Approfondimento sull’Open Access in relazione al diritto d’autore.
Volume consigliato: Il nuovo diritto d’autore
Indice
- 1. Cos’è l’Open Access
- 2. La gestione dei diritti sulle opere di natura scientifica
- 3. Le opere dell’ingegno
- 4. Cosa si intende per diritto d’autore
- 5. Proprietà intellettuale e pubblico dominio
- 6. Quali sono le differenze tra pubblico dominio e Open Access
- 7. Creative Commons e le licenze
- 8. Il Capitolo Italiano
- 9. Open Culture: vantaggi e sfide per il futuro
- Formazione per professionisti -Il diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale-
1. Cos’è l’Open Access
In un’epoca come la nostra, caratterizzata dallo scambio in tempo reale di informazioni e dalla sempre maggiore complessità delle sfide quotidiane, si fa sempre più impellente l’esigenza di un sapere condiviso, a disposizione della collettività.
A tal riguardo, si parla sempre più di Open Access, ossia l’accesso aperto, immediato e libero da ogni restrizione ai risultati e ai dati della ricerca scientifica; come stabilito dalla “Convenzione di Berlino” (2003), l’autore ed il detentore dei diritti derivanti da un proprio contributo, dunque, garantiscono a tutti gli utilizzatori il “diritto d’accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l’autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, soggetto all’attribuzione autentica della paternità intellettuale”.
Come è facile intuire, tale fenomeno è stato reso possibile soprattutto tramite internet, strumento “completamente gratuito e senza restrizioni per tutti gli scienziati, studiosi, insegnanti, studenti, e per ogni mente curiosa”, diventato, ormai, imprescindibile nella ricerca del sapere (Budapest Open Access Initiative – BOAI, 2001).
2. La gestione dei diritti sulle opere di natura scientifica
Prima di parlare approfonditamente di Open access, sarà necessario, tuttavia, definire preliminarmente l’ambito da cui muove la nostra analisi, chiarendo quali sono le opere dell’ingegno che qui vengono in esame, nonché i diritti che insistono su di esse ed i relativi titolari.
Per approfondire l’ambito del diritto d’autore, si consiglia il seguente volume, aggiornato all’attuale dibattito dedicato all’intelligenza artificiale, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 alla proposta di Regolamento europeo – AI Act.
Il testo si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi, alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea.
Il nuovo diritto d’autore
Questa nuova edizione dell’Opera è aggiornata all’attuale dibattito dedicato all’intelligenza artificiale, dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 alla proposta di Regolamento europeo – AI Act.Il testo si configura come lo strumento più completo per la risoluzione delle problematiche riguardanti il diritto d’autore e i diritti connessi.Alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea, la Guida dedica ampio spazio alle tematiche legate alla protezione della proprietà intellettuale, agli sviluppi interpretativi in tema di nuove tecnologie e alle sentenze della Suprema Corte relative ai programmi per elaboratore, alle opere digitali e al disegno industriale.Il testo fornisce al Professionista gli strumenti processuali per impostare un’efficace strategia in sede di giudizio, riportando gli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Cassazione civile nel corso del 2023.Completano il volume un Formulario online editabile e stampabile, sia per i contratti che per il contenzioso, un’ampia Raccolta normativa e un Massimario di giurisprudenza di merito, legittimità e UE, suddiviso per argomento.Nell’area online sono messi a disposizione del lettore gli ulteriori sviluppi relativi al percorso di approvazione del Regolamento AI Act e la videoregistrazione del webinar tenutosi il 23 febbraio 2024, a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi, “Il diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale”, in cui l’Autore parla delle sfide legali emerse con l’avvento dell’AI anche mediante l’analisi di casi studio significativi.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, “Codice della proprietà industriale”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.
Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2024
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3. Le opere dell’ingegno
Gli ambiti della conoscenza “scientifica” di cui si discute sono, tradizionalmente, quelli interessati dal diritto d’autore.
La categoria più antica è quella delle opere letterarie (articoli, monografie, atti di convegni, papers, saggi, manuali, trattati).
