La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17493 del 30 aprile 2024, ha chiarito che, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’obbligo risarcitorio, il giudice deve indicare il termine entro cui provvedere a questo.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista: Formulario annotato del processo penale
Indice
1. I fatti
La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa all’imputato dalla medesima Corte territoriale a causa del mancato adempimento da parte del condannato dell’obbligo risarcitorio cui era stata condizionata detta sospensione.
Avverso tale ordinanza, è stato presentato ricorso per Cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo con il quale si lamentava, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 163 e 165 cod. pen. poiché, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle sue condizioni economiche che non gli consentivano un adempimento pure parziale e che, quindi, la revoca del beneficio era stata disposta pur a fronte della provata impossibilità dell’adempimento.
Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per il Professionista:
Formulario Annotato del Processo Penale
Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
Valerio De Gioia, Paolo Emilio De Simone | Maggioli Editore 2024
75.20 €
2. Obbligo risarcitorio nella sospensione condizionale della pena: l’analisi della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, osserva che, effettivamente, all’esito del giudizio di cognizione, la sospensione condizionale in favore dell’imputato era stata subordinata al pagamento della provvisionale di euro 70.950 (pacificamente mai corrisposta in favore delle vittime della truffa da lui commessa), ma non risulta che la Corte di appello di Roma, con la sentenza di condanna, avesse fissato un termine per l’adempimento.
Ricorda la Corte che “in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello dell’esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen., rispettivamente, per i delitti e per le contravvenzioni“.
Viene osservato che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, pur mancando nella sentenza irrevocabile di condanna la fissazione del termine di cui all’art. 165, sesto comma, cod. pen., nell’accogliere l’istanza di revoca, ha ritenuto l’odierno ricorrente inadempiente, senza però argomentare rispetto alla assenza di un termine per adempiere stabilito dal giudice della cognizione e senza spiegare se tale termine fosse stato stabilito in sede di esecuzione a norma del citato art. 165 o, in mancanza, se fossero già decorsi cinque anni dalla data di irrevocabilità, coma previsto dall’art. 163 cod. pen. nella ipotesi di delitti.
3. La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, alla luce di quanto finora esposto, osserva che, sulla base di un consolidato principio di diritto delle Sezioni Unite, “se il giudice della cognizione ha omesso di stabilire il termine per adempiere, il Pubblico ministero deve previamente investire il giudice dell’esecuzione della fissazione di detto termine prima di poter chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena, mentre il giudice dell’esecuzione, nel contraddittorio delle parti, deve stabilire, se richieste, il termine di cui all’art. 165, sesto comma, cod. pen. o accertare se il termine di cui al citato art. 163 sia maturato“.
La Suprema Corte ha, pertanto, imposto, l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio che “colmi le lacune motivazionali sopra evidenziate“.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento