Obbligazioni solidali e vincoli di sussidiarietà: profili di compatibilità e nodi applicativi

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Com’è noto, per nozione di “obbligazione”, in merito alla quale il Codice Civile non offre alcuna definizione, si intende il dovere giuridico, posto a carico della parte debitrice, di adempiere alla prestazione alla quale ha diritto il creditore.

Nell’accezione più moderna, peraltro, l’obbligazione costituisce un rapporto giuridico dal quale discendono obblighi non solo per il debitore, anche per il creditore, come, ad esempio, quello di cooperare per consentire al debitore di adempiere, liberandosi dal vincolo. La ratio dell’obbligazione e dei diritti relativi deve essere ricercata altresì nella circostanza che i diritti reali, dotati di esclusività, non sono sufficienti alla vita sociale, la quale non può, infatti, reggersi senza la collaborazione.

Il vincolo creato dall’obbligazione si distingue da altri rapporti dai quali derivano obblighi non giuridici e morali, comunemente ricondotti alla categoria delle cosiddette obbligazioni imperfette.

Ad ogni modo, la matrice storica dell’istituto de quo deve essere individuata nel diritto romano, che considerava siffatto vincolo come un vero e proprio legame ed in termini di soggezione della persona del debitore. Tuttavia, il “vincolo corporale”, vigente nel diritto romano, è stato progressivamente sostituito dal concetto di “responsabilità patrimoniale”.

Premesso quanto sino ad ora esposto, è opportuno ora chiarire i termini della questione in oggetto.

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L’obbligazione solidale: ratio e natura giuridica

Il Codice Civile opera una classificazione dei tipi di obbligazione che non ha una funzione meramente descrittiva, facendo riferimento, piuttosto, alla diversa natura del vincolo obbligatorio.

In particolare, ai sensi dell’art. 1292, c.c., “l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento di uno libera gli altri (…)”. Si tratta della solidarietà cosiddetta passiva, in forza della quale più soggetti debitori sono obbligati per la medesima prestazione. Non di meno, la norma richiamata prevede un’altra forma di solidarietà, quella attiva, in cui la pluralità dei soggetti riguarda il lato creditorio: il concreditore può chiedere l’adempimento della prestazione al debitore comune che verrà, per questo, liberato anche nei confronti degli altri creditori.

Ebbene, il regime della solidarietà costituisce un indubbio vantaggio sia dal lato attivo che da quello passivo. Sotto un primo profilo, il creditore è agevolato nella soddisfazione del suo credito, potendo ottenere l’adempimento da qualsiasi debitore, senza che vi sia un frazionamento pro quota tra i debitori obbligati.

Sotto altro profilo, il regime solidale sembra porsi in linea di continuità anche con il generale interesse del debitore a liberarsi dal vincolo obbligatorio. Nell’ipotesi in esame, infatti, l’adempimento di un solo debitore libera gli altri, salvo, in ogni caso, l’esercizio, da parte del primo, dell’azione di regresso nei confronti dei secondi.

Con riguardo, invece, alla natura giuridica del regime di solidarietà ed al suo inquadramento storico, già in epoca romana esisteva un concetto non dissimile da quello odierno. In particolare, si trattava delle cosiddette obbligazioni “correali” in cui i rapporti tra soggetti coinvolti erano così intensi che le vicende degli uni si riversavano, ineluttabilmente, sulla sfera giuridica degli altri.

L’impostazione attualmente prevalente ritiene che l’obbligazione solidale sia un rapporto plurisoggettivo che ha, quale comune denominatori, la medesima prestazione.

Chiarita la ratio e la natura giuridica dell’istituto de quo, è opportuno valutarne i presupposti operativi.

Elementi costitutivi dell’obbligazione solidale e rapporti con le obbligazioni parziarie

In primo luogo, viene in rilievo la “medesima prestazione”, nel senso che la prestazione per poter essere oggetto del vincolo di solidarietà deve essere unica per tutti i debitori ovvero per tutti i creditori e, di conseguenza, avere il medesimo contenuto[1]. In secondo luogo, la prestazione deve avere altresì la “medesima fonte”, nel senso che deve essere sorta dalla stessa fattispecie legale ovvero negoziale.

Quanto brevemente osservato è, già solo, sufficiente al fine di distinguere l’obbligazione in parola da quella parziaria. In quest’ultima ipotesi, infatti, giusta il disposto di cui all’art. 1314 c.c., se vi sono più debitori ovvero creditori di una prestazione divisibile, ciascun creditore avrà diritto al soddisfacimento del credito solo per la sua parte, laddove ciascun debitore sarà tenuto a pagare il debito per la sua parte[2].

Il descritto meccanismo opera, evidentemente, quando l’obbligazione non è solidale, giacché, in linea generale, opera il principio di presunzione di solidarietà ex art. 1294 c.c., in forza del quale “i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo, non risulta diversamente”.

Inoltre, la suddetta presunzione non è esclusa neppure quando i debitori sono tenuti ad adempiere con modalità diverse. Tuttavia, dal momento che l’obbligazione solidale dà origine a rapporti esterni – scaturenti tra creditore e debitore e viceversa- e a rapporti interni – riferiti all’assetto degli interessi dei debitori – è opportuno chiarire il regime delle eccezioni e quello dei rapporti interni.

 

Il regime delle eccezioni e i rapporti interni

Le eccezioni comuni sono quelle relative a cause di invalidità, inesigibilità ed estinzione, opponibili, come tali, a qualsiasi rapporto obbligatorio, al contrario di quelle personali, le quali attengono al rapporto del singolo condebitore ovvero concreditore. Quest’ultime, in ragione dell’art. 1297 c.c. non possono essere opposte al di fuori di quel singolo rapporto.

Quanto ai rapporti interni, invece, si riferiscono allo strumento attribuito al condebitore che abbia pagato per l’intero. In questo caso, il debitore adempiente dispone dell’azione di regresso, mediante la quale può ripetere dagli altri la parte di ciascuno di essi. L’obbligazione di rimborso, che sorge a carico degli altri debitori, ha natura parziaria.

Ad ogni modo, l’azione de quo risponde all’esigenza di riequilibrare i rapporti tra i condebitori, allo scopo di eliminare il rischio che questi si arricchiscano, in modo ingiustificato, in seguito all’adempimento di un solo debitore.

Sotto altro profilo, anche in materia extracontrattuale sussiste una presunzione di solidarietà, espressa dall’art. 2055 c.c.. Infatti, nel caso in cui il fatto dannoso sia imputabile a più persone, al risarcimento del danno saranno tenuti in solido tutti i soggetti responsabili.

Tuttavia, appare evidente come la disposizione in parola si distingua dall’art. 1292 c.c.

Invero, nella prima, l’obbligazione solidale non necessariamente sorge dal medesimo fatto, potendo l’evento atteggiarsi, per ogni responsabile, in modo diverso. Ne discende che, in questo caso, la “medesima prestazione” non deve essere necessariamente interpretata come “medesimo fatto”. Viene, dunque, attenuato il criterio della medesima fonte cui debba sorgere la prestazione oggetto dell’obbligazione solidale.

I vincoli di sussidiarietà e loro compatibilità con le obbligazioni solidali

Sebbene, come sopra accennato, nell’ambito dell’istituto in esame, sia indifferente il soggetto tenuto ad adempiere, vi sono casi in cui, al contrario, la scelta è imposta da vincoli di sussidiarietà.

Basti pensare, al beneficium excussionis ovvero al beneficium ordinis. Quanto al primo, impone al creditore di esercitare l’esecuzione forzata ovvero di agire su di un determinato debitore e, solo dopo l’escussione di quest’ultimo, può essergli riattribuito il potere di agire verso gli altri[3].

Quanto al secondo, invece, impone al creditore di chiedere, in via preliminare, l’adempimento ad uno soltanto dei debitori. Il vincolo di sussidiarietà è riscontrabile in una serie di istituti che, sebbene aventi caratteristiche peculiari, sono, comunque, soggetti alla disciplina di cui agli artt. 1292 e ss c.c.

Un primo esempio viene in rilievo nella disciplina della fideiussione, che costituisce un’obbligazione solidale ad interesse esclusivo.

In particolare, l’art. 1944, comma II, c.c., prevede che il fideiussore possa pattuire la preventiva escussione del debitore principale, cosicché non debba adempiere prima di questi. Nell’ipotesi in parola, il vincolo di sussidiarietà è facoltà attribuita alle parti, in quanto soggetti liberi di stabilire le modalità di adempimento. Peraltro, a sostegno della suddetta ricostruzione milita l’art. 1293 c.c., il quale non esclude la presunzione di solidarietà sol perché vengano stabilite modalità diverse di adempiere la prestazione.

Parimenti con riguardo alle obbligazioni sociali per le quali, ai sensi dell’art. 2267 c.c., rispondono solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società nonché, salvo patto contrario, gli altri soci.

Ebbene, l’acclarata natura solidale delle obbligazioni de qua, l’art. 2268 c.c. prevede un vincolo di sussidiarietà, laddove statuisce che “il socio richiesto del pagamento di debiti sociale può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi”. Anche in questo caso, quindi, è rimessa alla volontà del socio la possibilità di agire nei termini suindicati.

