(Ricorso rimesso alle Sezioni Unite)
(Normativa di riferimento: art. 589-bis c.p.)
Quaestio facti
L’ordinanza de quo trae origine da un ricorso avverso una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., emessa nei confronti del ricorrente dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Prato per il reato previsto e punito dall’art. 589-bis c.p., commesso in Prato in data 28 agosto 2016. Al riguardo, occorre precisare che la condotta dell’imputato cagionò la morte di un uomo, investito in prossimità di un attraversamento pedonale, e che la stessa fu posta in essere il 20 gennaio 2016, mentre il decesso della vittima – a causa degli sviluppi della traumatologia derivante dall’incidente – intervenne successivamente, a distanza di alcuni mesi, per l’appunto il 28 agosto 2016. Il ricorrente, nel suo atto di gravame, evidenziava che il reato ascrittogli ex art. 589-bis c.p. fosse stato introdotto, nel nostro codice penale, in epoca successiva alla condotta contestata, alla quale avrebbe dovuto applicarsi il più mite trattamento sanzionatorio previsto per il reato di omicidio colposo, ancorchè aggravato dalla violazione delle disposizioni sulla circolazione stradale ex art. 589, comma 2, c.p.
Pertanto, secondo il ricorrente, è da ritenersi illegittima – per violazione degli artt. 25 Cost., 7 CEDU e 2 c.p. – l’applicazione, al caso di specie, dell’ipotesi di reato di cui all’art. 589-bis c.p., introdotta dopo il verificarsi del sinistro stradale ma prima del decesso della vittima. Nell’atto di gravame osservava, altresì, che se la vittima fosse morta sul colpo, anziché dopo diversi mesi dal sinistro, il reato sarebbe stato, senza dubbio, punito con una pena sensibilmente meno grave.
La fattispecie dell’omicidio stradale di cui all’art. 589-bis c.p.
La recente emersione di nuove fenomenologie di rischio, connesse all’incessante progresso tecnologico e scientifico, ha imposto agli ordinamenti e alla scienza giuridica la necessità di risolvere gli attuali problemi dell’intera collettività legati al bene-valore “libertà-sicurezza” .
In tale contesto, una considerevole attenzione è stata rivolta negli ultimi decenni all’emergenza sociale costituita dai reati connessi alla circolazione stradale, che ormai rappresenta, da tempo, uno dei settori in cui si registra il più alto numero di reati colposi contro la vita e la libertà individuale e che la cronaca segnala essere spesso commessi da soggetti posti alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti .
Nello specifico, i delitti stradali sono considerati a pieno titolo reati di “allarme sociale” , il quale trae origine o dalla particolare rilevanza del bene giuridico tutelato in via diretta o dalla loro frequente verificazione.
La fattispecie delittuosa in oggetto è parte, dunque, di un complessivo disegno politico-criminale, tradottosi nella legge 23 marzo 2016, n. 41 , diretto a riscrivere, ampliandone in modo significativo i margini di tutela, la disciplina repressiva dell’omicidio e delle lesioni colpose, commesse per inosservanza delle regole di condotta concernenti la circolazione stradale.
Pertanto, le ragioni poste alla base della configurazione delle nuove fattispecie criminose e il relativo innalzamento sanzionatorio, sono rinvenibili nella necessità di scongiurare l’eventualità che, a fronte della lesione di beni di primaria importanza, il reo possa rimanere in qualche modo impunito. Sembra, dunque, “di essere di fronte all’ennesimo intervento legislativo improntato alla soddisfazione di suggestioni demagogiche – soprattutto di specifici settori dell’opinione pubblica – sapientemente veicolate dai mass media e prontamente recepite da una classe politica alla costante ricerca del consenso elettorale” .
Prima di esaminare quanto attualmente previsto dalla novella legislativa, occorre operare un breve excursus storico della disciplina normativa relativa alla circolazione stradale.
