In data 13 settembre del 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 5 settembre 2024, n. 129, con cui è stata adeguata la nostra normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.
Orbene, per quanto concerne la materia penale, è da segnalare l’art. 30 di questo decreto legislativo che introduce una nuova fattispecie di reato, ossia il reato di abusivismo. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
1. Norma e natura del reato di abusivismo
Dunque, fermo restando che l’introduzione di tale norma incriminatrice (unitamente ad altre norme a carattere sanzionatorio amministrativo) è stato fatto “in applicazione di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, lettera g), della legge di delegazione europea 2022-2023[1]”[2] “che, in sede di recepimento del regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (su cui si veda la scheda relativa all’articolo 1), ha previsto, quale principio di delega, l’introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l’ammissione alla negoziazione di criptoattività disciplinate dal citato regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonché di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento in mancanza delle autorizzazioni ivi previste”[3], questo articolo 30, intitolato “Abusivismo”, dispone quanto segue: “1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329 chiunque: a) offre al pubblico token collegati ad attività ovvero ne chiede e ottiene l’ammissione alla negoziazione, in violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a) , del regolamento (UE) 2023/1114; b) presta servizi per le cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114, in violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento; c) emette token di moneta elettronica in violazione della riserva di cui all’articolo 48, paragrafo 1, primo comma, lettera a) , del regolamento (UE) 2023/1114; d) offre al pubblico token di moneta elettronica ovvero ne chiede e ottiene l’ammissione alla negoziazione in assenza del previo consenso scritto dell’emittente di cui all’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114”.
Vediamo quindi nel dettaglio in cosa consiste siffatto illecito penale.
Il reato in questione è:
- comune perché questo illecito penale può essere commesso da chiunque;
- commissivo poiché, come vedremo da qui a breve, le condotte incriminate consistono tutte in un facere.
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Codice penale e di procedura penale e norme complementari
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2. Elemento oggettivo
Per quanto riguarda le condotte punite da questa norma incriminatrice (con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.066 a euro 10.329), sono contemplate le seguenti condotte materiali.
La prima, previste alla lettera a), consiste nell’offrire “al pubblico token collegati ad attività ovvero ne chiede e ottiene l’ammissione alla negoziazione, in violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, che impone alle persone giuridiche o alle imprese stabilite nell’Unione europea che vogliano offrire al pubblico un token collegato ad attività, di ottenere apposita autorizzazione da parte dell’autorità nazionale competente”[4] dove la violazione dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114 si riferisce alla mancata applicazione di quel precetto normativo, contenuto in siffatto regolamento da tale articolo, secondo cui è stabilito che una “persona non presenta un’offerta al pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token collegato ad attività, a meno che tale persona sia l’emittente di tale token collegato ad attività ed (…) è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’autorità competente del suo Stato membro d’origine conformemente all’articolo 21”[5].
Ad ogni modo, per “token collegato ad attività, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del citato regolamento (UE) 2023/1114, si intende un tipo di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali”[6].
Ciò posto, una seconda condotta per cui è configurabile siffatto delitto, è quella menzionata nella lettera b), e consiste nel prestare “servizi per le cripto-attività in violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento”[7], dove:
- per “servizio per le cripto-attività, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del citato regolamento (UE) 2023/1114, si intende qualsiasi servizio e attività legati a prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti; gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività; scambio di criptoattività con fondi; scambio di cripto-attività con altre cripto-attività; esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; collocamento di cripto-attività; ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti; prestazione di consulenza sulle cripto-attività; prestazione di gestione di portafoglio sulle cripto-attività; prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti”[8];
- la violazione della norma che comporta la configurabilità di codesta fattispecie di reato è l’art. 59, par. 1, lett. a), regolamento (UE) 2023/1114, il quale “prevede che una persona non possa prestare servizi per le cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le criptoattività
Ciò posto, la terza condotta, menzionata nella lettera c), consiste nell’emettere “token di moneta elettronica in violazione della riserva di cui all’articolo 48, paragrafo 1, comma 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, che richiede, ai fini dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione di un token di moneta elettronica che la persona sia l’emittente di tale token e sia autorizzata quale ente creditizio o istituto di moneta elettronica”[11], dove per “token di moneta elettronica, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del citato regolamento (UE) 2023/1114, si intende un tipo di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale”[12].
Infine, l’ultima condotta, che assurge al rango di penale rilevanza nel caso di specie, è quella indicata alla lettera d), e consiste nell’offrire “al pubblico token di moneta elettronica ovvero ne chieda e ottenga l’ammissione alla negoziazione in assenza del previo consenso scritto dell’emittente di cui all’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma”[13], regolamento (UE) 2023/1114, il quale prevede “che previo consenso scritto dell’emittente, altre persone possono offrire al pubblico il token di moneta elettronica o chiederne l’ammissione alla negoziazione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 50 e 53 del medesimo regolamento che prevedono, rispettivamente, che non devono essere concessi interessi in relazione ai token di moneta elettronica (art. 50[14]) e prevedono i requisiti per le comunicazioni di marketing relative ai token di moneta elettronica (art. 53[15])”[16].
