L’omicidio stradale alla luce della più importante giurisprudenza

Approfondimento sull’istituto dell’omicidio stradale.

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Indice

1. Introduzione

Il legislatore, con l’introduzione della legge 23.03.2016, n. 41, ha espunto dal novero del previgente art. 589 secondo comma del codice penale l’ipotesi aggravata di omicidio colposo, dando vita ad una fattispecie normativa autonoma ivi individuata al novello art. 589 bis del codice penale la cui rubrica reca “Omicidio stradale”.
Il reato de quo, in continuità col precedente testo e con gli interventi giuridici succedutesi nel tempo [1], vede inasprito il trattamento sanzionatorio per l’omicidio colposo cagionato dall’inosservanza delle norme sulla circolazione stradale e da conducenti alla guida in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione di sostanza stupefacenti o psicotrope o in stato di ebbrezza [2].
Inoltre, l’intento del legiferatore è chiaro nella misura in cui ha voluto sottrarre dal giudizio di bilanciamento di cui all’art. 69 del codice penale, il delitto dell’attuale art. 589 bis del codice penale.
Altresì, deve considerarsi superato l’orientamento di rappresentare nella norma che ci occupa l’elemento soggettivo del dolo eventuale, con conseguente configurazione del reato quale ipotesi delittuosa volontaria; tutt’al più, nel caso in esame, può scorgersi, ove ne ricorrano le condizioni, l’elemento psicologico dell’art. 43 cp della colpa aggravata (o cosciente), ossia quella con previsione dell’evento menzionata nel disposto dell’art. 61 comma 3 del codice penale in proposito di circostanze aggravanti generiche [3].
Infine, nel solco dell’entrate in vigore della legge sull’omicidio e delle lesioni stradali, in tema di limiti temporali del diritto penale, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che nel caso di sinistro stradale con conseguente morte dell’utente della strada, deve trovare applicazione la legge esistente al momento della condotta [4].
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2. Spiegazione dell’art. 589 bis del codice penale

Come già accennato nella prolusione del presente contributo, il reato di omicidio stradale, sganciandosi dall’alveo del vecchio art. 589 cp, fonda il suo sistema sanzionatorio su due direttive: la prima di esse punisce il conducente inosservante delle norme del codice della strada; la seconda, per converso, orienta le sanzioni afflittive della branca del diritto pubblico nei confronti degli automobilisti alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel novero del disposto dell’art. 589 bis del codice penale possiamo individuare tre differenti regimi sanzionatori, ciascuno applicabile dal giudicante valutate le circostanze del caso specifico.
Il primo tra essi, attestandosi quale ipotesi base dell’apparato sanzionatorio, individua la sanzione della reclusione da 2 a 7 anni.
La fattispecie intermedia, di contro, postula dei limiti edittali più ampi squisitamente ricompresi tra un minimo di pena di 5 anni ad un massimo di 10 anni di reclusione. In siffatta ipotesi rientrano i seguenti casi di omicidio stradale:
conducente che, “ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona;
conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona[5].
Da ultimo, il dettame in argomento, enunciando il sistema sanzionatorio più aspro, punisce con la pena da 8 a 12 anni tutti coloro i quali commettono il reato de quo con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Inoltre, alla stessa pena, soggiacciono i conducenti delle lettere b), c), e d) dell’art. 186 bis del codice della strada.
La norma in esame, altresì, enuclea una circostanza aggravante, valevole per tutti i casi sopra segnalati, in presenza della quale la pena è aumentata. Essa si applica a “persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria”.
Pur tuttavia, gli Ermellini hanno statuito che la summenzionata circostanza aggravante non trova applicazione nel caso di patente scaduta [6].
Da ultimo, la norma che ci occupa, in guisa di circostanza attenuante, prevede una riduzione fina alla metà della pena ove la morte non sia diretta conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole. Interessante, in proposito, è la giurisprudenza di legittimità la quale, in un’occasione, ha asserito che “non vi è ragione di non ricomprendere fra i concomitanti fattori dell’evento che determinano l’attenuazione della pena anche la condotta colposa della persona offesa che sia consistita nel non aver ottemperato all’obbligo, pure previsto dal Codice della Strada, di indossare le cinture di sicurezza nelle ipotesi in cui tale condotta abbia avuto un ruolo concorsuale nella determinazione della morte[7].
Da evidenziare, inoltre, è la posizione della Cassazione circa l’accertamento di sostante stupefacenti; essa ha avuto modo di chiarire che “in materia di omicidio stradale, non può ritenersi configurabile l’aggravante di cui all’art. 589-bis, comma 2, c.p., solo in base al risultato positivo del test alle sostanze stupefacenti, atteso che il dato della presenza di tracce di stupefacente nelle urine deve necessariamente essere attualizzato al momento della condotta, mediante la valorizzazione di eventuali indici sintomatici, ove si consideri che l’esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all’attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto[8].
In riferimento alla revoca della patente di guida, provvedimento da adottarsi sulla scorta di quanto previsto dall’art. 223 del d.lgs. n. 285/1992, il giudice delle leggi ha statuito che il predetto provvedimento deve considerarsi un’automatica conseguenza della condanna [9].
Infine, la Cassazione ha stabilito che in assenza di circostanze aggravanti, l’applicazione della revoca della patente, in luogo del più favorevole provvedimento di sospensione della stessa, deve essere puntualmente motivato in ordine ai parametri che hanno dato luogo alla scelta dei criteri più sfavorevoli in linea con l’art. 218 del codice della strada [10].

