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TESTO Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione dell’articolo 75, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e’ stato esposto il seguente Quesito La XY s.n.c., che esercita un’attivita’ di commercio all’ingrosso di cibo per cani e gatti, chiede chiarimenti in merito all’aliquota Iva applicabile alle cessioni di detti beni. In considerazione del fatto che l’articolo 75, comma 6 della legge n. 413 del 1991 assoggetta ad aliquota ordinaria le cessioni di preparazioni alimentari per cani e gatti “condizionate per la vendita al minuto”, mentre le cessioni degli stessi beni, qualora non abbiano subito tale condizionamento, restano soggette all’aliquota ridotta del 4 per cento, ovvero del 10 per cento, a seconda del tipo di prodotto, e’ stato chiesto di elencare le caratteristiche di condizionamento che il prodotto deve presentare per poter rientrare nella fattispecie assoggettata all’aliquota ridotta. Soluzione prospettata dal contribuente La societa’ non prospetta espressamente alcuna soluzione interpretativa, fa tuttavia intendere che alle cessioni effettuate dai commercianti all’ingrosso e’ applicabile l’aliquota Iva del quattro per cento. Parere dell’Agenzia delle Entrate L’articolo 75, comma 6, della legge n. 413 del 1991 prevede che “le preparazioni di alimenti utilizzati nell’alimentazione di cani e gatti, condizionate per la vendita al minuto, comunque classificate, anche se nel numero 20 della parte II della tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633” sono soggette all’aliquota Iva ordinaria. La scrivente, al riguardo, ha recentemente espresso l’opinione, con la risoluzione 13 maggio 2003 n. 106, che un prodotto sia qualificabile come “condizionato per la vendita al minuto” se, per il modo in cui e’ stato confezionato, ed in particolare per la presenza di indicazioni apposte in qualsiasi forma sulla confezione stessa in merito al contenuto e al modo di utilizzo, e’ identificabile come destinato alla vendita diretta nei confronti degli utilizzatori finali (consumatori finali, allevatori, etc.). In ordine a tali conclusioni si ritiene opportuno fornire ulteriori precisazioni che tengano conto sia della disciplina vigente in materia di commercio sia di quella relativa alla commercializzazione di prodotti in imballaggi preconfezionati destinati alla vendita al minuto. Per quanto riguarda la normativa in materia di commercio all’ingrosso e al dettaglio, si ricorda che l’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 al comma 1, lettera a), definisce il commercio all’ingrosso come “(…) l’attivita’ svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande (…)”. La successiva lettera b) della stessa norma definisce invece il commerciante al dettaglio come “(…) chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (…)”. Per quanto concerne la disciplina relativa ai prodotti in imballaggi preconfezionati, e’ da rilevare poi che e’ stata emanata la direttiva n. 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, recepita nel nostro ordinamento con la legge 25 ottobre 1978 n. 690, la quale, al fine di una corretta informazione dei consumatori, ha stabilito le modalita’ secondo le quali devono risultare sull’imballaggio preconfezionato le indicazioni riguardanti la massa o il volume nominale del prodotto in esso contenuto, nonche’ gli errori massimi tollerati sul contenuto degli stessi. Successivamente, e’ stata emanata la direttiva n. 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, la quale, con lo scopo di ridurre per ogni tipo di prodotto, per quanto possibile, le quantita’ troppo vicine che potrebbero indurre in errore il consumatore (per esempio, 950 e 1.000 grammi), stabilisce, negli allegati da I a III, le quantita’ nominali di massa o di volume delle confezioni dei prodotti posti in commercio in imballaggi preconfezionati. E’ da rilevare che, per quanto concerne gli alimenti secchi per cani e gatti in esame, l’allegato I prevede valori predeterminati che vanno da 200 a 10.000 grammi. Occorre, al riguardo, tener presente che il secondo comma dell’articolo 1 del decreto n. 871 del 1982 prevede che le disposizioni di cui sopra, e in particolare le quantita’ di massa e di volume previste negli allegati, non si applicano “(…) ai prodotti in imballaggi preconfezionati destinati esclusivamente ad usi professionali”. Queste norme sono state emanate per una maggior tutela del consumatore il quale potrebbe risultare sprovvisto degli strumenti necessari per confrontare opportunamente prodotti similari contenuti in confezioni aventi caratteristiche di peso o volume differenti. Restano escluse, invece, da questa regolamentazione i prodotti contenuti in imballaggi preconfezionati destinati