferito da uno Stato membro dell’UE ad un altro, saranno possibili due opzioni: si potrà scegliere la legislazione legata allo Stato Membro di immatricolazione oppure su quello di destinazione, purché il tutto avvenga entro 30 giorni dalla consegna al compratore.
4. L’allineamento degli importi RC auto e l’introduzione del preventivatore
Un punto interessante del documento è quello del comma 1 relativo all’articolo 2 in cui si parla di allineamento degli importi RC auto. La riforma è pensata per poter andare ad uniformare a livello di Europa la garanzia e la tutela, così che tutti i veicoli circolanti sul territorio possano essere adeguati.
Gli importi potranno essere variati esclusivamente ogni 5 anni, per potersi adeguare all’inflazione. Verranno mantenuti immutati quelli per danni a cose e persone, ma offrendo massimali elevati per veicoli appartenenti alla categoria M2 o M3.
Secondo la nuova normativa, sarà prevista l’introduzione di un preventivatore. Il tool di comparazione sarà accessibile direttamente dal sito dell’IVASS e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
L’intento è quello di offrire chiarezza e sicurezza ai consumatori che potranno ottenere gratuitamente una visione dei possibili contratti, consultando tutte le condizioni.
News anche per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada: secondo l’ordinanza dovrà collaborare con organismi simili presenti negli altri stati membri UE per incidenti avvenuti all’estero.
La cooperazione permetterà di garantire un corretto scambio di informazioni tra cui le richieste di risarcimento.
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