È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza del 23 gennaio 2018, n. 1550, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Corte d’appello di Brescia.
La vicenda
La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che MEVIO ha proposto opposizione all’esecuzione presso terzi intrapresa a suo danno da Equitalia Esatri S.p.a. per un credito, dell’importo di euro 1.626.660, nascente da un’ordinanza-ingiunzione pronunciata dal Comune di Utopia nei confronti della Fantasia S.r.l. e dell’opponente quale amministratore unico e legale rappresentante di detta società.
Esponeva, a sostegno, che l’ordinanza ingiunzione non gli era mai stata personalmente notificata e che, pertanto, il credito doveva ritenersi oramai prescritto.
L’opposizione è stata respinta dal Tribunale di Bergamo nel 2011.
Il Locatelli ha impugnato tale sentenza ma, costituitosi il contraddittorio, la Corte d’appello di Brescia, con la sentenza n. XXX/2014, ha rigettato l’appello.
Avverso tale ultima statuizione il Locatelli ricorre per due motivi.
I motivi di ricorso
Per quanto è qui di interesse il ricorrente con il primo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 1310 cod. civ. e degli artt. 6, 14 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sostenendo che la notificazione dell’ordinanza-ingiunzione solamente alla Fantasia S.r.l. non sarebbe stata idonea a interrompere la prescrizione nei suoi confronti, essendo fatto dalla legge espresso obbligo di contestare immediatamente la violazione amministrativa (nella specie, attività estrattiva non autorizzata) al trasgressore.
La decisione
La Corte di Cassazione, mediante la citata ordinanza n. 1550/2018 ha ritenuto il motivo non fondato ed ha rigettato il ricorso.
Sul punto controverso, la Suprema Corte rammenta che “il concorso di più persone nella commissione di una violazione amministrativa regolato dall’art. 5 della legge 24 novembre 1981 n. 689 differisce dalla fattispecie prevista dall’art. 6 della medesima legge, che disciplina invece la solidarietà con l’autore dell’illecito di persone non concorrenti nella violazione”.
Difatti, nella prima ipotesi, ciascun concorrente soggiace all’intera sanzione e il pagamento da parte di uno non estingue l’obbligazione degli altri.
Tale distinzione rileva ai fini dell’interruzione della prescrizione.
L’art. 28 della citata legge n. 689 del 1981 rinvia al codice civile per quanto riguarda la disciplina dell’interruzione della prescrizione del diritto a riscuotere le sanzioni.
Occorre quindi distinguere l’ipotesi, prevista dall’art. 5 I. n. 689/1981, del concorso di più persone nella violazione, alla quale non è applicabile l’art. 1310 cod. civ., difettando – come s’è detto – il vincolo di solidarietà passiva fra i concorrenti (Sez. 3, Sentenza n. 2088 del 24/02/2000, Rv. 534342; Sez. 1, Sentenza n. 18365 del 23/08/2006, Rv. 593466) dall’ipotesi disciplinata dal successivo art. 6, che invece configura una vera e propria responsabilità solidale, con conseguente applicabilità della regola, posta dal citato art. 1310 cod. civ., secondo cui gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981, produce effetti anche nei confronti dei coobbligati, ai sensi dell’art. 1310 cod. civ., stante il richiamo contenuto nell’art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione. A tali fini non assume importanza se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha mate ialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui all’art. 1310 cod. civ., fra coobbligati solidali. L’estensione degli effetti degli atti interruttivi della prescrizione non si verifica, invece, nella diversa ipotesi del concorso di più persone nella commissione della violazione, prevista dall’art. 5 della legge n. 689 del 1981, poiché in tal caso difetta il vincolo della solidarietà fra i coobbligati, ciascuno dei quali è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa per intero”.
Nel caso in esame nei confronti della Fantasia S.r.l. si è verificato un atto interruttivo della prescrizione. Poiché la persona giuridica è solidalmente coobbligata con il proprio legale rappresentante, se la violazione è commessa nell’esercizio delle proprie funzioni (circostanza non controversa), quell’atto interruttivo ha prodotto effetti anche nei confronti di MEVIO, che della Fantasia S.r.l. era l’amministratore unico.Link all’ordinanza
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l’ordinanza del 23 gennaio 2018, n. 1550
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