Obbligazioni pecuniarie e principio nominalistico

Redazione 19/12/18
Il principio nominalistico di cui all’art.1277 c.c. assegna al denaro una rilevanza giuridica autonoma rispetto agli altri beni, avendo esso stesso un proprio valore di scambio. La moneta è presa in considerazione per il suo valore nominale e non per il suo potere di acquisto. Il debito soggetto al principio nominalistico prende il nome di debito di valuta: quest’ultimo ha per oggetto la consegna di una data quantità di danaro(come ad esempio il prezzo di una cosa venduta) e pertanto giova al debitore e non al creditore, il quale sopporta il rischio della svalutazione della moneta.

La svalutazione monetaria

Esistono tuttavia diverse clausole contrattuali con il quale il creditore si premunisce contro la svalutazione monetaria (es. clausola Istat).Il creditore di un’obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione economica non può limitarsi a chiedere la corresponsione del capitale oltre rivalutazione monetaria ma dovrà formulare apposita domanda di riconoscimento per maggior danni ex comma 2 dell’art 1224 cc..
In ogni caso, le obbligazioni pecuniarie si estinguono non solo con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale, ma anche con assegni, circolari e bancari, in quanto mezzi idonei ad attribuire al creditore l’utilità economica oggetto dell’obbligazione. L’interpretazione che deve darsi dell’art. 1277 c.c., conseguentemente, è quella secondo la quale, allorché una posizione debitoria risulti consistere in un valore monetario, la sua estinzione deve avvenire attraverso il conseguimento da parte del creditore di quel medesimo valore, da riferirsi al momento in cui l’obbligazione è sorta.

Debiti di valore e di valuta

Accanto al debito di valuta, esistono i debiti di valore i quali, pur avendo ad oggetto la dazione di una somma di denaro, non risentono del principio nominalistico. La ragione risiede nel fatto che il denaro che il debitore deve versare al creditore per estinguere l’obbligazione non è dovuto quale bene in sé considerato, ma come surrogato di un altro bene. Pur non essendo sempre agevole stabilire con certezza quando una obbligazione sia di valore o valuta, è ormai largamente condiviso ritenere che sia di valore il debito di indennizzo o di risarcimento. In questo caso, infatti, la moneta costituisce solo la misura economica della lesione subita e il debitore deve adempiere la propria obbligazione attraverso il pagamento di una somma di danaro, ad esempio, per il caso di impossibilità di adempimento in forma specifica.

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