Il fatto
Con sentenza depositata il 16.7.18, la Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla ALFA S.p.a e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di condanna di parte datoriale al risarcimento dei danni da inadempimento dell’obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
La Corte territoriale, richiamata la definizione di D.P.I. dettata dall’art. 40 D.lgs. n. 626/1994[1] nonché le previsioni di cui al D. Lgs. n. 475/1992 e alla circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 29.4.99, ha precisato come dispositivi di protezione individuale fossero solo quelli aventi, secondo valutazioni tecnico scientifiche, la funzionalità tipica di protezione dai rischi per la salute e la sicurezza e che rispondessero ai requisiti normativamente dettati per la relativa realizzazione e commercializzazione;
La Corte ha altresì escluso che gli indumenti da lavoro forniti dalla società datoriale potessero essere qualificati D.P.I. in quanto non destinati a fornire una adeguata protezione dai rischi di contatto con sostanze nocive o agenti patogeni; come peraltro desumibile dal C.C.N.L. 2.8.1995, che prevedeva solo la fornitura “in uso gratuito” degli “indumenti da lavoro” elencati nell’art. 22, e dal successivo c.c.n.I. 30.4.2003 secondo cui gli indumenti rientrano nei D.P.I. “solo in caso di specifica destinazione a finalità protettive da parte del piano di valutazione dei rischi”.
Il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) redatto dalla società contemplava uno specifico corredo antinfortunistico per le mansioni di raccoglitore (protezione delle mani: guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche; protezione dei piedi: calzature di sicurezza con dotazione di lamina antiforo e suola antisdrucciolo; protezione della persona: dispositivi di alta visibilità applicati sugli indumenti; protezione contro gli agenti atmosferici: impermeabile con dispositivi ad alta visibilità”) che non includeva gli indumenti; ha definito “adeguata” la contestata scelta datoriale, anche alla luce del verbale ispettivo dell’Ausl n. 8 “che aveva ritenuto di difficile quantificazione il livello di pericolosità del servizio di raccolta rifiuti”.
La Corte di merito ha negato che la società appellante fosse classificabile come industria insalubre di prima classe sul rilievo che il D.M. 5.9.1994 e ha individuato come tali unicamente gli impianti di depurazione e trattamento dei rifiuti solidi e liquami e gli impianti di trattamento, lavorazione e deposito dei rifiuti tossici e nocivi e non i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti svolti dai lavoratori in questione.
Ha, infine, desunto dalla previsione contenuta nel citato verbale, di un lavaggio settimanale degli indumenti da parte della società, la conferma ulteriore della non appartenenza degli indumenti da lavoro in oggetto alla categoria dei D.P.I., risultando altrimenti l’unico lavaggio settimanale misura inidonea a preservare la salute dei dipendenti.
Avverso tale sentenza i lavoratori della ALFA S.p.a hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso la società.
I motivi del ricorso
Con il primo motivo di ricorso i lavoratori hanno censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione del D.L.gs. n. 626/1994 e dell’art. 216, T.U. n. 1265/1934, per aver escluso che la ALFA S.p.a fosse classificabile come impresa insalubre di prima classe.
Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., 40, D. Lgs. n. 626/1994, 1 co. 2 D. Lgs. n. 475/1992, 379 del D.P.R. n. 547/1955 e 43, comma 4, D.lgs. n. 626/1994, per avere la sentenza impugnata affermato che gli indumenti forniti ai lavoratori per lo svolgimento della prestazione non avessero alcuna funzione protettiva e quindi non fossero classificabili come D.P.I..
Il terzo motivo ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente escluso il rischio alla salute, certificato dalle relazioni dell’AusI, cui erano esposti i lavoratori per il contatto con i rifiuti solidi urbani e per il lavaggio nella propria abitazione degli indumenti usati durante l’attività lavorativa richiamando un verbale ispettivo che aveva evidenziato l’esistenza, nel settore della raccolta e dello stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, di un rischio di esposizione degli addetti al virus dell’epatite B (HBV), e con pericolo di contatto, specie per alcune mansioni come quelle dei portasacchi, riguardante varie parti del corpo tra cui mani, braccia, gambe.
