Omessa applicazione confisca obbligatoria: ammissibilità ricorso

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Quando, in caso di patteggiamento, è ammissibile il ricorso del pubblico ministero che lamenti l’omessa applicazione della confisca obbligatoria?

     Indice

  1. La questione
  2. La soluzione adottata dalla Cassazione
  3. Conclusioni

1. La questione

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ricorreva avverso una sentenza resa dal Tribunale di Padova che, nel definire ex art. 444 cod. proc. pen. il processo nei confronti degli imputati per il reato di cui all’art. 603-bis cod. pen., aveva omesso di disporre la misura di sicurezza della confisca obbligatoria del profitto del reato.

Ciò posto, a sua volta, il difensore aveva depositato una memoria scritta con la quale chiedeva che il ricorso in questione venisse dichiarato inammissibile o respinto.


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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva il ricorso summenzionato inammissibile perché, a suo avviso, assolutamente generico e non autosufficiente, essendosi il ricorrente limitato a lamentare l’omessa applicazione della confisca obbligatoria su un piano puramente astratto, senza allegare elementi specifici, pretermessi dal giudice, idonei a dare concreta contezza di tale omissione, onde rendere necessaria una nuova statuizione sul punto.

Al contrario, gli Ermellini evidenziavano come sia stato affermato in sede nomofilattica che, nel caso di patteggiamento, è inammissibile per genericità il ricorso del pubblico ministero che lamenti l’omessa applicazione della confisca obbligatoria senza allegare gli elementi che consentirebbero l’adozione della misura nel caso concreto, e, in particolare, senza indicare l’entità del profitto confiscabile e i beni o le utilità nella disponibilità dell’imputato sui quali dovrebbe in concreto ricadere l’ablazione (cfr. Sez. 5, n. 14392 del 05/02/2019) visto che, anche in questo caso, il motivo dedotto dalla parte pubblica “viene interamente declinato sul piano della astratta valenza applicativa della norma, tacendo invece sui profili decisivi della fattispecie concreta” (così sempre Sez. 5, n. 14392/2019).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse in quanto in essa si fornisce risposta al seguente quesito: quando, nel caso di c.d. patteggiamento, è ammissibile il ricorso del pubblico ministero che lamenti l’omessa applicazione della confisca obbligatoria.

Difatti, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un precedente conforme, (argomentando a contrario) che ciò è possibile nella misura in cui siano allegati elementi atti a consentire l’adozione della misura, con particolar riguardo all’entità del profitto confiscabile e ai beni o alle utilità nella disponibilità dell’imputato sui quali dovrebbe in concreto ricadere l’ablazione.

Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si voglia dedurre (in questo caso da parte della pubblica accusa) una censura di questo genere.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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