Opposizione a decreto ingiuntivo: nullità per mancata indicazione specifica dei mezzi istruttori.
Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910
La Corte di Cassazione con la sentenza del 13 giugno 2013, n. 14910 ha accolto il ricorso di una società che si era vista ingiungere una richiesta di pagamento sulla base di cambiali insolute che nelle more del processo non sono state adeguatamente provate.
Decreto Ingiuntivo -Maggioli Editore- 2013
ESTRATTO DAL VOLUME DECRETO INGIUNTIVO
“….La proposizione dell’opposizione determina un’inversione della posi-zione processuale delle parti, ma non influisce su quella sostanziale e sul relativo riparto dell’onere probatorio come disciplinato dall’art. 2697 c.c., dal momento che l’opponente è, in senso sostanziale, convenuto, per cui è obbligato, ex art. 2697, 2° comma c.c., a fornire la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa avanzata nei sui confronti dalla parte opposta, mentre quest’ultima, convenuta sul piano processuale ma attrice in senso sostanziale, ex art. 2697 1° comma c.c., dovrà provare i fatti costitutivi della sua pretesa, non potendosi limitare alla sola dimostra-zione della legittimità dell’emanazione del decreto, ovvero il solo rispetto dei presupposti di legge per la sua concessione….”
“…L’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si rivela un at-to dal contenuto peculiare, in quanto contiene in sé elementi dell’atto di citazione vero e proprio, nonché della comparsa di risposta del convenu-to, conseguenza questa del fatto che l’opponente a decreto ingiuntivo, come già evidenziato, riveste il ruolo di attore dal punto di vista processuale ma di convenuto da quello sostanziale.
Il predetto atto di citazione, per tali ragioni, indubbiamente deve possede-re tutti i requisiti formali previsti dagli art. 163 e 163 bis c.p.c., con partico-lare riguardo a quelli attinenti alla funzione di vocatio in ius propria dell’atto di citazione, ma non anche quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dal 3º comma, n. 4 dell’art. 163 c.p.c., giacché sotto il pro-filo del contenuto esso risulta equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare − salva l’eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa − i requisiti di cui all’art. 167 c.p.c….”
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