Vi sono, poi, le immagini di vario tipo (fotografie, diagrammi, grafici, mappe geografiche) che, in alcuni casi, da semplice accompagnamento al testo, diventano, di fatto, la parte preponderante dell’opera scientifica, potendo circolare, così, anche svincolate dal contesto originario e ponendo, di conseguenza, delle problematiche sul loro utilizzo.
Ed ancora, si pensi alle opere videografiche, come i video divulgativi, le riprese di convegni, lezioni e le video interviste.
Infine, per completezza espositiva, si menziona la categoria dei “dati”, che godono di una particolare tutela (c.d. diritto sui generis), solo se raccolti e organizzati in una vera e propria banca dati.
4. Cosa si intende per diritto d’autore
Esaminate le categorie di opere dell’ingegno, rimane da chiarire quali diritti insistano su di esse.
Nel nostro ordinamento, il “diritto d’autore”, oltre che dalle disposizioni codicistiche (art. 2575 c.c. – 2583 c.c.) è in gran parte regolamentato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; all’interno di tale categoria sono ricompresi sia i diritti morali relativi alla personalità dell’autore, sia i diritti patrimoniali esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.
I primi sono rivolti alla tutela della personalità dell’autore, e restano in capo all’autore stesso anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera. Essi comprendono, principalmente, il diritto alla paternità dell’opera (art. 20); il diritto al mantenimento dell’integrità dell’opera (art. 20); il diritto di pubblicazione dell’opera o del ritiro della stessa dal commercio (art. 142).
I secondi, invece, sono riconosciuti all’autore relativamente all’utilizzazione economica dell’opera (Capo III, Sezione I), e tra questi si menzionano: il diritto di riproduzione; il diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera; il diritto di diffusione; il diritto di distribuzione; il diritto di elaborazione dell’opera.
A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali hanno come fine principale quello di rendere possibile una remunerazione per gli autori, e possono, quindi, essere acquistati, alienati o trasmessi ad altri soggetti, in tutte le forme e i modi consentiti dalla legge.
5. Proprietà intellettuale e pubblico dominio
Nel sistema italiano, i diritti sono tendenzialmente dell’autore, inteso come il soggetto che ha concepito la creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale; a lui spetta, pertanto, il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di sfruttarla economicamente, salvo cessione a terzi.
Non tutte le opere dell’ingegno godono, tuttavia, di tutela della c.d. proprietà intellettuale.
Vi sono, infatti, dei casi in cui le opere sono liberamente utilizzabili poiché sono passate in “pubblico dominio”.
Tale situazione si verifica quando, sull’opera, non insiste più alcun tipo di vincolo e privativa, per cui essa è diventata patrimonio culturale dell’umanità; di conseguenza, la stessa sarà liberamente utilizzabile da chiunque senza dover chiedere una preventiva autorizzazione, salvo il rispetto dei cosiddetti diritti morali.
Possiamo individuare tre grandi categorie di opere in pubblico dominio:
– A) “strutturale” (public domain by the law) attribuibile a tutte quelle tipologie di opere ed invenzioni che, per la loro rilevanza collettiva, i vari Stati decidono per legge di far entrare immediatamente in pubblico dominio al momento della loro prima pubblicazione. Ne sono un esempio gli atti normativi, le decisioni giuridiche e amministrative, i documenti di fonte pubblica, ed ancora i regolamenti, le sentenze, i testi degli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni, ecc.
– B) “per scadenza dei termini”, riconducibile alle opere i cui diritti sono temporalmente scaduti per legge. Ogni ordinamento attribuisce una durata diversa a tali diritti; se a ciò si aggiunge, poi, che vi sono opere realizzate con il contributo creativo di più autori, anche di nazionalità differenti, si comprende facilmente come l’accertamento della scadenza di tali termini possa risultare, spesso, particolarmente arduo.
– C) “volontario”, con riferimento alle opere i cui autori hanno deliberatamente deciso – tramite dichiarazione esplicita, le c.d. public domain waiver – di condividere e diffondere con “licenze libere” o in pubblico dominio, rinunciando a qualsiasi interesse patrimoniale su di esse.
6. Quali sono le differenze tra pubblico dominio e Open Access
È opportuno precisare che il c.d. pubblico dominio non va confuso con l’Open Access.
