Con decreto di archiviazione, depositata in data 7 gennaio 2025, ex art. 409 c.p.p. del Tribunale di Milano, Sezione Giudice delle indagini preliminari, il Giudice delle indagini preliminari procedeva alla archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in seno ad un procedimento afferente il reato art. 589 bis c.p. (Omicidio stradale o nautico) compiuto da un minore di dieci anni ed a seguito di un accadimento particolare e non comune dinamica. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
Indice
- 1. La vicenda: omicidio stradale?
- 2. Indagini e punti di interesse giuridico: responsabilità dei genitori del minore. Profilo civilistico e penalistico.
- 3. Sussistenza di una posizione di garanzia in capo al genitore presente all’accaduto
- 4. Decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino
1. La vicenda: omicidio stradale?
Le indagini del caso vertono sul decesso di una anziana donna a seguito di un urto, ai danni della stessa, avvenuto a Milano, ad opera di una bicicletta giocattolo condotta da un bambino; la vittima, dopo essere stata urtata e caduta a terra, battendo la sede lombare e la testa sulla parte occipitale, soccorsa da servizi sanitari e condotta in nosocomio per le cure del caso, di seguito decedeva.
Dalle acquisizioni di polizia giudiziaria svolte nell’imminenza negli accadimenti, si era proceduto a ricostruire fatti e dinamica. La anziana signora si trovava in un luogo, Parco Don Luigi Giussani, e percorreva un vialetto sterrato insieme ad una amica; la signora, che si aiutava con un bastone, durante la sua passeggiata, veniva urtata da BMT, un modello giocattolo BTwin, guidata bambino di dieci anni, che stava imparando ad utilizzare la bicicletta giocattolo senza pedali con il proprio padre a fianco. In seguito all’urto la signora cadeva al suolo, battendo testa e schiena e veniva immediatamente soccorsa dallo stesso padre del bambino ed altri presenti. Pur essendosi la anziana donna inizialmente rialzatasi da sola e palesato ai presenti l’intenzione di tornar casa, il genitore del bambino contattava il numero di emergenza per prestarle soccorso, avendo egli stesso anche visto del sangue vicino al capo e rimaneva con la stessa sino all’arrivo dei soccorsi, anche con il di lei figlio, nel frattempo sopraggiunto.
Di seguito, assistita dal presidio medico mobile, veniva condotta in nosocomio ove il medico competente notiziava il Corpo di polizia locale del comune di Milano per le segnalazioni di competenza. Dalla relazione di soccorso, redatta dagli operanti in data 12.3.2023, alle ore 11.12, si legge infatti: “…PZ investita da bimbo in bici. Caduta battendo lombare e testa. FLC in zona occipitale con edema. No PDC. Ricorda accaduto. Lamenta forte emicrania…”. In poche dalla accettazione in P.S., la situazione si aggravava rapidamente con un stato critico di “emorragia intraparenchimale post traumatica…in considerazione dell’età, del quadro radiologico attuale, del rapido deterioramento delle condizioni neurologiche, della mortalità e morbidità legata ad una procedura neurochirurgica, non si ravvedono indicazioni a interventi NHC“. Il decesso della paziente veniva accertato alle ore 22.04 per emorragia cerebrale post traumatica. Anche l’autopsia svolta su incarico della Procura della Repubblica ex art. 360 c.p.p. aveva confermato che l’exitus si era verificato a seguito della caduta della anziana signora, cagionata dall’urto con la bicicletta guidata dal minore; nella relazione autoptica si legge che la vicenda clinica in esame si è caratterizzata per il danno acuto di natura traumatica, conseguente all’’investimento della signora da parte di una bicicletta giocattolo con importanti conseguenze a livello cranico (emorragie intracraniche) ed un rapido deterioramento delle condizioni neurologiche, che si sono dimostrate irreversibili, fino a determinare il decesso della signora per trauma contusivo produttivo determinante “emorragia cerebrale subdurale, con esito terminale in edema cerebrale e conseguente acuta insufficienza cardiocircolatoria”. Per restare sempre aggiornato sulle evoluzioni della giustizia penale: Come cambia il processo penale – Dall’abrograzione dell’abuso d’ufficio al decreto giustizia
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2. Indagini e punti di interesse giuridico: responsabilità dei genitori del minore. Profilo civilistico e penalistico.
