Il G.U.P. di Rimini – con l’allegata sentenza – ribadisce una volta di più (e ve ne è certamente necessità) il principio in base al quale l’onere della prova in capo all’accusa, che intenda dimostrare la destinazione allo spaccio di sostanza stupefacente meramente detenuta dall’indagato, non è affatto derogabile o suscettibile di inversione ed imposizione a carico della difesa.
Non riveste il carattere, quindi, di novità, in assoluto, la pronunzia resa all’esito del rito abbreviato, ma il profilo che della stessa maggiormente va apprezzato è la categoricità della presa di posizione assunta dal magistrato, che non lascia spazio aa interpretazione alternative.
L’espresso richiamo ai criteri ermeneutici sanciti dalla Suprema Corte (Sez. VI) con la sentenza n. 26709, ********
[1] esclude, infatti, ogni sorta di residuo dubbio.
L’indirizzo seguito dai giudici di legittimità con tale decisione, interinalmente citata, è posto nel senso di rilevare che, a seguito della depenalizzazione della detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti in esito al referendum abrogativo di talune disposizioni del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309 (D.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), la destinazione allo spaccio costituisce un elemento costitutivo del reato di illecita detenzione di droga (articolo 73 del D.P.R. n. 309 del 1990) e, come tale, deve ovviamente essere provata dall’accusa non potendo farsi carico all’imputato di provare la destinazione a uso personale della sostanza di cui e stato trovato in possesso.
Tale orientamento e tale impostazione non viene (né può venire) assolutamente scalfita dall’entrata in vigore della L. 49 del 2006, la quale come noto pone una clausola di non punibilità in capo al detentore, che, secondo taluni interpreti strictu sensu, esplicherebbe efficacia minima e limitatamente ai quantitativi di principio attivo tabellarmente predeterminati.
In buona sostanza, stando ad un’interpretazione, pertanto, fortemente rigoristica del dato letterale trasfuso nella norma, in tutte le ipotesi di detenzione di un quantitativo di droga eccedente i limiti tabellari, si verterebbe in ambito di astrazione processuale, con imputazione dell’onus probandi in capo alla difesa dell’indagato/imputato e non più all’accusa.
Così, però, non è, né può essere e la sentenza che si allega ne è ulteriore pregnante testimonianza.
Nel caso specifico, infatti, il giudicante non si trincera affatto dietro alla circostanza che il principio attivo della cannabis rinvenuta ammontasse a gr. 0,360 su di un peso complessivo di gr. 77,81, circostanza che già di per sé si sarebbe posta in armonia con il dettato dell’art. 73 comma 1 bis lett. a) del dpr 309/90.
Egli, infatti, supera il dato meramente quantistico, accedendo ad un valutazione di ampio respiro, in quanto l’elemento ponderale viene considerato in senso lato, cioè principalmente proprio in funzione della dimostrazione che la sostanza non era e non poteva essere destinata alla fruizione di terzi.
Il G.U.P. infatti opera una sicura e precisa disamina degli elementi emersi in giudizio, onde inferire dai medesimi l’assoluta latitanza dela prova d’accusa, la quale non può reggersi solamente sulla base di un dato puramente presuntivo.
Il giudice, inoltre, prima ancora di considerare gli eventuali elementi di prova contraria offerti dalla difesa (la circostanza che l’onere della prova di responsabilità incomba sulla accusa pubblica, non esime né esclude che la difesa possa attivarsi nel senso di corroborare la propria protesta di innocenza) opera una preventiva e pertinente ricognizione di tutte le risultanze fattuali obbiettivamente emerse in sede di indagine preliminare.
In tale senso, rilevante appare la verifica dell’assenza di elementi probatoriamente significativi quali ad esempio, come espressamente indicato, possibili chiamate in reità da parte di soggetti possibili destinatari dello stupefacente oppure probabili verifiche de visu operate dalla PG.
Circostanze dimostrative queste alle quali si potrebbe aggiungere, ad ulteriore esemplificazione, l’acquisizione di conversazioni telefoniche intercettate.
Il passaggio valutativo, in base al quale anche il giudice si attiva all’esplorazione di dati naturalistici pregnanti ai fini del giudizio conclusivo di merito, cui si è fatto testè riferimento, non è affatto di poco conto, in quanto siffatta scelta spezza il bipolarismo probatorio tra accusa e difesa, senza, però, conferire al giudice terzo poteri che esuberino da quelli codicisticamente allo stesso riconosciuti.
Vale a dire che la funzione di esegeta del fatto e del diritto, propria del giudice viene, in questa sede esaltata, proprio in forza di una capacità di elaborazione dei dati raccolta e di una corretta interpretazione degli stessi.
E’ evidente che, ad colorandum, la stessa positiva contribuzione probatoria operata dalla difesa, diviene momento di ulteriore conferma di un quadro, di per sé già sintomatico della non colpevolezza dell’imputato.
Nell’ottica dell’onerare l’accusa pubblica del dovere di dimostrare la propria tesi, quindi, l’apporto probatorio della difesa diviene un intervento ex se, alternativo, ma svincolato da un preciso onere imposto alla parte.
Esso, infatti, riveste principalmente funzione sinallagmatica di prova contraria rispetto a quella d’accusa e, solo, in via meramente subordinata, di prova ad abundantiam, laddove sia carente od inesistente la prova di colpevolezza.
Il che sta a testare come la allegazione di prova difensiva sia la logica conseguenza di scelte strategiche all’interno di una logica processuale che, lo si ribadisce, permette di separare l’assoluzione dall’imputato da un onere di costui di dimostrare la propria innocenza, potendo conseguire tale risultato anche in forza di una condizione di passiva inazione probatoria.
