Omessa comunicazione redditi alla Cassa forense, sanzione con prescrizione quinquennale

Redazione 04/07/18
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La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 17, comma 4, Legge n. 576/1980, per inottemperanza all’obbligo di comunicare alla Cassa nazionale forense, l’ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla data per presentare la dichiarazione dei redditi, ha natura amministrativa; natura che non è venuta meno per effetto della privatizzazione della Cassa ex D.Lgs. n. 509/1994.

Ne deriva che detta sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa, e non a quella decennale prescritta ex art. 19, primo comma, cit. Legge n. 576/1980, che si riferisce solo ai contribuenti e ai relativi accessori.

Lo ha specificato la Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 17258 del 2 luglio 2018, respingendo il ricorso della Cassa nazionale forense avverso la pronuncia d’appello di annullamento di una cartella esattoriale, con cui la medesima Cassa aveva intimato ad un avvocato il pagamento di sanzioni per mancato versamento di contributi previdenziali obbligatori.

A fondamento della propria decisione la Corte territoriale, secondo argomentazioni poi confermate in Cassazione, ribadiva che nella materia trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto in via generale dall’art. 28 Legge n. 689/1981; posto che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la sanzione pecuniaria in discorso – comminata ex art. 17 comma 4 Legge n. 576/1980 in caso di inottemperanza all’obbligo di comunicazione alla Cassa forense del proprio reddito professionale entro il termine previsto – ha natura amministrativa e, come tale, è soggetto alla prescrizione quinquennale dal giorno in cui la violazione è stata commessa.

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