Le indagini e l’iter motivazione del G.I.P., a fronte di una richiesta di archiviazione del sostituto procuratore delegato, hanno dipanato diversi temi ed elementi; sulla base degli accadimenti, come da documentazione acquisita ed indagini già svolte, alla luce dei fatti sopra esposti, si è evinto quanto segue.
Una prima annotazione viene operata preliminarmente circa la corretta qualificazione giuridica dell’incolpazione ex art. 589 bis c.p., considerando che, sulla base dell’elencazione che l’art. 2 c. 2 del Decreto legislativo n. 285 del 1992 fa delle ipotesi riconducibili al concetto di “strada “, può dubitarsi del fatto che un vialetto sterrato all’’interno di un parco cittadino, pur non recintato, costituisca una strada rientrante nell’ambito applicativo del predetto; valutazione che potrebbe condurrebbe, anche, ad una pronuncia di archiviazione.
Ciò posto, il Giudice per le indagini preliminari sgombera il campo tombalmente circa la responsabilità per la madre del bambino, non presente sul luogo e nei frangenti dell’incidente ad origine del decesso e tanto renderebbe non ragionevole previsione di condanna per la stessa, del tutto estranea all’evento e priva di responsabilità. Se è vero che, sotto il profilo civilistico, del risarcimento del danno conseguente all’illecito commesso dal figlio minore non emancipato rispondono ex art. 2048 c.c. “il padre e la madre” che con lo stesso coabitano, dovendosi ritenere integrata, secondo la giurisprudenza prevalente, un’ipotesi di responsabilità per culpa in educando, sotto il profilo penalistico, stante il dogma della personalità della responsabilità penale per l’accertamento della responsabilità da reato, occorre verificare la sussistenza in capo al soggetto agente della suitas correlata alla commissione del fatto, oltre che l’effettiva integrazione degli elementi oggettivi dell’illecito. Nel caso di specie, non trova addentellato l’ipotesi di colpevolezza della madre non presente al momento dei fatti che hanno purtroppo determinato il decesso della signora.
Rispetto al padre del bambino, egli si trovava a fianco al bambino al momento dell’impatto e lo stesso dichiarava, in sede di sommarie informazioni, di averlo visto sbandare con la coda dell’occhio. Non vi sarebbero, di contro, per il Giudice estensore, elementi per la configurazione del reato di cui all’art. 589 bis c.p. suo carico; dall’esame della dinamica dell’incidente emerge, citando espressamente si espone che” l’evento sinistro è stato frutto di una sfortunata, causale fatalità senza che vi sia stata altresì alcuna violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”. L’evento fatale sarebbe derivato da una di una sfortunata casualità, ossia della leggera perdita di controllo della bici giocattolo da parte del bambino proprio mentre la stessa si trovava nelle vicinanze della signora; fatalità che, per tempistica e dinamica, non avrebbe consentito al padre del bambino, pur zelantemente a fianco dello stesso, di intuire per tempo e poter intervenire per scongiurare la disgrazia di seguito verificatasi.
3. Sussistenza di una posizione di garanzia in capo al genitore presente all’accaduto
In considerazione di quanto sopra esposto e delle argomentazioni che di seguito verranno elencante, questo Giudice ritiene, in accordo con quanto affermato dal Pubblico Ministero in sede di richiesta di archiviazione, che non vi siano elementi che consentano di ritenere che nei confronti dell’indagato possa formularsi una ragionevole previsione di condanna per il reato previsto dall’art. 589-bis c.p., in relazione ai fatti ascritti.