Il “pubblico dominio” infatti, è uno stato in cui l’opera torna dopo che sono scaduti i diritti di privativa che insistevano su di essa, oppure, nel caso di pubblico dominio “volontario”, quando si verifica una radicale rinuncia all’esercizio dei diritti.
Open Access, invece è una modalità di esercizio del diritto d’autore da parte dello stesso, che sceglie deliberatamente di rendere liberamente accessibile la sua opera, consentendone, per esempio, la fruizione gratuita tramite la consultazione, oppure disponendone l’utilizzo, da parte di terzi, attraverso un più complesso sistema di licenze, che andremo adesso ad approfondire.
7. Creative Commons e le licenze
Già negli anni 2000, complice la diffusione di Internet, cominciano a circolare le prime licenze open content – derivanti, a loro volta, dalle licenze di software libero e open source già in uso da qualche decennio nel mondo dell’informatica – che attribuiscono la concreta possibilità per tutti di diffondere contenuti creativi oltrepassando i canali tradizionali di pubblicazione delle opere.
In tale contesto nasce, nel 2002, Creative Commons,un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che fornisce licenze gratuite per tutti i tipi di opere creative – ad esclusione del software – che i titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi possono utilizzare per consentire ad altri di condividere, riutilizzare e remixare legalmente le proprie opere.
Il licenziante, sulla base di tali contratti, dunque, non cede i propri diritti ma ne concede il godimento a terzi (licenziatari) a determinate condizioni; le licenze CC, infatti, si basano sul concetto di “some rights reserved”, in base al quale il titolare decide quali diritti riservare e quali concedere in uso.
Tali strumenti contrattuali, inoltre, esplicano la loro efficacia nel momento stesso dell’utilizzo dell’opera; ai diritti già regolamentati dalle diverse tipologie di licenze (che attualmente sono sei), è sempre possibile, poi, aggiungere ulteriori accordi che offrano, a certe condizioni, possibilità aggiuntive a tutti o taluni licenziatari.
8. Il Capitolo Italiano
Degno di nota è il lavoro svolto dal Capitolo Italiano diCreative Commons che, rappresentando, su base volontaria, il Global Network dell’organizzazione no profit nel nostro Paese, ha il ruolo fondamentale di applicarne i principi al contesto italiano, tenendo in considerazione la specifica sensibilità del territorio e studiando le soluzioni migliori per il relativo, peculiare, tessuto normativo e culturale.
Peraltro, l’Italia ha già mosso i primi passi verso la condivisione dei dati pubblici, aderendo alla Open Government Partnership e ideando strumenti a sostegno della cultura Open.
Il ruolo del Capitolo, quindi, si inserisce in un processo di apertura delle informazioni già avviato e tuttora in fase di implementazione.
9. Open Culture: vantaggi e sfide per il futuro
Alla luce di quanto illustrato, è evidente che il futuro è orientato verso una cultura della condivisione del sapere e dei dati, anche in considerazione delle infinite possibilità prospettate dal web.
I vantaggi sono, in effetti, molteplici, in quanto le idee circolano prima, e in maniera più veloce, raggiungendo un numero di lettori e fruitori maggiore, con un ritorno, in termini di aumentata visibilità, anche per gli autori delle opere.
Dati i suoi aspetti positivi, il fenomeno è via di espansione, e la vera sfida sarà quella di contemperare l’esigenza di salvaguardia della paternità dell’opera con quella della sua più ampia circolazione; per conoscerne gli esiti, tuttavia, sarà necessario attendere che giunga a compimento il processo di integrazione del diritto d’autore con la cultura dello sharing, sia nel settore pubblico sia in quello privato.
Formazione per professionisti -Il diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale-
Corso online in diretta a cura di Andrea Sirotti Gaudenzi
Siamo ampiamente immersi nell’era dell’intelligenza artificiale e ogni giorno ne scopriamo gli impatti e le potenzialità, i benefici e i rischi.
In questo webinar, saranno esaminate da vicino le sfide legali emerse con l’avvento dell’AI nelle creazioni originali; saranno approfondite le attuali leggi e regolamentazioni, anche mediante l’analisi di casi studio significativi.
Saranno discusse le prospettive future di questo affascinante contesto, che ormai non può essere ignorato, per tentare di coglierne tutte le opportunità e i vantaggi, salvaguardando i diritti di chi crea.
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