Omicidio colposo stradale e revoca della patente

Il caso

Tizio, con il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p., che ha applicato nei suoi confronti la pena sospesa di anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione, ed ha disposto la revoca della patente, per il reato di cui all’art. 589 bis c.p. (omicidio colposo stradale, con colpa specifica consistente nella violazione dell’art. 141 C.d.S) ha dedotto l’illegittimità della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida. Con memoria del 25 luglio 2019 il ricorrente ha insistito per l’ammissibilità del ricorso che, riguardando materia estranea all’accordo delle parti, non può essere soggetto alle limitazioni di cui all’art. 448 c.p.p., nella nuova formulazione, ed ha invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019.

Si legge anche:” Omicidio stradale e lesioni colpose stradali gravi o gravissime: il sistema sanzionatorio accessorio all’accertamento dei reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione dei veicoli”

La decisione della Corte

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso in considerazione dell’intervenuta pronuncia n. 88 della Corte costituzionale del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019.

La Consulta ha, infatti, dichiarato incostituzionale l’art. 222 C.d.S. nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali, riconoscendo, invece, la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe, mentre nelle altre ipotesi al giudice resta il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Più precisamente nella sentenza citata si legge che “la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal comma 3 di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1, delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi 4, 5 e 6, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo dell’art. 222 C.d.S., comma 2”.

La declaratoria di incostituzionalità ha comportato, ai sensi dell’art. 136 Cost., che l’art. 222 co. 2 C.d.S., ha cessato di avere efficacia nell’ordinamento, dal giorno successivo all’intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, sicché non può più essere applicata.

Di conseguenza la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente rinviando la causa al Tribunale di Firenze che dovrà procedere all’applicazione della sanzione amministrativa alla luce della pronuncia della Corte costituzionale.

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Sentenza collegata

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Avv. Mazzei Martina

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