In particolare, già con la legge 11 maggio 1966, n. 296, erano state inserite negli originari artt. 589 e 590 c.p., rispettivamente ai commi 2 e 3, alcune circostanze aggravanti qualora i reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime fossero stati commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, con correlativo aumento della pena minima da sei mesi ad un anno di reclusione per il primo e con analoghi aumenti per le lesioni.
La scarsa effettività della risposta sanzionatoria affidata alla colpa penale ha, poi, indotto il legislatore ad ulteriori interventi, dapprima con la legge 21 febbraio 2006, n. 102 ; successivamente, la profonda preoccupazione verso tale fenomeno criminogeno ha portato il Governo ad intervenire mediante l’approvazione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica», prevedendo, da un lato, un ulteriore innalzamento dei limiti edittali, e dall’altro, la previsione di apposita circostanza aggravante ad effetto speciale (oggi abrogata) nel caso in cui il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al riguardo, bisogna, altresì, sottolineare come, sin da subito, gran parte della dottrina ha sostenuto che la riforma del 2008 fosse indice della tendenza volta a creare un sistema punitivo differenziato per reati (colposi) che creano un forte allarme sociale, ritenendo opinabile la scelta legislativa di contrastare il fenomeno della criminalità, relativa alla circolazione stradale, intervenendo soltanto sui limiti edittali e mantenendo come unica sanzione la pena privativa della libertà .
Infine, prima di passare all’analisi della nuova fattispecie di cui all’art. 589-bis c.p., occorre ricordare la presentazione di talune proposte legislative, avanzate negli ultimi anni in materia, accomunate dalla intenzione di configurare le più gravi fattispecie di incidente stradale non nel tradizionale alveo della responsabilità colposa, ma in quello del dolo eventuale . Solo con il disegno di legge n. 1484 del 12 maggio 2014, i “nuovi delitti” sono stati espressamente configurati come delitti colposi, permettendo così l’entrata in vigore della legge n. 41 del 2016.
Venendo, ora, all’analisi del nuovo delitto di omicidio colposo stradale, ai sensi dell’art. 589-bis, comma 1, c.p. “chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni”.
Tale disposizione, sia con riguardo alla struttura, che al trattamento sanzionatorio, si presenta del tutto sovrapponibile a quanto previsto in precedenza nell’art. 589, comma 2, c.p.; pertanto è, senza dubbio, ipotizzabile una continuità di illecito, con conseguente applicazione della disciplina sulla successione di leggi nel tempo in relazione a fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disciplina, della più favorevole previsione abrogata, allorquando il bilanciamento possa in concreto comportare l’irrogazione di una pena inferiore.
Il legislatore ha provveduto, quindi, a trasferire un segmento della fattispecie ex art. 589, comma 2, c.p. nell’attuale fattispecie autonoma. Tuttavia, anche in relazione a quest’ultima, continua a riproporsi la problematica relativa alla necessità o meno di porre un limite all’applicazione della colpa generica come criterio integrativo di quella specifica. Il legislatore non è riuscito a far chiarezza e favorire una lettura restrittiva della nuova disposizione, riducendo l’ambigua formula alla violazione di una regola cautelare specifica dell’attività circolatoria, con esclusione di ogni profilo di colpa generica.
Di conseguenza, di fronte a tale silenzio normativo, continueranno a trovare applicazione molti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte , la quale negli ultimi anni ha costantemente ritenuto che ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, c.p. non fosse necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l’inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza, sulla base del principio informatore della circolazione stradale sancito dall’art. 140 C.d.S. .