all’utilizzo professionale, cioe’ da impiegare nello svolgimento di una libera professione ovvero nel contesto di un ciclo produttivo d’impresa. Al riguardo si e’ ritenuto, sia in ambito comunitario che a livello di ordinamento interno, che queste categorie di acquirenti fossero dotate di quegli strumenti che consentono di prendere corrette decisioni di acquisto nella massima consapevolezza riguardo il tipo di prodotto e le quantita’ acquistate. Le norme vigenti sul commercio consentono ai commercianti al dettaglio di acquistare e rivendere esclusivamente confezioni destinate ai consumatori finali, che contengano quantita’ corrispondenti a quelle elencate nell’allegato I al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 871 del 1982. Le stesse norme non permettono agli stessi di intermediare confezioni destinate agli utilizzatori professionali, aventi caratteristiche di massa differenti, eventualmente superiori, a quelle sopra indicate. Uno svolgimento dell’attivita’ di commercio al dettaglio difforme da quella prescritta dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 costituisce, al riguardo, una precisa violazione della disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 26 dello stesso decreto, il quale vieta l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attivita’ di vendita all’ingrosso e al dettaglio. Tanto premesso, va anche evidenziato che nel mercato delle confezioni alimentari per cani e gatti si sono diffuse alcune particolari pratiche commerciali. Gia’ nella fattispecie esaminata con la risoluzione n. 106 del 13 maggio 2003, il contribuente poneva in evidenza che confezioni da 15 chilogrammi venivano considerate “condizionate per la vendita al minuto”. Il che sta a dimostrare che le confezioni da 15 chilogrammi vengono poste in vendita tramite il canale della distribuzione al dettaglio; e cio’ anche se l’acquisto per la successiva rivendita da parte dei dettaglianti delle confezioni da 15 chilogrammi non e’ ammesso dalla normativa in vigore in materia di commercio, posto che trattasi di confezioni contenenti una quantita’ nominale di prodotto differente da quelle consentite, a tutela del consumatore, dall’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 871 del 1982. Tali confezioni vengono commercializzate al dettaglio ancorche’ siano prive del marchio CEE costituito dalla lettera “e” accanto all’indicazione del peso; marchio che, si ricorda, e’ apposto allorquando la confezione rientra nella gamma delle quantita’ nominali di prodotto (non superiori a 10 chilogrammi) previste dal citato allegato I. Ne deriva che devono considerarsi “condizionate per la vendita al minuto” e, quindi, scontano l’Iva con aliquota ordinaria, sia pure in violazione delle leggi sul commercio, anche le preparazioni alimentari di peso superiore a 10 chilogrammi, prive del marchio CEE costituito dalla lettera “e”, quando esse siano commercializzate attraverso il canale del commercio al dettaglio. Pertanto, tutto cio’ premesso, si e’ del parere che: – le preparazioni alimentari contenute in confezioni di peso non superiore a 10 chilogrammi, conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 871 del 1982, e recanti il marchio CEE costituito dalla lettera “e”, sono in ogni caso “condizionate per la vendita al minuto” e, conseguentemente, le relative cessioni sono assoggettate all’aliquota ordinaria; – le preparazioni alimentari contenute in confezioni di peso superiore a 10 chilogrammi, prive del marchio “e”, laddove siano commercializzate anche attraverso il canale della distribuzione al dettaglio, sono da ritenersi “condizionate per la vendita al minuto” e le relative cessioni sono, quindi, assoggettate ad aliquota ordinaria; in questa ipotesi, tale circostanza, relativa al condizionamento per la vendita al minuto, attribuisce al bene una caratteristica oggettiva, con la conseguenza che l’aliquota ordinaria si rende applicabile in ogni caso, anche relativamente ad eventuali cessioni effettuate nei confronti di commercianti all’ingrosso, utilizzatori professionali o utilizzatori in grande; – sono soggette ad aliquota ridotta del 4 o del 10 per cento, ai sensi del n. 20) della tabella A, parte II, o del n. 91) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le cessioni delle preparazioni alimentari per cani e gatti contenute in specifiche confezioni, contrassegnate dalla dicitura “uso professionale-vietata la vendita al dettaglio” e di peso superiore a 10 chilogrammi, quando tali confezioni, per le loro dimensioni, non sono commercializzate tramite i commercianti al dettaglio, ma, al contrario, sono vendute esclusivamente a commercianti all’ingrosso, ovvero ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande.
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