In una economia fondata sui valori di scambio, le obbligazioni pecuniarie, consistenti nell’obbligo di procurare al creditore una somma di danaro, occupano un ruolo di grande rilievo nei rapporti di diritto privato. Si tratta infatti delle obbligazioni di gran lunga più frequenti e per estinguerle occorre utilizzare <<moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento>>1.
Un’apposita sezione del codice civile (art. 1277 e seguenti del c.c.), regola le obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro2.
Il modo ordinario di estinguere l’obbligazione (pecuniaria) è l’adempimento del debitore, e cioè l’esecuzione della prestazione da parte dell’obbligato nei confronti del creditore3.
Il termine <<pagamento>>, che spesso anche nel linguaggio comune, viene usato come sinonimo di <<adempimento>>, si riferisce più specificamente alle obbligazioni pecuniarie4.
Tenuto ad eseguire la prestazione è, in linea di principio, il debitore. Ma la prestazione può essere di natura tale per cui risulti indifferente che ad adempiere sia il debitore oppure un terzo5: così se si tratta di consegnare una somma di danaro o altre cose fungibili6.
In questi casi, il creditore non ha alcun interesse, giuridicamente protetto, a rifiutare l’adempimento del terzo: la prestazione del terzo libera, perciò, il debitore anche se eseguita contro la volontà del creditore (art. 1180, comma 1, c.c.).
Per cui, di regola per il creditore è indifferente se la prestazione viene eseguita personalmente dal debitore ovvero, in luogo di quest’ultimo, da un terzo. Quando, peraltro, la prestazione sia infungibile il creditore può legittimamente rifiutare la prestazione che il debitore gli proponga di far eseguire da un suo sostituto (cfr. art. 2232 c.c.).
Se invece la prestazione è fungibile (come ad esempio il pagamento di una somma di danaro), il creditore non può legittimamente rifiutare la prestazione che gli venga offerta da un terzo (art. 1180 c.c.), quand’anche quest’ultimo agisca ad insaputa del debitore o, comunque, senza il consenso di questo: l’eventuale rifiuto del creditore di accettare la prestazione offertagli dal terzo potrebbe determinare le tipiche conseguenze della mora accipiendi.
Il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo solo in due casi: se ha un obiettivo interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione7; oppure se il debitore abbia manifestato al creditore la sua opposizione all’adempimento altrui. Ma in questo caso il creditore ha la facoltà, non già il dovere, di rifiutare l’adempimento del terzo (art. 1180, comma 2, c.c.)8. Il rifiuto è invece dovuto se l’opposizione era prevista nel contratto fonte dell’obbligazione da adempiere, concluso tra debitore e creditore. Secondo una tesi in tal senso il creditore potrebbe invece pur sempre accettare l’adempimento del terzo, salvo risarcire l’eventuale danno subito dal debitore.
Le ragioni che possono indurre un terzo a pagare il debito altrui possono essere le più diverse: ragioni morali, come nel caso di chi si presenta a pagare i debiti di un familiare (ed è in questo ordine di ipotesi che ci si può attendere una opposizione del debitore)9.
L’adempimento dell’obbligo altrui non va confuso con la promessa di adempiere un obbligo altrui (fatta mediante le figure dell’accollo, dell’espromissione e della delegazione).
L’adempimento del terzo è atto libero e non atto dovuto10. Normalmente il terzo, quando adempie un obbligo altrui, agisce d’accordo con il debitore, che sarà obbligato nei suoi confronti a restituirgli quanto egli ha pagato al creditore11. Ma si può anche immaginare che il terzo operi per spirito di liberalità verso il debitore (il padre che paga il debito del figlio) ovvero per surrogarsi al creditore nei suoi diritti o per altri motivi ancora.
In ogni caso il terzo, a meno che sia intervenuto per spirito di liberalità, potrà esperire, contro il debitore avvantaggiatosi, l’azione di arricchimento (art. 2041 c.c.).
