riferimenti normativi: art 156, comma 3, c.p.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass., Sez. III, Sentenza n. 9844 del 21/11/1994
La vicenda
Un’azienda sanitaria proponeva, con citazione (notificata il 9 ottobre 2014 e depositata il 20 ottobre 2014), opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del locatore (e notificato il 18 luglio 2014) per il pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità di occupazione e di rimborso quote condominiali inerenti alla locazione di un immobile. L’opposizione, però, veniva respinta dal Tribunale in quanto ritenuta tardiva rispetto al termine stabilito dall’art. 641, comma 1, c.p.c.; l’opposizione a decreto ingiuntivo era sta stata erroneamente proposta con citazione; di conseguenza per impedire che il decreto diventasse definitivo l’atto di citazione andava depositato in cancelleria nel termine di cui all’art. 641 c.p.c., cioè quaranta giorni. L’azienda sanitaria nel proporre appello denunciava la violazione da parte del giudice di primo grado dell’art. 4 D.Lgs. n.150/2011, il quale, nel caso di mutamento di rito, prevede che vengano fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. La Corte d’appello dava ragione alla conduttrice, sostenendo che l’art. 4 del D.lgs n.150/2011 avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie, sussistendone tutti i presupposti. Tuttavia aggiungeva che l’appellante si era limitata a chiedere genericamente la riforma della sentenza di primo grado, senza prospettare alcuna questione di merito e senza chiedere nemmeno l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo la Corte, perciò, nessuna utilità avrebbe potuto ricevere l’appellante dall’accoglimento del gravame in punto di effetti del mutamento del rito, mancando nell’atto di impugnazione la richiesta di rinnovazione dell’istruzione e di esame delle domande di merito.
L’azienda Sanitaria ricorreva in Cassazione sostenendo, tra l’altro, che la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto come rinunciati e non riproposte le domande e le eccezioni sollevate con l’originaria opposizione a decreto ingiuntivo.
Il locatore proponeva, invece, ricorso incidentale censurando la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare con riferimento all’art. 4 D.lgs n. 150/2011.
Con ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 del 18 maggio 2021, pronunciata all’esito dell’adunanza del 25 novembre 2020, la Terza Sezione civile, rilevata la sussistenza di questione di diritto non decisa in senso univoco da precedenti pronunce della Corte, quanto alla natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, questione incidente anche sulla operatività del mutamento del rito ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite.
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La questione
Qualora l’opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta per errore con citazione, essa può impedire che il decreto ingiuntivo diventi definitivo?
La soluzione
Secondo le Sezioni Unite quando l’opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011(che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011); l’atto di citazione, perciò, produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all’art. 641 c.p.c.
LE RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Alla luce delle considerazioni precedenti, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata dalla Corte d’appello, doveva dichiararsi inammissibile perché tardiva l’opposizione proposta dall’azienda sanitaria, nei confronti della immobiliare proprietaria dei locali, con citazione notificata il 9 ottobre 2014 ma depositata il 20 ottobre 2014 (cioè oltre il termine di legge) avverso il decreto ingiuntivo notificatole il 18 luglio 2014 ed avente ad oggetto il pagamento di somme per indennità di occupazione e oneri accessori inerenti alla locazione dell’immobile.
Seguendo il ragionamento delle Sezioni Unite bisogna considerare che l’errore sulla forma dell’atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale “errore sul rito”), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l’atto deve avere per raggiungere il suo scopo (articolo 156, secondo comma, c.p.c.). Del resto, essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l’intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (art. 2966 c.c.).
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