Infatti, è proprio il settore della circolazione stradale quello in cui spesso la colpa generica viene a svolgere un ruolo residuale, nella misura in cui le regole cautelari scritte si dimostrino insufficienti a neutralizzare il pericolo insito nell’attività considerata socialmente utile. L’art. 140 C.d.S. viene così ad assumere il ruolo di “norma elastica” di fronte alla quale il confine tra colpa specifica e colpa generica, di fatto, si perde, divenendo così fondamentale nel momento dell’accertamento del profilo di imputazione soggettiva , il giudizio di prevedibilità ed evitabilità che contraddistingue la colpa generica, ma deve essere formulato anche in rapporto alla specifica, al fine di apprezzare tutte le circostanze del caso concreto in cui l’agente si è trovato operare.
Inoltre, la Suprema Corte in tempi recenti ha chiarito che, in tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, «la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradale è ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli ma anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase della circolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada» .
Dalla lettura, dunque, dell’art. 589-bis, comma 1, c.p. si fatica ad intravedere nel passaggio dalla circostanza aggravante alla fattispecie autonoma di reato un significato diverso da quella di una “stigmatizzazione meramente simbolica del disvalore del fatto previsto dalla norma” .
L’art. 589-bis c.p., nei commi successivi, introduce circostanze aggravanti ad effetto speciale, definite esplicitamente come tali dal nuovo art. 590-quater c.p., che le sottrae al possibile esito “paralizzante” del giudizio di bilanciamento; le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., non possono essere ritenute prevalenti e le diminuzioni si operano sulla pena determinata ai sensi delle aggravanti in questione.
Ai sensi del comma 2 della norma predetta, “chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni”.
Dalla lettura di tale disposizione, emerge con chiarezza un evidente profilo di sproporzione: mentre l’evento verificatosi a seguito di guida in stato di ebbrezza conosce una progressione sanzionatoria corrispondente alle soglie alcolemiche previste dall’art. 186, comma 2, C.d.S, quello in caso di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, invece, trova sempre applicata la forbice edittale più alta. Il legislatore, pertanto, presume che le due situazioni posseggano un livello di pericolosità simile.
In particolare, con riguardo agli stupefacenti, occorre precisare che mentre il previgente comma dell’art. 589 c.p. parlava di “soggetto sotto l’effetto di stupefacenti”, la nuova previsione specifica la necessità di una alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di stupefacenti.
Tale scelta normativa accoglie gli orientamenti giurisprudenziali recenti della Suprema Corte, che, in tema di omicidio colposo, ha precisato che «per la configurabilità dell’ipotesi connessa all’impiego di stupefacenti, non è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida, ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe» .
Elemento di novità, rispetto alla previgente disciplina, è da rinvenirsi nella scelta di differenziare il trattamento sanzionatorio in relazione al tasso alcolemico rilevato nel responsabile. In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, si rientra nella ipotesi di cui all’art. 589-bis, comma 2, c.p. che prevede la reclusione da otto a dodici anni; invece, quando la variabile dello stato di ebbrezza presenta un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l è disposta la reclusione da cinque a dieci anni, ai sensi dell’art. 589-bis, comma 4, c.p.
La questione preliminare al vaglio del Supremo Collegio
Preliminarmente, il Collegio analizza il profilo della ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento per ragioni inerenti alla pena (non quella concordata in concreto dalle parti, bensì quella prevista in astratto).
Il ricorrente, nello specifico, solleva un dubbio sulla legalità dell’applicazione di una pena che, al momento della condotta, si sarebbe collocata all’interno di limiti edittali più favorevoli rispetto a quelli posti a base del patteggiamento e ricavati dallo ius superveniens (al momento del verificarsi dell’evento, era entrata in vigore una nuova e più severa cornice edittale).
La pena concordata, nel caso di specie, risulta comunque ricompresa sia nei limiti edittali vigenti all’epoca della condotta, sia in quelli in vigore al momento dell’evento; è chiaro, però, che ove la pattuizione fosse avvenuta secondo la lex minor vigente al momento della condotta, essa avrebbe condotto alla determinazione di un trattamento sanzionatorio di maggior favore.
