In materia di omesso versamento di IVA, tra le azioni rilevanti ai fini dell’esclusione del dolo, non è rientra la rateizzazione del debito tributario.
(Riferimento normativo: D.lgs., 10/03/2000, n. 74, art. 10-ter)
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Indice
1. La questione
La Corte d’Appello di Messina confermava una decisione con la quale il Tribunale della medesima città aveva affermato la responsabilità penale di un imputato in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione la difesa dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di violazione di legge e vizio di motivazione nel reputare sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato infondato.
In particolare, gli Ermellini, dopo avere postulato, da un lato, che, a proposito dell’elemento soggettivo del reato di omesso versamento di IVA, il dolo generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015), configurabile anche nella forma del dolo eventuale (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015), è integrato dalla condotta omissiva posta in essere nella consapevolezza della sua illiceità, a nulla rilevando i motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014) mentre l’inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352/2015 del 24/06/2014), dall’altro, che, quanto alla incidenza della situazione finanziaria dell’impresa ai fini dell’esclusione della colpevolezza, è irrilevante la crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (Sez. 3, n. 2614 del 06/11/2013), anche attingendo al patrimonio personale (Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015), così come nemmeno la mancata riscossione di crediti costituisce circostanza idonea ad escludere il dolo, posto che si tratta di eventi che rientrano nel normale rischio di impresa (Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014), stimavano immeritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso posto che esso veniva reputato generico nella parte in cui si limitava a dedurre l’esistenza di azioni risarcitorie azionate nei confronti degli istituti bancari senza dettagliarne entità e utilità, e altresì (considerato) manifestamente infondato poiché includeva tra le iniziative adottate per fronteggiare la crisi economica la rateizzazione del debito tributario visto che, ai fini della esclusione del dolo del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, le azioni rilevanti ai fini dell’esclusione del dolo richiesto dalla norma sono esclusivamente quelle volte ad evitare l’insorgenza dell’obbligazione tributaria, tra le quali non è annoverabile la rateizzazione del debito tributario, avente la diversa finalità di dilazionare nel tempo una obbligazione già insorta.
3. Conclusioni
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi postulato che, in materia di omesso versamento di IVA, tra le azioni rilevanti ai fini dell’esclusione del dolo, non è rientra la rateizzazione del debito tributario.
Viene infatti enunciato nella pronuncia qui in commento il principio di diritto secondo il quale, ai fini della esclusione del dolo del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter, le azioni rilevanti ai fini dell’esclusione del dolo richiesto dalla norma sono esclusivamente quelle volte ad evitare l’insorgenza dell’obbligazione tributaria, tra le quali non è annoverabile la rateizzazione del debito tributario, avente la diversa finalità di dilazionare nel tempo una obbligazione già insorta.
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di siffatto approdo ermeneutico, sostenere una linea difensiva che, al contrario, sostenga l’insussistenza dell’elemento soggettivo di codesta fattispecie criminosa, solo perché l’autore del reato in questione abbia proceduto a rateizzare il debito tributario sussistente a suo carico.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in tale sentenza, proprio perché prova a fare chiarezza su questa tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.
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