1) Prestazione di dare o consegnare: può consistere nel pagamento di una somma di danaro, quale oggetto di una obbligazione da contratto o quale oggetto di un’obbligazione da fatto illecito oppure nella consegna di un bene. La prestazione di consegnare può dare luogo, a seconda che la cosa da consegnare sia una cosa generica o una cosa di specie, ad obbligazioni di genere o ad obbligazioni di specie.
2) Prestazioni di fare: obbligazioni di mezzi e di risultato: La distinzione tra le due ipotesi importa una diversa distribuzione, tra debitore e creditore, del rischio per la mancata realizzazione del risultato: nel primo caso il rischio incombe sul creditore, nel secondo, grava sul debitore. Può essere obbligazione di risultato anche quella che abbia per oggetto la prestazione di servizi, dovendosi in tal caso avere riguardo al risultato che il creditore si propone di ritrarre dal servizio. (es: vettore). Tutto ciò non significa che il mancato raggiungimento del risultato sia del tutto irrilevante nelle obbligazioni di mezzi; esso può essere assunto quale circostanza che fa presumere, fino a prova contraria (art. 2727), la negligente esecuzione della prestazione dovuta e, quindi, l’inadempimento. Una simile presunzione può essere:
a) una presunzione del giudice
b) una presunzione contrattuale, risultante da clausole del contratto che prevedano, a carico del debitore di una prestazione di mezzi, determinati “minimi di rendimento” (es: agente di commercio).
c) una presunzione legale
3) Prestazioni di non fare: è, invece, esemplificabile nel caso dell’imprenditore che si obbliga, verso un altro imprenditore, a non fargli concorrenza.
Altre prestazioni :
a) Prestazione di contrattare: obbligazione che ha per oggetto una prestazione che consiste nel concludere un contratto.
b) Prestazione di garanzia: differiscono dalle precedenti perché non consistono in un comportamento, ma nell’assunzione di un rischio.
Le prestazioni accessorie
Il debitore è obbligato generalmente ad una prestazione principale (dare,fare,non fare),e ad una serie di obbligazioni accessorie (fare,dare,non fare).
Comportamento secondo correttezza: tipica obbligazione accessoria che incombe su tutte le parti, di comportarsi secondo le regole della correttezza, art 1175 c.c.. E’ una obbligazione che non ha un contenuto predeterminabile, consistendo in un generale comportamento leale.
Come si adempie a un’obbligazione
L’adempimento è l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Ad esso consegue l’’estinzione dell’obbligazione e, con questa, la liberazione del debitore. L’adempimento è regolato dagli artt. 1176 e seguenti con riferimento alle obbligazioni in generale. L’esattezza della prestazione deve, alla stregua delle norme in materia, essere valutata rispetto a diversi criteri. Questi criteri sono:
a) Le modalità di esecuzione della prestazione: “nell’adempire l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza , la diligenza del buon padre di famiglia” (uomo medio). La diligenza del debitore dovrà essere valutata con un metro più specifico quando la prestazione inerisca all’esercizio di un’attività professionale. Sebbene il criterio della diligenza nell’adempimento sia formulato dal codice civile come criterio generale, esso vale, tuttavia, solo per una particolare categoria di obbligazioni: per quelle che hanno ad oggetto prestazioni di fare e, ancor più in particolare, per le obbligazioni di mezzi.
– La prestazione deve essere eseguita per intero: il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile (art. 1181).