A tale questione la Corte ha ritenuto di dover, senz’altro, rispondere in senso affermativo e a sostegno di tale soluzione ha richiamato diversi orientamenti giurisprudenziali, operandone la relativa ricostruzione.
Sin dai primi anni di operatività del codice di rito, la giurisprudenza affermava che «la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione, oltre che per errores in procedendo, per mancato proscioglimento – ricorrendone le condizioni – ai sensi dell’art. 129 c.p.p.» . Successivamente, si sosteneva che il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento fosse ammissibile anche in relazione a pena illegale, con particolare riferimento al caso in cui il risultato finale del calcolo non risultasse conforme a legge .
Negli ultimi anni, la nozione di pena illegale ha subito un’evoluzione in senso estensivo, anche con riguardo all’ammissibilità del ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p.
Al riguardo, infatti, occorre rilevare come oggi la nozione di pena illegale sia espressamente menzionata tra i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione di pena. In base all’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “riforma Orlando”), dispone che «il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza» .
Soprattutto in seguito al mutamento del quadro edittale relativo ai reati in materia di stupefacenti la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che è affetta da illegalità sopravvenuta la pena applicata sul consenso delle parti in base a parametri edittali successivamente modificati da una legge penale più favorevole, o colpiti da declaratoria di illegittimità costituzionale, anche quando la pena concretamente irrogata sia compresa entro i limiti edittali nella specie applicabili .
Ne deriva una nozione di pena illegale che è comprensiva anche dell’ipotesi in cui la pena applicata in concreto rientra nella misura determinata dalla legge, ma si fonda su parametri astratti che nel frattempo sono stati modificati, e ciò anche quando il trattamento sanzionatorio sia frutto della volontà delle parti formalizzata attraverso il patteggiamento.
Nel caso di specie, la pena era stata pattuita in misura tale da rientrare sia all’interno dei limiti edittali in vigore al momento dell’evento (ossia morte della vittima intervenuta in data 28 agosto 2016, quando l’art. 589-bis c.p. era già entrato in vigore), sia all’interno dei limiti edittali più favorevoli vigenti al momento della condotta (ossia il 20 gennaio 2016, giorno in cui si verificò l’incidente). Tuttavia, come poi prospettato dal ricorrente, vi era stato medio tempore un mutamento in peius del trattamento sanzionatorio. Gli estremi edittali della fattispecie contestata restavano invariati, ma in precedenza era configurabile una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo di cui all’art. 589, comma 1, c.p. e in quanto tale soggetta a giudizio di bilanciamento, oggi nel caso di cui all’art. 589-bis, comma 1, c.p. trattasi di ipotesi autonoma di reato. Pertanto, il Collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso de quo, in quanto riferibile a una particolare ipotesi di pena illegale.
Il difficile rapporto tra tempus commissi delicti e trattamento sanzionatorio e le considerazioni della Sezione rimettente
La questione principale sollevata dal ricorrente attiene alla individuazione della legge penale applicabile nei casi in cui, tra la condotta e l’evento, intercorra un arco temporale durante il quale entri in vigore una norma penale che sanziona il medesimo reato in termini più sfavorevoli all’imputato rispetto alla norma previgente.
La giurisprudenza, nel fornire una risposta alla questione proposta, si richiama alla legge penale in vigore al momento di commissione, ovvero di consumazione, del reato.
Secondo l’indirizzo prevalente, per i reati di evento tale momento coincide con quello in cui l’evento si verifica, anche laddove ciò avvenga a distanza di tempo dal momento della condotta. A tale indirizzo aderisce la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «per il trattamento sanzionatorio, deve comunque aversi riguardo a quello vigente al momento della consumazione del reato: cioè al momento dell’evento lesivo» . Tale orientamento riafferma il principio in base al quale, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 2 c.p., il tempus commissi delicti va collocato al momento della consumazione del reato e, nella specie, trattandosi di reato a forma libera, tale momento coincide con il verificarsi dell’evento tipico .