Secondo la teoria costituzionalmente orientata, avallata dalla dottrina, nonché dalla giurisprudenza più recente, può configurarsi un’ipotesi di responsabilità in forma omissiva ex art. 40 c.p. ove, in capo all’autore del reato, vi sia la sussistenza di una posizione di garanzia, con chiara previsione legislativa di obblighi di protezione e/o controllo, nonché con concreta ed effettiva titolarità del potere – dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione ed effettiva possibilità di intervenire al momento del fatto per impedirne o scongiurarne la verificazione (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 38624 del 19/06/2019).
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4. Decisione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino
Rispetto all’unica posizione di possibile colpevolezza, quella del padre del minore, il giudice reputa che non possa muoversi un giudizio di responsabilità nei suoi confronti. Pur se questi si trovava insieme al minore al momento dell’accaduto, non può allo stesso essere attribuita una posizione di garanzia, tale per cui, trovandosi nella circostanza utile ad impedire il verificarsi dell’evento, sia automaticamente passibile di stigma ove non ponga in essere la condotta esigibile pienamente idonea ad evitarlo. Nel caso de quo, tutti gli accertamenti operati hanno rilevato che egli non ha mantenuto un comportamento imprudente, imperito o negligente, accompagnando il bambino con la bicicletta, standogli al fianco, pur non essendo riuscito ad impedire l’impatto della bicicletta che ha poi avuto esiti rovinosi, in un momento, assolutamente repentino e imprevedibile, il minore ha sbandato, sfuggendo dal suo controllo e sfera di azione
Né il Giudice muove addebiti a titolo di colpa nei confronti del padre per dichiarazioni dalle stesso rese quali sommarie informazioni nelle quali dichiarava che, prima dell’inatteso scontro, un paio di volte il bambino aveva avvicinato il tragitto delle due signore che passeggiavano. Tali dichiarazioni – continua – potrebbero esporre l’indagato ad un rimprovero di imprudenza in relazione allo sviluppo del fatto per come conseguito, e vanno quindi considerate autoindizianti; ove così fosse stato, ai sensi dell’art. 63 c.p.p., l’audizione dell’indagato avrebbe dovuto essere interrotta, con tutti gli avvisi e le conseguenze di legge, compresa l’inutilizzabilità delle dichiarazioni contro il medesimo soggetto che le ha rese.
Va inoltre considerato che le persone offese non hanno mai sporto querela per i fatti occorsi, né vi è stata opposizione all’archiviazione da parte dei medesimi a seguito della richiesta dal Pubblico ministero.
Infine, sempre a contrario ed a supporto della assenza di una ragionevole previsione di condanna, il Giudice per le indagini preliminari, per declinarne gli elementi di divergenza rispetto al caso di specie, cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 43386 del 2010, che ha rigettato il ricorso proposto dal padre di un minore condannato per la condotta del figlio che, alla guida di una mini-moto, aveva urtato un altro minore, cagionandogli lesioni personali. In motivazione si legge, richiamando le argomentazioni del Tribunale di Cagliari (pronunciatosi quale giudice di appello sulla sentenza del Giudice di Pace) il ricorrente doveva ritenersi responsabile, in quanto non aveva adeguatamente vigilato sulla condotta del figlio che si trovava a bordo di un veicolo elettrico ed, anzi, disinteressatosi pur a seguito di sollecitazioni e lamentele di astati presenti nel parco che stigmatizzavano come veniva guidata la mini-moto; ben sono evidenti le differenze di comportamento tra i due genitori, quello della sentenza de qua e quello dell’odierna vicenda.
Alla luce di tutti gli elementi acquisiti nel corso delle indagini e dell’iter motivazionale in seno all’ordinanza ed alla luce degli, il Giudice per le indagini preliminari conclude che vi siano elementi che consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna degli odierni indagati ex art. 408 c.p.p. disponendo l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.
*Il presente contributo è frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non impegna l’Amministrazione di appartenenza.”
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