Così, concludendo, si esclude che possa sussistere un interesse del creditore a rifiutare l’adempimento del terzo di obbligazioni pecuniarie; di segno opposto sono alcune sentenze della Corte di Cassazione (n. 1498/1966; n. 2146/1949; n. 2173/1958), le quali ammettono che, in casi particolari, possa sussistere un interesse del creditore a rifiutare il pagamento del terzo di una somma di danaro.
Nello specifico, la sentenza n. 2146/1949 stabilisce che l’adempimento del terzo libera il debitore sol quando è diretto a soddisfare l’obbligo altrui e non quando il terzo intendeva soddisfare un debito proprio; poi, la sentenza n. 2173/1958 dispone che l’art. 1180 c.c. vigente unifica le due norme prima distinte, degli articoli 1238, 1239 e 1865 c.c., e, generalizzando quanto quest’ultimo articolo stabiliva per le obbligazioni di fare, esclude, in ogni caso, che il terzo possa adempiere anche contro la volontà del creditore, se questi ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione; infine la sentenza n. 1498/1966 statuisce che il pagamento della pigione al locatore da parte del subconduttore, al posto del locatario, pur essendo normalmente valido, in quanto adempimento del terzo, può essere legittimamente rifiutato ove possa ingenerare confusione sulla titolarità del rapporto locatizio.
Un’ultima annotazione è doverosa fare per chiarire a chi si deve pagare.
L’art. 1188 c.c. stabilisce che il pagamento deve essere effettuato al creditore o al suo rappresentante, ovvero al così detto adiectus solutionis caus12.
Bivona Boris
NOTE PER LA BIBLIOGRAFIA
DE LUCA, Diritto tributario, Edizioni Simone, Napoli, 2006.
DI MAJO, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, 1996
GIORGIANNI, Pagamento (diritto civile) in Nuovissimo Digesto Italiano, XII, Torino, 1965, 321.
CASSAZIONE, 07/06/1966, n. 1498, in Repertorio Giustizia civile, 1966, voce Locazione di cose, n. 234
CASSAZIONE, Sezioni Unite, 03/08/1949, n. 2146, in Foro italiano, 1950, I, 33
CASSAZIONE, 20/06/1958, n. 2173, in Repertorio Foro Italiano, 1958, voce Obbligazioni e contratti, n. 4
1 L’obbligazione pecuniaria altresì occupa un ruolo rilevante anche nel settore pubblico. In ambito tributario ad esempio prende il nome di <<debito d’imposta>>. Tale è la somma che il contribuente è tenuto a pagare al soggetto impositore e che corrisponde al prodotto della base imponibile per l’aliquota d’imposta. Sorge quando si verifica la situazione di fatto stabilita dalla legge come presupposto dell’imposizione.
Pertanto, l’obbligazione fiscale trova il suo fondamento giuridico nella situazione di fatto idonea secondo l’ordinamento tributario o nelle leggi. E’ del tutto evidente come questa definizione rifletta l’art. 1173 c.c. secondo cui le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico.
2 Le obbligazioni pecuniarie hanno come prestazione una somma di denaro. Per il pagamento di obbligazioni pecuniarie vigono le seguenti regole particolari.
– Se la somma da pagare è fissata in moneta nazionale, si applica il cosiddetto principio nominalistico (art. 1277 c.c.), per cui deve essere pagata la stessa cifra pattuita e non ha rilevanza la variazione del valore della moneta (potere di acquisto).
– Se la somma da pagare è fissata in moneta estera, il debitore ha facoltà di pagare in moneta nazionale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento, a meno che nell’obbligazione non sia pattuita la clausola <<effettivo>>, per la quale è dovuta la moneta estera (artt. 1278 – 1279 c.c.).
– Il luogo del pagamento, salvo patto contrario, è costituito dal domicilio del creditore.
– I crediti liquidi (determinati nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposti a termine o a condizioni) producono interessi. Questi possono essere pattuiti dalle parti (interessi convenzionali); in mancanza sono stabiliti dalla legge (interessi legali). Sono comunque vietati gli interessi usurari (art. 1284 c.c.).
