Offerta plurima ed offerta condizionata: preclusioni art. 32, co.4, d.lgs 50/2016

L’art. 32, co. 4 del D.Lvo 50/2016 impone al concorrente/partecipante ad una procedura selettiva di proporre una offerta che sia unica.
Non è ammissibile che l’Operatore Economico proponga una sola offerta tecnica ma vengono proposti due listini con due offerte economiche, eventualmente, cumulabili (cd. offerta plurima).
L’offerta può essere viziata, altresì, anche in quanto “condizionata”, nel caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante
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Per approfondimenti consigliamo: Le principali novità del Codice dei contratti pubblici

Indice

1. Offerta Plurima


Il principio di unicità dell’offerta risponde alla necessità di far emergere la migliore proposta nella gara di appalto pubblico e garantire l’effettiva della par condicio dei concorrenti.
L’offerta, per essere ammissibile, dovrà consentire di prefigurare un quadro certo che abbia quel carattere assoluto di determinatezza.
Tale principio si pone a fondamento del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa con il preciso scopo di evitare, da un lato, che la stazione appaltante debba valutare offerte tra loro incompatibili e, dall’altro, di permettere ad uno degli operatori economici maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione a scapito dei concorrenti fedeli che abbiano presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto.

2. Offerta Condizionata


L’offerta può essere considerata “condizionata” nel caso in cui l’offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad un modello modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante.
Ebbene anche in questo caso l’offerta andrà dichiarata inammissibile, in applicazione del principio della certezza dei rapporti giuridici e della perfetta conformità tra gli atti predisposti dalla stazione appaltante e l’offerta presentata dal candidato.
Detta conformità, infatti, non sussiste se il concorrente subordini la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all’oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato.
Dovrà, dunque, essere analizzata ogni offerta, valutando tutta la documentazione di gara -bando, disciplinare, capitolato, ecc.– che la stazione appaltante predispone in occasione di una procedura d’appalto (cd. lex specialis) per verificare la possibilità, eventualmente prevista, di presentare due proposte progettuali diverse e di offrire alla stazione appaltante anche dei prodotti alternativi o aggiuntivi, che però andavano esclusi dalla valutazione da compiere in sede di gara.


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3. Le preclusioni dell’art. 32, comma 4 d.lgs. 50/2016


L’art. 32, comma 4, del Codice appalti (“ciascun concorrente non può presentare più di una offerta”), impone ai partecipanti alle gare pubbliche di concorrere con una unica proposta tecnica ed economica, fatte naturalmente salve, ove previste, le migliorie dell’offerta anche al fine di tutelare il cd. l’interesse pubblico della migliore offerta, in sede di presentazione della stessa (in tema Cons. Stato, Sez. III, 26 luglio 2021, n. 5336).
Dovranno essere effettuati dalle Commissioni Aziendali i controlli di ammissibilità per verificare se sono presenti modificazioni e/o condizioni difformi ai parametri di gara idonei ad inverare un’offerta condizionata e plurima.
Ne consegue che una offerta sarà inammissibile quando non consenta di prefigurare un quadro certo ed improntato alla massima linearità e chiarezza (degli obblighi contrattuali rispetto agli atti di gara), introducendo elementi che valgono a conferire all’offerta quel carattere di indeterminatezza e condizionamento.
Sul punto si segnalano due importanti provvedimenti giurisdizionali:

  • La Sentenza n. 8119 del 21 settembre 2022 del Consiglio di Stato che ha valutato inammissibile una offerta plurima e condizionata quando non è stato possibile prefigurare un quadro certo del rispetto degli obblighi contrattuali imposti dagli atti di gara (nel caso di specie l’offerta tecnica non riguardava una dotazione di arredi poi quotata nell’offerta economica, ma si riferiva ad una soluzione progettuale più ampia, comprensiva anche di prodotti diversi, costituiti da forniture di pregio e di alto livello; tale proposta non consentiva di operare una distinzione tra la proposta base e quella tecnica aggiuntiva);
  • La sentenza n. 1691 del 12.07.2021 del Tar Lombardia, Milano relativamente alla inammissibilità delle offerte quando l’operatore economico prospetti duplici e differenti proposte, in modo tale che, in seguito all’aggiudicazione, la prestazione potrà essere posta in essere secondo una sola delle stesse, escludendo le altre modalità.

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Carmine Di Monaco

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