– Il creditore potrà, se vuole, accettare il pagamento parziale come acconto, ma è libero di rifiutarlo e di considerare il debitore come inadempiente per l’intero.
b) Il tempo d’esecuzione della prestazione: la prestazione deve essere eseguita dal debitore a richiesta del creitore (se è fissato un termine, alla scadenza del termine). Se, per la natura della prestazione secondo gli usi è necessario un termine questo, in mancanza di accordo tra le parti, è stabilito dal giudice (art. 1185).
c) Luogo di esecuzione della prestazione: la prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti e, se le parti non hanno stabilito nulla al riguardo o se il luogo non può desumersi dalla natura della prestazione, valgono le seguenti tre regole:
1) l’obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l’obbligazione
2) l’obbligazione di pagare una somma di danaro si adempie al domicilio del creditore al tempo dell’adempimento
3) ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell’adempimento (art. 1182)
d) La persona che esegue la prestazione: tenuto ad eseguire la prestazione è, in linea di principio, il debitore. Ma la prestazione può essere di natura tale per cui risulti indifferente che ad adempiere sia il debitore oppure un terzo (cose fungibili). In questi casi il creditore non ha nessun interesse a rifiutare l’adempimento del terzo. Il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo solo in due casi: se ha un obiettivo interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, oppure se il debitore abbia manifestato al creditore la sua opposizione all’adempimento altrui. L’art. 1180 prevede le condizioni in presenza delle quali l’adempimento del terzo estingue l’obbligazione, non fa riferimento al rapporto intercorrente fra il debitore ed il terzo. L’adempimento del terzo non va confuso con l’adempimento per mezzo di un terzo: nel caso in cui all’art. 1180 il terzo adempie l’obbligazione altrui senza il concorso della volontà del debitore o, addirittura, contro la sua volontà; altro è il caso in cui il debitore, per eseguire la prestazione, si avvalga dell’opera di terzi (gli ausiliari di cui all’art. 1228). In questo secondo ordine di casi l’adempimento è del debitore, non del terzo.
L’adempimento è, per il debitore, un comportamento dovuto, non un atto di libera disposizione del proprio patrimonio. Non occorre, perciò, che l’adempimento provenga da persona capace d’intendere e di volere.
e) Il destinatario dell’adempimento: la capacità d’intendere e di volere del creditore è, invece, rilevante: chi paga nelle mani del creditore incapace non è liberato, a meno che non provi che quanto ha pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace (art. 1190). L’adempimento deve essere eseguito nelle mani del creditore oppure in quelle di un suo rappresentante o di altra persona indicata dal creditore (casi più frequenti) o autorizzata dalla legge (Ufficiale Giudiziario) o dal giudice a riceverlo (art. 1188).
Il pagamento effettuato nelle mano di chi non è legittimato a riceverlo non libera il debitore, salvo che:
1) il creditore non abbia ratificato il pagamento o non ne abbia approfittato (art. 1188), ossia che la prestazione sia comunque pervenuta nel patrimonio del creditore
2) il pagamento sia stato in buona fede effettuato nelle mani di un creditore apparente o, comunque, di chi apparisse legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche. È l’ipotesi regolata dall’art. 1189 sotto la rubrica “pagamento al creditore apparente”. Ma non basta l’esistenza di circostanze esteriori tali da fare ritenere il creditore apparente come vero creditore o il rappresentante apparente come vero rappresentante; occorre, ulteriormente, che la situazione di apparenza sia stata ingenerata dal comportamento, sia pure solo colposo, del vero creditore, tale da far sorgere nel debitore la ragionevole presunzione che il creditore apparente fosse vero rappresentante. Perché il debitore sia liberato dal pagamento al legittimato solo apparente occorre che egli sia in grado di provare la propria buona fede (art. 1189). Qui la buona fede non si presume: incombe su chi l’invoca l’onere di darne la prova.
f) L’identità della prestazione: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta; non è liberato se esegue una diversa prestazione, anche se di valore uguale o maggiore. Il creditore può, tuttavia, consentire che egli esegua una prestazione diversa da quella dovuta: è l’ipotesi della prestazione in luogo dell’adempimento (art. 1197), nota come datio in solutum. Il debitore è liberato non nel momento in cui il creditore acconsente a ricevere una diversa prestazione, ma solo quando la diversa prestazione è eseguita e, se in luogo della prestazione è stato ceduto un credito, solo quando il credito è riscosso.
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