Opposizione a ruolo

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Distinzione concettuale tra ruolo ed estratto di ruolo

Il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di entrate di altra natura, allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse), contenente l’elenco dei debitori aventi il domicilio fiscale nell’area territoriale di riferimento, formato dall’ufficio competente ai fini della riscossione coattiva (sul punto si v. l’art. 12, comma 1, d.p.r. n. 602 del 1973).

L’estratto di ruolo è un documento formato dall’Agente della riscossione costituisce  la “fedele riproduzione del ruolo”, quanto alla posizione debitoria del richiedente e che, quindi, rileva come documento e non (appunto) come atto impositivo.

Formazione dell’estratto di ruolo

L’Ente creditore (un tempo impositore) provvede ad accertare un credito nei riguardi del debitore. Ciò può avvenire tanto a seguito di un’attività condotta d’ufficio che a seguito della ricezione di un atto proveniente dallo stesso debitore (si pensi, per tutti, alla dichiarazione dei redditi).

L’atto che contiene l’accertamento di questo credito (che in diritto tributario è nella normalità dei casi l’avviso di accertamento) costituisce il titolo che giustifica la pretesa da parte dell’Ente creditore; titolo che porta un debito che l’obbligato può estinguere spontaneamente entro un certo termine;

A fronte del mancato pagamento spontaneo nel termine previsto, l’Ente creditore provvede ad iscrivere a ruolo il credito (sia quello in linea capitale che quello, frattanto maturato, per interessi e sanzioni);

L’Agente della riscossione, sulla base del ruolo così formato, provvede alla emanazione di atti propedeutici all’esecuzione forzata (in primis della cartella di pagamento, la notifica della quale consente di portare a conoscenza di un determinato creditore la esistenza di una pretesa nei suoi confronti, come risultante dal titolo, e che assolve, inoltre, alla funzione di intimare il pagamento della somma in essa indicata) e, in ultima battuta, all’esercizio dell’azione esecutiva nelle forme di cui al d.p.r. n. 602 del 1973.

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Impugnazione dell’estratto di ruolo

La Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n° 19704/2015, ha riconosciuto definitivamente la possibilità per il contribuente di opporsi all’iscrizione a ruolo tutte le volte che lamenti in sede giudiziaria la mancata notifica della cartella di pagamento.

Difatti, capita spesso che il contribuente venga a conoscenza di una iscrizione a ruolo da parte di un ente impositore solo dopo aver verificato la propria posizione presso uno dei tanti sportelli di Equitalia, prendendo visione del c.d. estratto di ruolo.

Pertanto, secondo i Giudici di legittimità “il ruolo è atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è atto impugnabile; il termine iniziale per calcolare i “sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato” (fissati a espressa “pena di inammissibilità” dalla prima parte del medesimo art. 21 per l’impugnazione di qualsiasi “atto impugnabile”) coincide con quello della “notificazione della cartella di pagamento”; entro il suddetto termine pertanto il debitore, giusta i principi generali, a seconda del suo interesse, può impugnare entrambi gli atti (“ruolo” e “cartella di pagamento”) contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con l’ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti nè di quelli successivi che ne sono indipendenti e quindi che la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, “dipendente” dallo stesso”.

L’estratto di ruolo, invece, non è un atto impugnabile poiché è un elaborato informatico dell’esattore sostanzialmente contenente gli elementi della cartella, quindi anche gli “elementi” del ruolo afferente quella cartella

La recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, n.6166 del 1.3.2019 in linea con le precedenti pronunce (Cass. n.19704/15, n. 22946 del 10.11.2016, n.20618 del 13.10.2016, n.6034 del 9.3.2017, n.16098/2018) ha ribadito l’inammissibilità dell’opposizione ad estratto di ruolo, così argomentando: “Occorre qui infatti dare continuità al principio, affermato da questa Corte anche con riferimento a crediti diversi da quelli tributari, secondo il quale l’estratto di ruolo non è di per sé autonomamente impugnabile. L’estratto di ruolo è infatti la riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate con la cartella esattoriale e contiene gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (Cass. 09/05/2018, n. 11028). Esso è di norma atto interno all’amministrazione, privo di effetti nella sfera del destinatario (v. Cass. 22/09/2017, n. 22184), il quale può impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.”.

Termine entro il quale proporre opposizione contro l’iscrizione a ruolo

L’art. 24 del d.lgs. 46/1999 stabilisce che contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Secondo la giurisprudenza consolidata  si tratta di un termine perentorio previsto a pena di decadenza (Cass. 17978/2008; 21365/2010).

Estratto ruolo : quando conviene impugnarlo?

E’ bene precisare che, molto spesso, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è opportuna quando le cartelle, a causa della mancata/invalida notifica, si siano nel frattempo prescritte o l’agente della riscossione sia decaduto dal potere di notificarle.

In caso contrario, qualora cioè la pretesa creditoria fosse ancora valida, l’impugnazione dell’estratto di ruolo sarebbe poco utile dato che nulla impedirebbe all’agente della riscossione di rinotificare correttamente le cartelle.

 

 

Maddalena Autiero

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