Il quarto motivo lamentava l’erronea valutazione degli artt. 4, comma 2, e 42 del D.Lgs. n. 626/1994, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata considerato attendibile il piano di valutazione dei rischi eseguito dal datore di lavoro.
Con il quinto motivo i ricorrenti hanno censurato la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., 4, D.Lgs. n. 626/1994, dell’art. 67, comma 2, lett. a) CCNL del 30.4.2003, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso che gli indumenti da lavoro forniti ai dipendenti costituissero D.P.I. in quanto non menzionati nel piano di valutazione rischi aziendale.
Con il sesto motivo si è rilevata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un punto decisivo della controversia ed, esattamente, per avere la Corte d’appello erroneamente disatteso che tra gli indumenti forniti dall’azienda al lavoratore fossero ricomprese le scarpe, i guanti e la pettina alta visibilità che nel D.V.R. aziendale erano classificati D.P.I..
LA DECISIONE DELLA CORTE
La Sesta sezione Civile della Corte di Cassazione ha trattato in via prioritaria i motivi numero due, tre e cinque ritenendoli fondati nei limiti di seguito esposti. In continuità con l’indirizzo espresso da questa Corte, in fattispecie assolutamente identiche[2], secondo cui “In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.”.
Deve essere, in primo luogo, ricordato che, ai sensi dell’art. 40, D.Lgs. n. 626 del 1994, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, “1. Si intende per dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;…”.
Tale previsione si pone in continuità con quelle di cui al D.P.R. n. 547/1955; ai sensi dell’art. 377, relativo a “Mezzi personali di protezione”, “il datore di lavoro, fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. – I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonché essere mantenuti in buono stato di conservazione”. Secondo l’art. 379 relativo agli “Indumenti di protezione”, ” Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle disposizioni del Capo 3^ del presente Titolo (art. 366 ss.), mettere a disposizione dei lavoratori idonei indumenti di protezione”. L’art. 40 cit. è stato poi sostituito dall’art. 74, D.Lgs. n. 81/2008, che ne ricalca interamente il testo.
Il D.Lgs. n. 626/1994, all’art. 4, comma 5, prevede che “il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in particolare la lett. d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
L’interpretazione data dalla Corte d’Appello al citato art. 40, volta a far coincidere i D.P.I. con le attrezzature formalmente qualificate come tali in ragione della conformità a specifiche caratteristiche tecniche di realizzazione e commercializzazione, non tiene adeguatamente conto del tenore letterale delle disposizioni richiamate e, soprattutto, della finalità delle stesse, di tutela della salute quale diritto fondamentale (art. 32 Cost.). L’espressione adoperata dall’art. 40 cit., che fa riferimento a “qualsiasi attrezzatura” nonché ad “ogni complemento o accessorio” destinati al fine di proteggere il lavoratore “contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro”, deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell’ampiezza della protezione garantita dall’ordinamento attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all’art. 2087 c.c..
Lo stesso D.Lgs. 81/2008 contiene nell’allegato VIII un “Elenco” espressamente definito “indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale”, che costituisce la conferma del contenuto necessariamente “aperto” della categoria dei mezzi di protezione e quindi della correttezza della sola interpretazione in grado di salvaguardare l’ampiezza dell’obbligo di tutela posto anche dalle disposizioni in esame.
Da tali premesse discende come la previsione dell’art. 43, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 626/1994, secondo cui “3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall’art. 42 e dal decreto di cui all’art. 45, comma 2″; 4. Il datore di lavoro: – a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie (…)”, non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei D.P.I., come ha fatto la Corte d’appello, bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi.
Parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici D.P.I. nell’ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l’obbligo posto dall’art. 4, comma 5 del D.L.gs. n. 626/1994 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro[3].
La categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura e manutenzione contemplati nel contratto collettivo. Da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l’art. 40 cit. pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale. In particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano D.P.I. “gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore”, vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili.
In tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34/1999[4] che ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise; b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all’espletamento dell’attività lavorativa; c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza; la circolare ha specificato che “in quest’ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I. … gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc.”.
Questa Corte ha più volte affermato, anche sotto il vigore del D.Lgs. n. 626/1994, come “in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal legislatore, per “indumenti di lavoro specifici”[5] si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l’integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell’operatore ecologico.
Con particolare riferimento agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, questa Corte ha sempre affermato l’obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale. Si è precisato come “l’idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori – a norma del D.P.R. n. 547/1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994 e ai sensi dell’art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo – deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l’insorgenza e il diffondersi d’infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo previsto dalle citate disposizioni”[6].
Sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di rilievo costituzionale nonché attuativo delle direttive europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE e delle convenzioni internazionali, incentrato sull’obbligo di prevenzione quale insieme di “disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno” (art. 2, lett. g), D.Lgs. n. 626 del 1994), la giurisprudenza di legittimità ha collegato l’obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. alla idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell’attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici, l’insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico.
La sentenza impugnata ha dato atto dell’esito del sopralluogo effettuato dall’AsI che aveva individuato l’esistenza, nel settore della raccolta dei rifiuti svolta dalla società, di un rischio infettivo, più esattamente di un rischio da contatto con sostanze tossiche, nocive ed agenti biologici. La Corte di merito, nonostante l’accertamento sulla esistenza di rischi, specie di natura infettiva, per la salute dei lavoratori impegnati nell’attività di raccolta dei rifiuti, rischi legati al possibile contatto con sostanze nocive, tossiche o corrosive, ha escluso la qualificazione degli indumenti forniti dalla società come D.P.I. sul rilievo che gli stessi non possedessero una specifica funzionalità protettiva desumibile da caratteristiche tecniche dettate per la loro realizzazione e commercializzazione, e ciò nonostante non risultassero adottati altri strumenti in grado di fronteggiare il rischio pacificamente accertato, cosicché le tute rappresentavano per gli operatori ecologici l’unico schermo di protezione in concreto utilizzabile contro il possibile contatto con sostanze nocive per la salute.
In tal modo la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge avendo interpretato l’art. 40, comma 1, D.lgs. n. 626/1994, e la nozione legale di D.P.I. come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate; laddove la disposizione suddetta, per l’ampio tenore letterale della previsione e la precipua finalità di tutela di beni fondamentali del lavoratore, deve essere letta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, nel senso di includere nella categoria dei D.P.I. qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, sia pure ridotta o limitata, rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, ai fini dell’adempimento datoriale all’obbligo, posto dall’art. 4, comma 5, D.lgs. n. 626 del 1994.
L’accoglimento del secondo, terzo e quinto motivo di ricorso, porta a ritenere assorbiti il primo e il sesto motivo.
Risulta, invece, inammissibile il quarto motivo di ricorso in quanto contenente censure di incompletezza ed inattendibilità del D.V.R. che non è stato, tuttavia, prodotto né trascritto nelle parti rilevanti.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che provvederà ad un riesame della fattispecie attenendosi a tutti i principi sopra enunciati.
La Corte ha quindi accolto il secondo, terzo e quinto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, dichiarando inammissibile il quarto motivo, assorbiti il primo e il sesto cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando alla Corte d’appello competente, in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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Note
[1] “Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
[2] cfr. ordinanze n. 16749 del 2019; n. 17132 del 2019; n. 17354 del 2019
[3] In tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui all’art. 18, lett. d), D.lgs. n. 81 del 2008, cfr. Cass. pen. n. 13096 del 2017
[4] Che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall’Amministrazione su un determinato oggetto, cfr. Cass. n. 7889 del 2011; n. 23042 del 2012; n. 1577 del 2014; n. 280 del 2016.
[5] cfr. Cass. n.11071 del 2008; nello stesso senso Cass. n. 23314 del 2010
[6] cfr. Cass., n. 11139 del 1998; n. 22929 del 2005; n. 14712 del 2006; n. 22049 del 2006; n. 18573 del 2007; n. 11729 del 2009; n.16495 del 2014, n. 8585 del 2015
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