Nell’ambito dello stesso orientamento interpretativo, si pone altra pronuncia secondo la quale: «in tema di successioni di leggi penali nel tempo, il concorrente che abbia realizzato un contributo causale interamente esauritosi prima della introduzione di una nuova norma incriminatrice o meramente sanzionatoria è soggetto alla disciplina sopravvenuta, anche se più sfavorevole, quando il reato è pervenuto a consumazione dopo l’entrata in vigore di quest’ultima» . Nella parte motiva, la predetta sentenza afferma, con precisione, che nel caso in cui una condotta abbia inizio sotto il vigore di una norma incriminatrice o meramente sanzionatoria, ma si conclude, poi, sotto il vigore di una nuova norma della medesima specie, deve senza dubbio trovare applicazione la seconda, anche se più sfavorevole sul piano del trattamento sanzionatorio. In tal caso, pertanto, la Suprema Corte non ravvisa alcuna violazione dell’art. 2, comma 4, c.p. perchè «il tempus commissi delicti è quello in cui si perfeziona la condotta o si verifica l’evento; ma se la condotta si è protratta nel tempo, è il momento conclusivo quello che rileva» .
Una rigorosa adesione alle tesi sostenute dalle richiamate pronunce implicherebbe che, anche in presenza di una condotta posta in essere sotto il vigore di una disciplina legislativa più favorevole in punto di trattamento sanzionatorio, debba trovare applicazione la legge penale in vigore al momento dell’evento, intervenuto a distanza di tempo, pur quando essa preveda conseguenze sanzionatorie più severe rispetto a quelle precedentemente vigenti.
La Sezione rimettente, non ritenendo che il predetto indirizzo giurisprudenziale sia adatto alla fattispecie del caso di specie, ha affermato di condividere diverso arresto giurisprudenziale, seppur più risalente nel tempo, secondo cui «nel caso di successione di leggi penali regolanti la stessa materia, la legge da applicare è quella vigente al momento dell’esecuzione dell’attività del reo e non già quella del momento in cui si è verificato l’evento che determina la consumazione del reato» .
Il Collegio sottolinea, altresì, come anche autorevole dottrina condivida il predetto orientamento, affermando che applicando il c.d. “criterio dell’evento”, il soggetto non sarebbe in grado di adeguare la propria condotta alle mutate prescrizioni di legge. La legge successiva verrebbe così applicata retroattivamente a fatti commessi in un tempo in cui non era conoscibile.
A fronte di un tale composito quadro interpretativo, il Collegio ha ritenuto di dover aderire, pertanto, al c.d. “criterio della condotta”, almeno con riferimento alla fattispecie del caso in esame, inquadrabile tra i reati colposi a forma libera.
Infine, analizzando con particolare attenzione l’atto di gravame proposto, il Supremo Collegio ha precisato che le questioni sollevate dal ricorrente sono sicuramente meritevoli di attenta analisi.
Il ricorrente evidenzia, infatti, che a fronte di un sinistro stradale avvenuto nel vigore di una legge più favorevole quoad poenam, il trattamento sanzionatorio, che ne è seguito, è dipeso in modo decisivo dal momento del decesso della vittima.
Tale epilogo si pone in netto contrasto col principio nullum crimen, nulla paena sine lege e con l’assunto in base al quale il principio di irretroattività della legge penale meno favorevole si pone a garanzia del soggetto attivo, il quale non può essere chiamato a soggiacere non solo a previsioni incriminatrici non vigenti al momento del fatto, ma neppure a previsioni sanzionatorie che dopo il fatto sono divenute più gravi. Egli non poteva conoscere né prevedere che lo ius superveniens potesse comportare, per il reato da lui commesso, conseguenze più gravi di quelle in vigore nel momento in cui egli si determinò a commettere il reato.
