Obbligo vaccinale e sindacabilità del certificato di esenzione

Redazione 21/12/21
Il certificato di esenzione al vaccino anti Covid-19 deve contenere le “specifiche condizioni cliniche documentate” sulla base delle quali il medico di medicina generale esonera il proprio paziente dall’obbligo vaccinale.
Questo è quanto afferma il Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 8454 del 20 dicembre 2021.

La vicenda

Nel caso di specie, un medico convenzionato con l’ASL e munito di certificato di esenzione dall’obbligo vaccinale si vedeva notificare un accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale con conseguente sospensione del rapporto di lavoro e dell’attività convenzionale del suddetto con decorrenza immediata e senza retribuzione.

Le certificazioni prodotte dal paziente (in questo caso un medico) risultavano inidonee, in quanto non riportavano le “specifiche condizioni cliniche”, che erano state omesse dal medico attestatore in quanto la patologia di cui era affetto il paziente-medico per ragioni di privacy non doveva essere indicata nel certificato. Questa decisione trovava fondamento nella circolare del Ministero della Salute che specifica le modalità di redazione dell’attestazione nel caso di esenzione dall’obbligo vaccinale prevista dagli artt. 9 – 9 septies del d.l. n. 52/2021.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato afferma che “il medico di medicina generale che certifica il pericolo di un proprio paziente, che svolge la professione sanitaria, a somministrare il vaccino anti covid-19 deve indicare la patologia di cui soffre l’interessato, e ciò in quanto il controllo demandato alla ASL – responsabile a verificare l’idoneità della certificazione all’uopo rilasciata – concerne pur sempre la certificazione del medico di medicina generale, la quale però, proprio perché costituente l’oggetto (diretto ed esclusivo) dell’attività di verifica della ASL, deve consentire all’Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell’esonero”.

Condizioni cliniche e pericolo per la salute

Il Consiglio di Stato ha ricordato, inoltre, che l’art. 4, comma 2, d.l. n. 44 del 2021 ricollega l’esonero dall’obbligo vaccinale Covid-19 al solo “caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”; condizioni che nel caso in esame non venivano specificate per motivi di privacy.
Tale attestazione delle condizioni cliniche non consiste nella mera dichiarazione della loro esistenza “ab externo”, essendo necessario, ai fini del perfezionamento della fattispecie esoneratrice, che delle “specifiche condizioni cliniche documentate” sia dato riscontro nella certificazione, unitamente al “pericolo per la salute” dell’interessato che il medico certificatore ritenga di ricavarne.

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