L’obbligo di custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. sussiste anche qualora il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno adottando l’ordinaria diligenza?
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile: La Riforma Cartabia della giustizia civile
Indice
1. La fattispecie
La danneggiata citava in giudizio il gestore dell’area di sosta limitrofa e il proprietario della pensilina portacarelli presente nell’ambito di un centro commerciale per ottenere il ristoro di quanto subito per effetto della caduta occorsa, in un giorno di pioggia, mentre appoggiava il piede sulla pedana di accesso alla predetta pensilina. Le società convenute si costituivano contestando, tra le varie eccezioni, come l’imprudenza della attrice fosse stata di per sé sufficiente a interrompere il nesso eziologico visto che se la stessa avesse adottato un comportamento più cauto l’evento non si sarebbe verificato.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile:
La Riforma Cartabia della giustizia civile
Aggiornata ai decreti attuativi pubblicati il 17 ottobre 2022, la presente opera, che si pone nell’immediatezza di questa varata “rivoluzione”, ha la finalità di spiegare, orientare e far riflettere sulla introduzione delle “nuove” possibilità della giustizia civile. Analizzando tutti i punti toccati dalla riforma, il volume tratta delle ricadute pratiche che si avranno con l’introduzione delle nuove disposizioni in materia di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nonché di processo di cognizione e impugnazioni, con uno sguardo particolare al processo di famiglia, quale settore particolarmente inciso dalle novità. Un focus è riservato anche al processo del lavoro, quale rito speciale e alle nuove applicazioni della mediazione e della negoziazione assistita, che il Legislatore pare voler nuovamente caldeggiare. Francesca SassanoAvvocato, è stata cultrice di diritto processuale penale presso l’Università degli studi di Bari. Ha svolto incarichi di docenza in numerosi corsi di formazione ed è legale accreditato presso enti pubblici e istituti di credito. Ha pubblicato: “La nuova disciplina sulla collaborazione di giustizia”; “Fiabe scritte da Giuristi”; “Il gratuito patrocinio”; “Le trattative prefallimentari”; “La tutela dell’incapace e l’amministrazione di sostegno”; “La tutela dei diritti della personalità”; “Manuale pratico per la protezione dell’incapace”; “Manuale pratico dell’esecuzione mobiliare e immobiliare”; “Manuale pratico delle notificazioni”; “Manuale pratico dell’amministrazione di sostegno”; “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni”.
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2. Obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. e ordinaria diligenza: il quesito
Il Giudice del Tribunale di Napoli è stato chiamato a decidere se il custode della pensilina avesse responsabilità in merito alla caduta causata da una pedana, di minima pendenza e composta da ferro zigrinato, resa scivolosa dalla pioggia cadente stante l’assenza di alterazioni o rotture del bene custodito.
3. Argomentazioni e motivazioni
In primo luogo l’adito Giudice ritiene doveroso richiamare la maggioritaria giurisprudenza che riconosce come spetti all’attore l’onere di provare l’evento dannoso e il nesso di causalità al fine di poter ritenere sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode.
Sebbene il CTU avesse confermato l’esistenza del danno e la compatibilità dello stesso con la caduta descritta dall’attrice il giudicante non ha ritenuto dimostrata l’esistenza del nesso causale.
Ciò in quanto le prove documentali e le dichiarazioni testimoniali confermavano come la pedana ove era avvenuta la caduta, non presentando anomalie tecniche, era visibilmente scivolosa a causa della pioggia.
In altre parole, essendo stato dimostrato che la pedana era priva di una oggettiva e intrinseca pericolosità, la caduta non poteva che essere stata causata dall’imprudenza dell’attrice nel percorrere l’area senza la dovuta attenzione e accortezza.
Alla luce di ciò, non ravvisando alcuna responsabilità in capo alle società convenute, l’adito Giudice ha rigettato la domanda attorea.
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