In questa senso, quindi, la sentenza del GUP di Rimini, che si commenta, si pone in coerenza interpretativa con la sentenza del GUP presso il Tribunale di Nola, ricordata e commentata su questa rivista nei giorni scorsi ed ancor prima con altre pronunzie di merito (V. ad es. Tribunale di Milano pubblicata su IlQuotidianoGiuridico online IPSOA).
E’, pertanto, auspicabile che l’indirizzo giurisprudenziale che, con coraggio ed acume interpretativo, i giudici di merito (primi interpreti post riforma) hanno abbracciato, non venga frustrato da decisioni di legittimità, che possano segnare un inammissibile passo indietro, il quale si ponga in contrasto, soprattutto, con il principio generale sancito dall’art. 192 c.p., reintroducendo forme di prova presuntiva destinate a penalizzare ingiustamente taluni soggetti ed a creare, in materia, inconcepibili deroghe.
(Si ringrazia l’avvocato *************** che ha segnalato la sentenza)
Rimini, lì 12 Luglio 2006
Avv. *******************
.
———————–
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E PER
L’UDIENZA PRELIMINARE
IL GIUDICE
Dott. *************
Ha pubblicato e pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A
Nel processo penale
C O N T R O
D.D.M. nato il omissis ad omissis
Elett. Dom.to Via omissis
Difeso dall’avv.to *************** del Foro di Rimini, presente
I M P U T A T O
del reato p. e p. dall’art. 73 d.p.r. 309/90 perchè deteneva a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo cannabis per un totale di 77,81 grammi con 0,36 grammi di Delta9 THC.
Accertato in Riccione il 1.9.2004.
** ** **
Con l’intervento del Pubblico Ministero dr. ***************** e dell’avv.to ***************
Le parti hanno concluso come segue:
Il Pubblico Ministero: chiede l’assoluzione
il difensore: chiede sentenza di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato
MOTIVAZIONE
La presente vicenda processuale trae origine dalla perquisizione domiciliare effettuata dalla Guardiadi Finanza di Rimini in data 192004 presso l’abitazione del prevenuto, operazione che permetteva il sequestro, fra le altre cose, di complessivi grammi 86,6 di sostanza stupefacente del tipo marijuana: parte della quale consegnata spontaneamente dal prevenuto e la restante all’interno di una zuccheriera, di un barattolo di plastica e di un vaso di vetro.
Quindi il PM, disposta CTU sulla sotanza stupefacente in giudiziale sequestro, con richiesta di rinvio a giudizio in data 982005 esecitava l’azione penale nei confronti di D.D.M. formulando l’imputazione riportata in epigrafe.
Si perveniva così all’udienza preliminare del 1622006, svoltasi in presenza dell’imputato che nell’occasione formulava richiesta di giudizio abbreviato condizionato alla sua audizione.
Il giudice, ritenuto che l’integrazione probatoria richiesta fosse necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale ammetteva il rito speciale richiesto.
Alla successiva udienza del 162006 veniva così sentito il D.D.M. e di seguito aveva luogo la discussione al temrine della quale le parti concludevano come da verbale.
All’esito del giudizio abbreviato condizionato s’impone sentenza di asosluzione con formula piena di D.D.M. In adesione alla concorde richiesta delel parti.
Osserva infatti il giudicante come in atti mancano sicuri indici dai quali desumere la finalità illecita della detenzione della sostanza stupefacente in sequestro, finalità illecita non evidenziata né dalla sua qualità – sicuramente modesta, avendo il CTU accertato la presenza nei reperti, significativamente degradati ed in cattivo stato di conservazione, della percentuale irrisoria di principio attivo pari a soli grammi 0,360 di Delta9THC, inferiore al limite massimo di cui alla lettera a) del comma 1 bis dell’art. 73 dpr 309/90 così come modificato dalla legge 2122006 n. 49 indicato con Decreto del Ministero della Salute 1142006 pubblicato in GU del 2442006 nella misura di 0,500 grammi – né da altri elementi di prova (quali dichiaraizoni di soggetti cessionari, servizi di osservazione di p.g. concludenti sul punto) , dovendosi osservare a tale riguardo come l’imputato, in sede di esame, ne abbia rivendicato in modo assolutamente convincente e plausibile l’esclusivo uso personale : circostanza questa avvalorata in modo indubbio dalle modalità scoperte di conservazione della droga all’interno della abitazione.
In definitiva l’assunto difensivo non appare adegutamente superabile sulla base del materiale probatorio in atti, inidoneo, dunque, a fondare una pronuncia di condanna, richiamando sul punto la più recente giursiprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. VI n. 26709 del 294-1962003 riv. n. 22676) che ha affermato come, in tema di detenzione di sostanza stupefacente, la destinazione allo spaccio rappresenti un elemento costitutivo della fattispecie e che tale specifica finalità della illecita detenzione debba essere provata dalla pubblica accusa, non potendosi far carico all’imputato dell’obbligo di provare la diversa destinazione: prova di spaccio assolutamente carente nel caso di specie.
Pertanto nei confronti di D.D.M. Va emessa sentenza ampiamente liberatoria.
Ai sensi dell’art. 240 pcv CP va comunque disposta la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Il rilevante carico dei ruoli giustifica il termine di giorni 31 per la redazione della motivazione.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442, 530 CPP
ASSOLVE
D.D.M. dal reato ascritto perchè il fatto non sussiste.
Confisca e distruzione di quanto in sequestro.
Motivazione in giorni trentuno.
Rimin, lì 1612006
Il Giudice
Dott. *************
[1] Guida al Diritto, 2003, 39, 69, Guida al Diritto, 2003, 42, 75
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento