Omessa diagnosi: il paziente deve provare di aver chiesto l’esame

Nei casi di omessa diagnosi, il paziente ha l’onere di provare di aver chiesto alla struttura sanitaria un esame idoneo a diagnosticare la patologia.

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Nei casi di omessa diagnosi, il paziente ha l’onere di provare di aver chiesto alla struttura sanitaria un esame idoneo a diagnosticare la patologia. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica

Tribunale di Torre Annunziata -sentenza n. 2597 del 30-09-2024

SENTENZA_TRIBUNALE_DI_TORRE_ANNUNZIATA_N._2597_2024_-_N._R.G._00003086_2021_DEL_30_09_2024_PUBBLICATA_IL_30_09_2024.pdf 230 KB

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Indice

1. I fatti: omessa diagnosi


Un paziente di un centro polidiagnostico adiva il Tribunale di Torre Annunziata lamentando che l’Ente sanitario di assistenza dei lavoratori marittimi aveva richiesto al predetto centro polidiagnostico di eseguire un esame di esofagostroscopia sul predetto paziente e che la diagnosi del medico della struttura sanitaria che lo aveva visitata era stata di “gastroscopia ipermica edematosa”, con conseguente conferma della sua idoneità all’attività lavorativa.
Tuttavia, aggiungeva l’attore, che dopo 6 giorni da detto esame, veniva ricoverato presso una casa di cura dove, dopo ulteriori 2 settimane, veniva sottoposto ad un nuovo esame di esofagostroscopia ed a seguito di ulteriori indagini gli veniva diagnosticata una neoplasia della testa del pancreas che aveva create delle ulcere e del sanguinamento anche del duodeno.
Pertanto, l’attore veniva sottoposto ad un intervento chirurgico e infine dichiarato guarito clinicamente dopo circa un anno.
In considerazione dei fatti sopra descritti, l’attore chiedeva al Tribunale campano di accertare che il centro polidiagnostico convenuto aveva tenuto una condotta gravemente negligente perché non aveva effettuato con la dovuta perizia e diligenza le indagini diagnostiche che gli erano state commissionate ed aveva conseguentemente errato la diagnosi del paziente.
Pertanto, l’attore la condanna della struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni subiti, che quantificava in €. 25.000,00.
La struttura sanitaria si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle pretese dell’attore in quanto infondate in fatto e in diritto. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica   

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2. Le valutazioni del Tribunale


Il Giudice ha preliminarmente evidenziato che, nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non si può limitare ad allegare un qualsiasi inadempimento della struttura sanitaria convenuta, ma deve dedurre l’esistenza di una sua inadempienza che è astrattamente idonea a causare il danno lamentato. Infatti, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di una nuova malattia e l’azione o l’omissione dei sanitari. Per poter assolvere detto onere, il paziente deve allegare appunto delle qualificate inadempienze che siano idonee a porsi come causa o concausa del danno. In altri termini, il paziente deve dimostrare che l’evento dannoso non si sarebbe verificato se il medico avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli dalle leges artis
Passando all’esame del caso sottoposto alla sua valutazione, il Tribunale di Torre Annunziata, ha accertato che dalla documentazione depositata in giudizio è emerso che l’esame che era stato richiesto ed eseguito dalla struttura sanitaria convenuta era una “esofago-gastroscopia”, a seguito della quale era appunto stata diagnosticata una gastropatia ipedermica edematosa.
Soltanto dopo che il paziente (durante il successivo ricovero presso una casa di cura) era stato sottoposto ad un più complesso esame di “esofago-gastro-duodenoscopia”, i sanitari avevano diagnosticato la nepolasia della testa del pancreas che aveva coinvolto anche il duodeno.
Ebbene, secondo il giudice, l’esame di esofago-gastroscopia (che era stato richiesto dall’Ente sanitario di assistenza ai lavoratori marittimi) non costituiva l’esame elettivo per poter individuare le patologie al pancreas. Invece, soltanto un’indagine più invasiva e mirata, come l’esofago-gastro-duodenoscopia (che poi il paziente ha effettuato, dopo il suo ricovero presso la casa di cura) avrebbe potuto evidenziare l’interessamento del duodeno e così permettere una diagnosi di neoformazione alla testa del pancreas (come in effetti è avvenuto dopo l’esecuzione di detto esame).
Tuttavia, dall’istruttoria svolta in giudizio, è emerso che detto esame più invasivo e mirato di l’esofago-gastro-duodenoscopia non era stato effettuato dal centro polidiagnostico convenuto in quanto non era mai stato richiesto a detta struttura sanitaria (come detto, infatti, l’Ente sanitario di assistenza ai lavoratori marittimi si era limitato a richiedere alla convenuta soltanto l’esecuzione di una esofago-gastroscopia sull’attore).

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3. La decisione del Tribunale


In considerazione di tutto quanto sopra ed in particolare del fatto che alla struttura sanitaria convenuta non era stata richiesta l’esecuzione dell’esame esofago-gastro-duodenoscopia sull’attore, il giudice ha ritenuto che non può rimproverarsi alcuna condotta colposa a carico del centro polidiagnostico, il quale invece ha svolto sul paziente, con perizia e diligenza, le indagini diagnostiche che gli erano state commissionate dal predetto Ente sanitario.
Ne consegue per il giudice l’assenza di qualsiasi profilo di responsabilità della struttura sanitaria, con conseguente rigetto della domanda attorea.
In ogni caso il giudice ha ritenuto che l’attore non avesse provato neanche il danno lamentato a causa dell’asserito omesso o ritardo della diagnosi (che comunque non vi è stato per quanto visto prima).
A tal proposito, infatti, il giudice ha evidenziato che l’esame presso il centro polidiagnostico convenuto è stato eseguito in data 08.01.2013, mentre la diagnosi della patologia oncologica al pancreas è stata effettuata soltanto 21 giorni dopo (a seguito del ricovero del paziente presso la casa di cura, avvenuto dopo solo 6 giorni dall’esame svolto dalla convenuta).
Inoltre, l’attore – dopo l’intervento chirurgico cui si è sottoposto – è stato dichiarato clinicamente guarito, dopo un anno circa.
In considerazione di ciò, anche qualora vi fosse stato un errore / ritardo diagnostico del centro polidiagnostico, il paziente attore non avrebbe comunque provato un danno da ritardata diagnosi. Infatti, secondo il giudice, non è stato provato che la mancata identificazione della patologia oncologica al pancreas da parte della struttura sanitaria convenuta, abbia portato ad uno stadio avanzato della malattia, influenzando negativamente le opzioni di trattamento e le probabilità di guarigione del paziente.
Anche per l’insussistenza del danno lamentato dal paziente, quindi, il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto di escludere qualsiasi responsabilità a carico del medico che aveva eseguito l’esame di esofagostroscopia sull’attore e conseguentemente anche a carico della struttura sanitaria convenuta.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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