Obbligo per docenti e personale Ata di possedere il Green pass

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Il Tar Lazio, decreto n.4453 del 24 agosto 2021, dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la disposizione che prevede l’obbligo per il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19. Pertanto, permane l’obbligo del green pass per docenti e personale Ata.

La normativa di riferimento

Forma oggetto di impugnazione il decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 – nella parte in cui prevede che, ai fini dell’erogazione in presenza del servizio di istruzione “tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”, disponendo altresì che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Per maggiori informazioni sul green pass consigliamo i seguenti articoli:

La sentenza

La natura dell’atto impugnato è ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile, non consentendo l’ordinamento l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario.

Il Tar, considerata l’assenza di impugnazione di atti applicativi del decreto-legge che costituiscano concreta esecuzione, dichiara inammissibile il ricorso. Tale inammissibilità determina l’assenza dei presupposti di procedibilità dell’istanza volta alla concessione di misure cautelari monocratiche, non essendo il giudice adito munito di alcun potere in relazione all’impugnato decreto legge, nei cui confronti non è ammessa la tutela giurisdizionale ma unicamente il sindacato di legittimità costituzionale da sollevarsi incidentalmente nell’ambito di un giudizio ritualmente instaurato avverso atti aventi natura amministrativa direttamente lesivi della posizione degli interessati.

Per tali motivi  il Tar Lazio, decreto n.4453 del 24 agosto 2021 dichiara che deve essere respinta l’istanza di sospensione cautelare monocratica dell’art. 1, comma 6, d.l. n. 111 del 6 agosto 2021, che aggiunge l’art. 9–ter al d.l. n. 52 del 27 aprile 2021 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 giugno 2021, n. 87, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’erogazione in presenza del servizio di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere il green pass

Inammissibile il conflitto contro il green pass in scuole e università

La Corte costituzionale ha esaminato oggi in camera di consiglio il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato  per l’omesso esame della petizione presentata il 1° settembre 2021 alla Camera dei deputati (n. 820) e al Senato della Repubblica (n. 915). Con la petizione, i ricorrenti si opponevano alla conversione del decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111, (Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti) che introduce l’obbligo del cosiddetto green pass nella scuola e nell’Università.
In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio Stampa della Corte costituzionale fa sapere che il conflitto è stato dichiarato inammissibile.

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Gli aspetti giuridici dei vaccini

La necessità di dare una risposta a una infezione sconosciuta ha portato a una contrazione dei tempi di sperimentazione precedenti alla messa in commercio che ha suscitato qualche interrogativo, per non parlare della logica impossibilità di conoscere possibili effetti negativi a lungo termine. Il presente lavoro intende fare chiarezza, per quanto possibile, sulle questioni più discusse in merito alla somministrazione dei vaccini, analizzando aspetti sanitari, medico – legali e professionali, anche in termini di responsabilità.   Fabio M. DonelliSpecialista in Ortopedia e Traumatologia, Medicina Legale e delle Assicurazioni e in Medicina dello Sport. Profes­sore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano nel Dipartimento di Scienze Biomediche e docente presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Già docente nella scuola di Medicina dello Sport dell’Uni­versità di Brescia, già professore a contratto in Traumatologia Forense presso l’Università degli Studi di Bologna e tutor in Ortopedia e Traumatologia nel corso di laurea in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Siena. Responsabile della formazione per l’Associazione Italiana Traumatologia e Ortopedia Geriatrica. Promotore e coordinatore scientifico di corsi in ambito ortogeriatrico, ortopedico-traumatologico e medico-legale.Mario GabbrielliSpecialista in Medicina Legale. Già Professore Associato in Medicina Legale presso la Università di Roma La Sapienza. Professore ordinario di Medicina Legale presso la Università di Siena. Già direttore della UOC Me­dicina Legale nella Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Direttore della Scuola di Specializzazione in Me­dicina Legale dell’Università di Siena, membro del Comitato Etico della Area Vasta Toscana Sud, Membro del Comitato Regionale Valutazione Sinistri della Regione Toscana, autore di 190 pubblicazioni.Con i contributi di: Maria Grazia Cusi, Matteo Benvenuti, Tommaso Candelori, Giulia Nucci, Anna Coluccia, Giacomo Gualtieri, Daniele Capano, Isabella Mercurio, Gianni Gori Savellini, Claudia Gandolfo.

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