Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito il principio secondo cui i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo non possono essere considerati nuovi ex art. 345 c.p.c. , di talchè, qualora non prodotti nella fase di opposizione, ne è ammissibile l’allegazione con l’atto di appello, senza che operino i limiti di cui all’art. 345, comma 3, del testo introdotto dall’art. 52 della Legge 26 novembre 1990, n.353.
Nella fattispecie parte opposta, ottenuta l’ingiunzione di pagamento, ometteva di produrre nel successivo giudizio di opposizione la documentazione allegata nella precedente fase monitoria, con conseguente accoglimento dell’opposizione e revoca del d.i. opposto.
Nel successivo gravame la medesima opposta – pur ritenendo che detta documentazione sarebbe dovuta essere stata acquisita d’ufficio dal giudice territoriale – produceva nuovamente la documentazione de quo (cfr. fatture e d.d.t.) chiedendo che venissero acquisiti ai sensi dell’art. 345 c.p.c. in quanto documenti non qualificabili come nuovi e comunque da ritenersi indispensabili ai fini del decidere.
La Corte d’appello – pur premettendo che detti documenti dovevano considerarsi nuovi e quindi inammissibili in sede di appello – ha ritenuto i medesimi indispensabili al fine della decisione e, come tali, utilizzabili anche in detta sede e, per l’effetto, in totale riforma, ha rigettato l’opposizione a d.i. con condanna dell’appellata alle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso l’originaria opponente lamentando, per quanto qui di interesse, la violazione dell’ art. 345 c.p.c. e violazione dell’art. 188 c.p.c. per avere la Corte territoriale ammesso la tardiva produzione del fascicolo della fase monitoria in quanto l’art. 345 c.p.c. non può essere utilizzato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel primo grado di giudizio.
La Suprema Corte – rilevato che detto motivo della ricorrente pone due questioni oggetto di orientamenti contrastanti in seno alle sezioni semplici – rimetteva gli atti alle Sezioni Unite per la relativa risoluzione.
In particolare la prima questione riguardava il carattere “nuovo” o meno della produzione in appello di documenti già prodotti, in origine, nella fase monitoria ma non rinnovati nel giudizio di opposizone; la seconda questione, qualora la prima si risolva nel senso della novità e pertanto inammissibilità, consiste nello stabilire se detta documentazione potesse essere considerata “indispensabile” ai fini de decidere e, pertanto, ammissibile.
Orbene, la soluzione adottata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, prendendo peraltro spunto da una lettura già presente nella pronuncia delle medesime SS.UU. n.8203/2005, risulta coerente sia con il dato letterale di cui all’art. 345 c.p.c. sia sotto il profilo teleologico che sistematico.
L’art. 345 terzo comma c.p.c. parla di ammissibilità qualora vi sia stata impossibilità nel giudizio di primo grado; d’altro canto il divieto non può riguardare documenti in precedenza già prodotti; gli stessi principi costituzionali del giusto processo fanno richiamo alla non dispersione delle prove acquisite.
In altre parole, pertanto, le SS. UU. hanno sancito il principio che può essere definito “di non dispersione della prova” una volta che questa sia acquisita al processo implica, nel caso di giudizio di primo grado bifasico quale è il procedimento di ingiunzione, che i documenti allegati al ricorso debbano rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella eventuale fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado (cfr. le due fasi fanno parte del medesimo giudizio Corte Cost. 78/2015).
Le stesse Sezioni Unite, nel caso de quo, affermano come la CdA – pur giungendo ad una corretta soluzione finale – abbia errato nel ritenere “nuovi” quei documenti che, essendo stati già prodotti nella precedente fase monitoria, tali non possono essere.
In conclusione, le SS.UU., nella pronuncia in esame, hanno affermato il seguente principio di diritto : << L’art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n.353, con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che, i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili >>.
Verona, 13 luglio 2015
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