A tal fine non è condivisibile, secondo la Sezione rimettente, l’assunto in base al quale per stabilire la previsione sanzionatoria applicabile occorre sempre avere riguardo al momento di consumazione del reato, anche quando, come nel caso in esame, trattasi di reato colposo di evento a forma libera, con evento che si verifichi a distanza di tempo dalla condotta.
In ultima analisi, il Supremo Collegio sottolinea come l’adozione del c.d. “criterio dell’evento” si ponga in netto contrasto con una serie di principi fondamentali dell’ordinamento.
In primo luogo, con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., attesa l’ingiustificata disparità di trattamento che ne deriva tra soggetti autori di una medesima condotta nello stesso momento, solo perchè l’evento del reato si verifichi in tempi diversi per ragioni a loro non riferibili. In secondo luogo, col principio di legalità di cui all’art. 25, comma 2, Cost. riferibile non sono alla necessaria conoscibilità del precetto, ma anche alla conoscibilità e prevedibilità della sanzione penale prevista per la relativa violazione. In terzo luogo, con il principio di adesione dell’ordinamento ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali ex art. 117, comma 1, Cost., con particolare riguardo ai principi di cui all’art. 7 CEDU di accessibilità della norma penale per il destinatario, sia sotto il profilo del precetto che della sanzione, e di prevedibilità delle conseguenze della sua condotta in caso di trasgressione dei precetti penali.
Riflessioni conclusive
Nell’ordinamento penale italiano, come è noto, il tema dell’efficacia nel tempo della legge è dominato dal principio di irretroattività: la legge non può ricollegare conseguenze o effetti giuridici sfavorevoli a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il divieto di applicazione retroattiva impedisce, quindi, che una disciplina successiva più sfavorevole produca i suoi effetti nei confronti di chi ha commesso il fatto sotto il vigore di una legge meno severa.
Il fondamento di tale principio risiede nella certezza del diritto e nella garanzia delle funzioni del sistema penale contro i possibili arbitri da parte del legislatore, che potrebbe usare discrezionalmente la sanzione penale per punire comportamenti leciti in origine. Si garantisce, così, l’affidamento per il cittadino, il quale deve poter liberamente scegliere se adeguarsi o meno alla legge penale e, di conseguenza, andare incontro agli effetti penali delle sue azioni.
Assoluta rilevanza, ai fini della corretta applicazione delle regole successorie, nonché al fine di affrontare diverse problematiche, di tipo sia sostanziale che processuale, riveste l’indagine relativa alla esatta individuazione del tempus commissi delicti, particolarmente complessa sul piano pratico, laddove il fatto di reato si perpetui nel tempo, sotto l’imperio di differenti normative in successione tra loro. Sul punto, in assenza di una espressa disposizione normativa, sono proliferati in dottrina numerosi tentativi finalizzati alla ricerca di un criterio realmente in grado di individuare la norma applicabile.
Largamente prevalente, allo stato attuale, deve essere considerata la teoria della condotta , secondo la quale il reato va considerato commesso all’atto della condotta, posto che è nel momento in cui viene posta in essere l’azione o l’omissione penalmente rilevante che il soggetto si pone materialmente contro la legge vigente in quel tempo . Dunque, l’unico criterio davvero capace di garantire la prevedibilità della sanzione penale, la libertà di autodeterminazione, nonché la funzione general-preventiva della pena, appare essere il c.d. “criterio della condotta”, che valorizza il momento in cui il soggetto agisce o in cui la condotta si esaurisce, e non quello successivo in cui l’evento si verifica.
Alla luce di quanto sopraesposto, sembra corretto ritenere che la motivazione, alla base della decisione della Sezione semplice della Suprema Corte di rimettere la questione alle Sezioni Unite, sia stata quella di voler offrire “un’ulteriore occasione per riaffermare non tanto la portata del principio di irretroattività, sulla quale non sussistono dubbi, né contrasti giurisprudenziali, quanto la relatività della nozione di tempus commissi delicti” la cui esatta individuazione costituisce ancora un punctum controversum.
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