Ipotesi borderline: le obbligazioni condominiali

In materia di obbligazioni condominiali si sono succeduti orientamenti discordanti che attribuiscono alle stesse, talvolta, natura solidale, talaltra, natura parziaria.

Il contrasto ha una particolare rilevanza sul piano applicativo, giacché, dall’adesione all’uno o all’altro orientamento, discendono conseguenze sostanzialmente diverse.

Secondo un primo orientamento, delle obbligazioni condominiali, contratte verso i terzi, rispondono in solido tutti i condomini. Questa impostazione parte dal presupposto che, anche in materia condominiale, può farsi applicazione dell’art. 2055 c.c., il quale, come sopra accennato, attenua l’elemento della “medesima fonte”. Invero, la divisibilità delle obbligazioni condominiali, anche se non consente di ritenere assoluta la presunzione di solidarietà, non è comunque elemento sufficiente per escludere l’operatività della solidarietà, quantomeno in forma attenuata.

Al contrario, secondo l’opposto indirizzo, accolto dalla prevalente giurisprudenza di legittimità[4], le obbligazioni condominiali hanno natura parziaria, in quanto obbligazioni, a loro volta, pecuniarie e, dunque, perfettamente divisibile. In effetti, secondo siffatto orientamento, ai fini della solidarietà non è sufficiente la pluralità dei debitori e l’identica causa dell’obbligazione, dovendo altresì sussistere l’indivisibilità della prestazione. Conseguentemente, in mancanza di quest’ultimo requisito, prevarrebbe il criterio della parziarietà.

Non di meno, le norme in materia di condominio negli edifici (artt. 1117 e ss. c.c.) non prevedono alcuna disposizione relativa al regime di solidarietà.

L’incompatibilità tra le obbligazioni solidali e quelle condominiali è apparsa, ancor più evidente, alla luce delle modifiche apportate all’art. 63 disp. Att. c.c. infatti, al suo secondo comma, la disposizione citata così recita: “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’esecuzione degli altri condomini (…)”. Ove si attribuisse natura solidale, i condomini sarebbero tenuti all’adempimento dell’intero, nonostante, originariamente, l’adempimento delle loro obbligazioni avvenga pro quota. Inoltre, nell’ipotesi in parola, non sarebbe ravvisabile neppure l’aedem causa obligandi, giacché la causa della nuova obbligazione, scaturente in un momento successivo all’escussione del debitore inadempiente, non sarebbe esclusivamente il rapporto condominiale, quanto l’inadempimento di uno dei condomini. Da quanto osservato ed in linea di continuità con l’orientamento prevalente, testé citato, l’art. 63 disp. Att. c.c., lungi dal rappresentare un rafforzamento della presunzione di solidarietà, risponde semplicemente ad un’esigenza pratica: quella di permettere al creditore di ottenere agevolmente ciò che spetta di diritto.

Conclusioni

Premesso quanto esposto, si osserva che, allo scopo di indagare sulla compatibilità tra obbligazioni solidali e vincoli di sussidiarietà, sarebbe opportuno sottrarsi ad eccessivi rigidismi, adottando una valutazione caso per caso. D’altra parte, non necessariamente, la previsione di vincoli di sussidiarietà vale ad escludere automaticamente il carattere della solidarietà, potendo addirittura ed in alcuni casi, costituire un rafforzamento della presunzione ex art. 1294 c.c., in linea di continuità con la stessa ratio delle obbligazioni solidali. Tuttavia, nonostante i privilegi offerti dal regime solidale, come sopra descritti, non possono certamente sconvolgere l’assetto predisposto dal Codice Civile, giacché ne deriverebbe l’ingiustificata estensione di una disciplina a rapporti che necessitano di essere regolati da disposizioni diverse. Per questo motivo, la compatibilità tra il regime solidale e il vincolo di sussidiarietà deve essere oggetto di un’indagine attenta e completa, che tenga conto dei presupposti operativi del primo e della ratio del secondo, che potrebbe essere predisposto solo per soddisfare esigenze di natura pratica.

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Note

[1] V. M. Bianca, Diritto Civile, Vol. 4, “l’Obbligazione”, p. 703 e ss.

[2] Op. cit., p. 719  e ss.

[3] V. M. Bianca, Diritto civile, vol. 4, “L’obbligazione”, 2019, p. 712 e ss.

[4] Cfr. Cass. Civ., S.U., 8.4.2008, n. 9148.

Amalia De Nardo

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