L’obbligo di garanzia
Più nel dettaglio, i requisiti fondamentali del c.d. “obbligo di garanzia” sarebbero i seguenti:
1) In base al principio di legalità-riserva di legge, la giuridicità dell’obbligo di attivarsi;
2) In base al principio di legalità-tassatività, la specificità dell’obbligo di garanzia, con la conseguente esclusione della sfera del penalmente rilevante degli obblighi a contenuto generico ed indeterminato (es.: i doveri costituzionali generici di solidarietà politica, economica e sociale);
3) In base al principio di solidarietà, la specificità dei soggetti beneficiari dell’altrui obbligo di garanzia (che deve essere volto alla tutela dei soli soggetti incapaci di adeguata autotutela);
4) In base al principio di libertà, la specificità dei soggetti titolari dell’obbligo di garanzia che non può gravare sulla genericità dei consociati, ma solo su specifiche categorie di soggetti che si trovino in un particolare rapporto giuridico con il bene da proteggere;
5) In base al principio di personalità della responsabilità penale, infine, ulteriori requisiti dell’obbligo di garanzia sarebbero: a) L’esistenza di poteri giuridici impeditivi in capo al garante, che si specificano ulteriormente in poteri di vigilanza sull’insorgenza di situazioni di pericolo e di intervento su tale situazione che debbono essere conferiti al garante da una specifica norma; b) La preesistenza del potere-dovere impeditivo rispetto alla situazione di pericolo, posto che in caso contrario il soggetto avrebbe al più un mero obbligo di attivarsi insuscettibile di conversione in obbligo di garanzia, in ragione della carenza degli imprescindibili poteri impeditivi c) La possibilità materiale del garante di compiere l’azione impeditiva idonea (Cf.r.: Garofoli, Manuale di diritto penale, pag. 129 ss.)
La posizione del locatore
La posizione di garanzia degli imputati, nelle loro rispettive qualità, deriverebbe pertanto dagli obblighi scaturenti dal contratto di locazione, ai sensi dell’articolo 1575 cod. civ che impone al locatore di tenere indenne il conduttore dei danni causati dalla cosa locata. Peraltro, asserisce la Suprema Corte che “l’area di rischio governabile dal locatore, rispetto alla quale può affermarsi che egli rivesta una posizione di garanzia, è quella delineata dagli obblighi a lui facenti capo di cui agli articoli 1575 e 1580 cod. civ. (C.f.r Cass. Pen, Sentenza n.40259/2019 e relativo commento in www.altalex.com)). Com’è del resto noto, l’articolo 1575 cod.civ. indica le tre principali obbligazioni del locatore: a) Consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; b) Mantenerla in stato da servire all’uso pattuito; c) Garantire il pacifico godimento della cosa durante la locazione. (C.f.r: Fratini, Manuale di Diritto Civile, pag. 572) La regolamentazione legale e contrattuale del rapporto negoziale delinea, quindi, la sfera di responsabilità del locatore nei confronti della controparte contrattuale e dei soggetti che utilizzano il bene, in ragione dell’uso pattiziamente previsto e genera in quell’ambito la posizione di garanzia del locatore, potendosi rimettere al medesimo esclusivamente il governo del rischio generato dalla cosa locata, nei limiti nei quali egli deve assicurarne l’utilizzo convenuto, restando esclusi i rischi derivanti dall’attività svolta dal conduttore e permanendo, invece, in capo al locatore, il rischio derivante dalla struttura in sè, indipendentemente dal suo utilizzo (C.f.r sent. cit.)
Conclusioni
Come è evidente, la norma penale, in questo caso, deve incrociarsi con la disposizione civilistica. Che, nel caso specifico. Nel caso del contratto di locazione e specificamente dell’articolo 1575 cod.civ. prevede, anche in modo non tassativo, poteri, quali la consegna al conduttore del bene, la manutenzione dello stesso e la garanzia del pacifico godimento. In questo caso, dunque, il potere di attivarsi, penalmente rilevante, di cui all’articolo 40 c.p., deriva certamente da questa norma e da quanto ivi previsto, al fine di scorgere responsabilità. Dunque la sentenza si spiega proprio con la lettura in parallelo di questa norma.
Laddove dunque possa sussistere un potere di attivarsi, laddove sia garantito il pacifico godimento e la manutenzione in modo da servire all’uso, ne discenderanno dunque precise responsabilità. In questo caso anche penali. Diversamente a dirsi, in mancanza di sussistenza di questi requisiti, la responsabilità verrà meno. Trattasi dunque anche in questo caso di mera funzione nomofilattica della Cassazione, volta a chiarire importanti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro.
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