3. L’art. 186 del codice della strada e il reato di omicidio stradale: concorso apparente?

Di fronte ad un conducente in stato di ebbrezza che, nondimeno, cagiona la morte di un altro utente della strada, sorge spontaneo il seguente quesito: le discipline del combinato disposto degli art. 186 del codice della strada e dell’art. 589 bis del codice penale si applicano entrambi? Sul punto bisogna prendere le mosse della oculata lettura dell’art. 84 del codice penale, in ragione del quale la commissione di un reato che sia strettamente funzionale ad un altro e più grave reato comporta l’assorbimento del primo nel reato più grave. Tutto ciò è definito da taluna dottrina come consunzione del reato la quale consente, aut  aut, di escludere il concorso di reati in favore del concorso apparente degli stessi [11].
Orbene, anche sulla base di tale assunto, il giudice di legittimità, a più riprese, ha affermato che le ipotesi di ebbrezza lieve e grave costituiscono circostanze aggravanti dell’art. 589 bis cp e, dunque, lasciano spazio a quest’ultimo proprio in ragione della disciplina del reato complesso sopra accennata [12].

  1. [1]

    L. 21.2.2006, n. 102; D.L. 23.5.2008, n. 92 convertito in L. 24.7.2008, n. 125.

  2. [2]

    Invero, gli addetti ai lavori hanno irrigidito – inserendo ex novo il testo dell’art. 590 bis del codice penale – il sistema sanzionatorio, prevedendo cornici edittali più ampie – anche per il reato di lesioni stradali gravi e gravissime. La ratio, pertanto, è la medesima, ovverosia quella di sottrarre alle due fattispecie di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale vigenti prima della legiferazione della legge n. 41 del 2016, le ipotesi aggravate, costruendo, quindi, le due fattispecie  delittuose autonome, le quali prestano particolare attenzione all’omicidio e alle lesioni determinate da violazioni a norme del codice della strada, nonché da conducenti in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope.

  3. [3]

    Ex multis Cass, Sez. IV, n. 14663/2018

  4. [4]

    Cass. Sez. Unite 24/09/2018, n. 40986

  5. [5]

    Commi 4 e 5 dell’art  589 bis cp

  6. [6]

    C., Sez. IV, 18.6-7.7.2021, n. 25767 la cui analisi parte dal divieto di estensione analogica

  7. [7]

    Cass. Pen. Sez. IV, 07/03/2023, n. 9464

  8. [8]

    Cass. pen. Sez. IV, 22/12/2022, n. 48632

  9. [9]

    Corte Cost, 17/04/2019, n. 88

  10. [10]

    Cass. pen. Sez. IV Sent., 11/04/2022, n. 13747

  11. [11]

    Manuale di diritto penale. Parte generale, Giorgio Marinucci, Emilio Dolcini, Gian Luigi Gatta, 10^ edizione editore Giuffré, 2021

  12. [12]

    Ex multis Cass. Pen. Sez. IV Sent., 07/11/2018, n. 50325; Cass. Pen. Sez. IV, 12/06/2018, n. 26857

Dott. Domenico Giardino

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