3. Elemento soggettivo
In riferimento all’elemento soggettivo, ad avviso di chi scrive, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di commettere una delle condotte analizzate in precedenza.
Note
- [1]
Ai sensi del quale: “Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: (…) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114”.
- [2]
Relazione illustrativa riguardante il decreto legislativo con cui è stata adeguata la nostra normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, p. 16, in senato.it.
- [3]
Servizio studi del Senato della Repubblica, Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario, Dossier n. 316 dell’11 luglio 2024, riguardante l’Atto del Governo n. 172 (“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività”), in senato.it, p. 77.
- [4]
Servizio studi del Senato della Repubblica, Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario, Dossier n. 316 dell’11 luglio 2024, riguardante l’Atto del Governo n. 172 (“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività”), in senato.it, p. 77.
- [5]
Per cui: “1. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5, le autorità competenti adottano una decisione pienamente motivata che concede o rifiuta l’autorizzazione all’emittente richiedente e, entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di tale decisione, la notificano all’emittente richiedente. Se un emittente richiedente ottiene l’autorizzazione, il suo White Paper sulle cripto-attività si considera approvato. 2. Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se vi sono motivi oggettivi e dimostrabili che: a) l’organo di amministrazione dell’emittente richiedente può mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa dell’emittente, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato; b) i membri dell’organo di amministrazione non soddisfano i criteri di cui all’articolo 34, paragrafo 2; c) gli azionisti e i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate non possiedono sufficienti requisiti di onorabilità di cui all’articolo 34, paragrafo 4; d) l’emittente richiedente non soddisfa o rischia di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo; e) il modello di business dell’emittente richiedente potrebbe costituire una grave minaccia per l’integrità del mercato, la stabilità finanziaria e il regolare funzionamento dei sistemi dei pagamenti, o espone l’emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. 3. L’ABE e l’ESMA, entro il 30 giugno 2024, emanano congiuntamente orientamenti in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione dell’emittente di token collegati ad attività e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate negli emittenti di token collegati ad attività. 4. Le autorità competenti rifiutano altresì l’autorizzazione qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale formuli un parere negativo in conformità dell’articolo 20, paragrafo 5, per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, trasmissione della politica monetaria o sovranità monetaria. 5. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all’ESMA, all’ABE, alla BCE e, se del caso, alla banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 3. L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione. 6. Le autorità competenti informano l’ABE, l’ESMA, la BCE e, se del caso, la banca centrale di cui all’articolo 20, paragrafo 4, di tutte le richieste di autorizzazione rifiutate e forniscono le motivazioni alla base della decisione e, se del caso, la spiegazione di eventuali scostamenti dai pareri di cui all’articolo 20, paragrafo 5”.
- [6]
Servizio studi del Senato della Repubblica, Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario, Dossier n. 316 dell’11 luglio 2024, riguardante l’Atto del Governo n. 172 (“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività”), in senato.it, p. 77 e p. 78.
- [7]
Ibidem, p. 78.
- [8]
Ibidem, p. 78.