3 La parola <<adempimento>> riguarda ogni tipo di prestazione, abbia essa ad oggetto un dare o un fare o un non fare dell’obbligato.
4 E del resto il termine<<pagamento>> ricorre, nel regime dell’adempimento delle obbligazioni, art. 1176 e seguenti del c.c., per la prima volta nell’art. 1182, comma 3, che riguarda l’obbligazione <<avente per oggetto una somma di danaro>>).
5 La denominazione Terzo, deriva dal fatto che negli esempi scolastici le parti venivano designate con i numerali <<Primus>> e <<Secundus>>; la persona estranea al rapporto veniva, perciò, chiamata <<Tertius>>.
6 Il danaro di Tizio è del tutto equivalente al danaro di Caio.
7 Così, se sono creditore del pittore Giorgio De Chirico di € 1,000,000, altri può pagare per lui, ma se l’artista si é impegnato a farmi un ritratto, posso rifiutare l’adempimento da parte di terzi.
8 Si manifesta in questo caso il favor creditoris, fra l’interesse del creditore a ricevere comunque la prestazione e quello del debitore ad evitare che altri adempia in sua vece è favorito l’interesse del primo.
9 Chiaramente vi possono essere anche ragioni economiche, come quella che può indurre un socio a salvare dal fallimento la propria società.
10 Non é dunque discutibile la natura negoziale dell’atto e la necessaria rilevanza dell’animus solvendi; può solo discutersi circa l’unilateralità o bilateralità e dunque contrattualità della fattispecie negoziale. Un’autorevole dottrina è nel senso della contrattualità sottolineando che, da un lato, l’adempimento del terzo è diretto proprio al creditore in funzione della realizzazione del suo diritto mentre giammai si pone in relazione con il debitore il cui obbligo in nessun caso è attuato, e, dall’altro, che è sempre necessaria una dichiarazione del creditore, a prescindere dalla quale il comportamento del terzo non è idoneo a produrre effetti nella sfera patrimoniale del debitore. In altre parole – in questa prospettiva – il comportamento del creditore si configura come un onere, perché costui deve accettare l’adempimento del terzo in vista della realizzazione di un proprio interesse, ma la figura dell’onere implica sempre una situazione sostanzialmente libera (tanto ciò è vero che essa è attiva e non passiva) come del resto sarebbe confermato dal fatto che la norma attribuirebbe al creditore in buona sostanza un potere discrezionale di rifiuto quando sussista un interesse (che deve essere certo, concreto ed attuale) a che il debitore esegua personalmente la prestazione. E’ pacifico che il terzo, previo accordo con il creditore, possa adempiere mediante una prestazione diversa da quella pattuita tra creditore e debitore, ma in tal caso la contrattualità della vicenda è la necessaria conseguenza dell’avere le parti stipulato una datio in solutum.
11 Sebbene il codice utilizza l’espressione adempimento, in realtà non vi è identità di natura e di struttura tra adempimento del debitore e adempimento del terzo, ma solo identità funzionale. L’adempimento del terzo, infatti, in nessun caso attua l’obbligo del debitore, posto che l’attuazione non può che discendere da un personale comportamento tenuto dal debitore stesso ed inoltre non necessariamente comporta l’estinzione dell’obbligo potendo il terzo che adempie surrogarsi al creditore nel diritto a pretendere l’adempimento da parte del debitore.
12 Secondo l’art. 1189 c.c., estingue efficacemente l’obbligazione anche il pagamento fatto al creditore apparente, cioè il pagamento fatto in buona fede a colui che in base a criteri obiettivi o, come dice la legge, in base a circostanze univoche, appariva, anche se non era, legittimato a ricevere.
Per la piena efficacia del pagamento è richiesta la capacità del destinatario; nel senso che il pagamento fatto all’incapace libera il debitore solo entro il limite in cui questi riesca a provare che il pagamento è stato rivolto a vantaggio di chi l’ha ricevuto (art. 1190 c.c.).
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