- [9]
Alla stregua del quale: “1. Le autorità competenti informano per iscritto prontamente e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente di aver ricevuto la stessa. 2. Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, le autorità competenti valutano la completezza di tale domanda verificando che siano state presentate le informazioni elencate all’articolo 62, paragrafo 2. Laddove la domanda non sia completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente deve fornire le informazioni mancanti. 3. Le autorità competenti possono rifiutarsi di riesaminare le domande laddove tali domande rimangano incomplete dopo il termine da esse fissato a norma del paragrafo 2, secondo comma. 4. Una volta che una domanda è completa, le autorità competenti ne informano tempestivamente il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente. 5. Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano le autorità competenti di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente è in una delle seguenti posizioni in relazione a un ente creditizio, un depositario centrale di titoli, un’impresa di investimento, un operatore di mercato, una società di gestione di un OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi, un istituto di pagamento, un’impresa di assicurazione, un istituto di moneta elettronica o un ente pensionistico aziendale o professionale, autorizzati nell’altro Stato membro in questione: a) è una sua filiazione; b) è una filiazione dell’impresa madre di tale soggetto; o c) è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano tale soggetto. 6. Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti: a) possono consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e le unità di informazione finanziaria, al fine di verificare che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non sia stato oggetto di un’indagine su comportamenti in rapporto con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo; b) garantiscono che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente che gestisce sedi o ricorre a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio individuati a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 sia conforme alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 45, paragrafi 3 e 5, della suddetta direttiva; c) garantiscono, se del caso, che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente abbia messo in atto procedure adeguate per conformarsi alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 18 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849. 7. Quando sussistono stretti legami tra il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l’autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. 8. Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente ha stretti legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’esercizio efficace delle loro funzioni di vigilanza. 9. Entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente rispetta le disposizioni di cui al presente titolo e adottano una decisione, pienamente motivata, di concessione o rifiuto dell’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto- attività. Le autorità competenti notificano la loro decisione al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla data di tale decisione. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare. 10. Le autorità competenti rifiutano un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività se sussistono motivi oggettivi e dimostrabili per ritenere che: a) l’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possa mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa del prestatore, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato, o possa esporre il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente a un grave rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo; b) i membri dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di cui all’articolo 68, paragrafo 1; c) gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di sufficiente onorabilità di cui all’articolo 68, paragrafo 2; d) il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfi o rischi di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo. 11. L’ESMA e l’ABE emanano congiuntamente, in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti relativi alla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente. L’ESMA e l’ABE emanano gli orientamenti di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. 12. Durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 ed entro il 20 o giorno lavorativo di tale periodo, le autorità competenti possono chiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per completare la valutazione. Tale richiesta è presentata per iscritto al prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente precisando le informazioni supplementari necessarie. Il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni mancanti presentata dalle autorità competenti e il ricevimento, da parte delle stesse, della relativa risposta del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di completamento o chiarimento delle informazioni presentata dalle autorità competenti è a discrezione di dette autorità ma non comporta una sospensione del periodo di valutazione di cui al paragrafo 9. 13. Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5. Le autorità competenti informano altresì l’ESMA di ogni rifiuto o autorizzazione. L’ESMA rende disponibili le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 5, nel registro di cui a tale articolo, entro la data di inizio della prestazione dei servizi di cripto-attività.”.
- [10]
Servizio studi del Senato della Repubblica, Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario, Dossier n. 316 dell’11 luglio 2024, riguardante l’Atto del Governo n. 172 (“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività”), in senato.it, p. 78.
- [11]
Servizio studi del Senato della Repubblica, Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario, Dossier n. 316 dell’11 luglio 2024, riguardante l’Atto del Governo n. 172 (“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività”), in senato.it, p. 78.
- [12]
Ibidem, p. 78.
- [13]
Ibidem, p. 78.
- [14]
Secondo cui: “1. In deroga all’articolo 12 della direttiva 2009/110/CE, gli emittenti di token di moneta elettronica non concedono interessi in relazione ai token di moneta elettronica. 2. I prestatori di servizi per le cripto-attività non concedono interessi quando prestano servizi per le cripto-attività relativi a token di moneta elettronica. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi remunerazione o altro beneficio legati alla durata del periodo di detenzione di un token di moneta elettronica da parte del suo possessore sono considerati interessi. Ciò include la compensazione netta o gli sconti aventi un effetto equivalente a quello di un interesse percepiti dal possessore del token di moneta elettronica direttamente dall’emittente o da soggetti terzi, e direttamente associati al token di moneta elettronica, oppure attraverso la remunerazione o la tariffazione di altri prodotti”.
- [15]
Per il quale: “1. Le comunicazioni di marketing relative a un’offerta al pubblico di token di moneta elettronica o all’ammissione di tali token di moneta elettronica alla negoziazione sono conformi a tutti i requisiti seguenti: a) le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali; b) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono corrette, chiare e non fuorvianti; c) le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing sono coerenti con le informazioni contenute nel White Paper sulle cripto-attività; d) le comunicazioni di marketing specificano chiaramente che è stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività e indicano chiaramente l’indirizzo del sito web dell’emittente del token di moneta elettronica, nonché il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per contattare l’emittente. 2. Le comunicazioni di marketing contengono una dichiarazione chiara e inequivocabile attestante che i possessori del token di moneta elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale da parte dell’emittente. 3. Le comunicazioni di marketing e le loro eventuali modifiche sono pubblicate sul sito web dell’emittente. 4. Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione delle comunicazioni di marketing prima della pubblicazione. 5. Le comunicazioni di marketing sono notificate alle autorità competenti su richiesta. 6. Nessuna comunicazione di marketing è diffusa prima della pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività. Tale limitazione non pregiudica la facoltà dell’emittente del token di moneta elettronica di condurre sondaggi di mercato”.
- [16]
Servizio studi del Senato della Repubblica, Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario, Dossier n. 316 dell’11 luglio 2024, riguardante l’Atto del Governo n. 172 (“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività”), in senato.it, p. 78.
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