La sentenza emessa dal GDP di Palermo sez. VIII civile lo scorso 22/02/11 costituisce un unicum, poiché, per la prima volta, riconosce che l’esposizione del “contrassegno invalidi” costituisce una scriminante assimilabile all’esercizio di diritto ex art. 51 cp.
Un disabile parcheggiava la sua vettura, esponendo il dovuto tagliando, in sosta vietata, rectius con le ruote sul marciapiede e gli era inflitta la sanzione prevista dall’art. 158 C.S.
Questi impugnava il verbale di accertamento invocando la suddetta scriminante.
Il GDP, riprendendo un nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.Cass. Civ. 1272/2008, 17689/2007 e 21918/2006) ha equiparato l’esposizione del citato permesso all’esercizio di un diritto. Infatti come più volte espresso dalla nostra Costituzione e dal Trattato di Nizza, che riprende, aggiornandola, la dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo, ora parte integrante del Trattato di Lisbona, tale contrassegno è espressione di un diritto universale.
Indica non solo un principio solidaristico sotteso all’art. 32 Cost., relativo alla tutela della salute, ma è anche l’estrinsecazione del diritto alla libera circolazione (art. 16 Cost) ed alla vita di relazione. Si potrebbe osservare, oltre a quanto già eccepito dal giudice, che il suddetto permesso è volto ad eliminare quelle discriminazioni e limitazioni osteggiate dagli artt. 2 e 3 Cost. ed è in linea con la normativa europea volta a tutelare i soggetti deboli, come i disabili ed avente il fine di abbattere tutte le barriere fisiche e “virtuali” che impediscono l’effettiva uguaglianza, formale e sostanziale, dei cittadini.
Questi diritti sono anche le rationes ispiratrici della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre l’art. 4 L. 689/81 sancisce che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’esercizio di una facoltà legittima”.
Per quanto sinora esplicato è pacifico che questa disposizione è ispirata dall’ordinamento penale ed è assimilabile “all’esercizio di una facoltà legittima”. Ergo l’opponente parcheggiando in sosta vietata ha esercitato tale potere, facendo valere i suoi interessi costituzionalmente riconosciuti e garantiti e, non essendoci nessuna norma contraria al loro esercizio né elementi per ascrivergli una qualsiasi responsabilità, la sua condotta è scriminata e la multa dovrà essere annullata.
Si rinvia al testo della sentenza per ogni ulteriore approfondimento.
Giulia Milizia, foro di Grosseto.
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Note legali
AVVISO A NORMA DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2004, N.72, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21 MAGGIO 2004, N.128
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, dott. Vincenzo Vitale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. …… R.G., e promossa da B. R., personalmente, residente in via …… opponente
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal Comm. di P.M. S. V. opposto costituito
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 04/01/2011, l’opponente impugnava il verbale di violazione n. …/10/V/O, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo in data 17/11/2010 con cui si ingiungeva alla stessa il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 158 del Codice della Strada ( “ veicolo in sosta con le ruote sul marciapiedi…arrecava intralcio alla circolazione “ ).
Con atto d’opposizione, il ricorrente affermava che nella circostanza lo stesso – recatosi a teatro – aveva parcato la vettura esponendo il contrassegno invalidi n. …, rilasciato dal Comune di Palermo ed in corso di validità al momento dell’infrazione, essendo un soggetto invalido civile.Specificava, peraltro, di aver posteggiato il veicolo a spina di pesce, senza arrecare alcun intralcio al traffico.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo rilevava la fede privilegiata dell’atto opposto, sanzionante – nello specifico – l’intralcio alla circolazione.Orbene, in ordine ai fatti di causa, e dall’analisi degli atti processuali, appare ricorrere nel caso in questione la scriminante dell’esercizio di una facolta’, cosi’ come disciplinato dall’art. 4 comma 1 della Legge 689/81.
La norma – che si ispira ai principi giuridici , propri del Diritto Penale, che connotano la scriminante dell’esercizio del diritto – dispone al riguardo che “ non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’esercizio di una facolta’ legittima “.
Orbene, da una semplice disamina della concessione rilasciata dal Comune di Palermo, si legge che “alle persone detentrici del contrassegno…viene consentita…la sosta del veicolo al loro specifico servizio “. Inoltre, non puo’ non rilevare – nella fattispecie considerata – il principio universale e solidaristico, sancito dalla nostra Carta Costituzionale, del diritto alla salute, consacrato espressamente dall’art. 32 Cost., e per il quale “ la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivita’ “, unitamente al diritto di liberamente circolare, previsto dall’art. 16 della Costituzione Italiana.
La Suprema Corte, nell’ambito di similare fattispecie, ha al riguardo affermato che “ anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide, in possesso dello specifico contrassegno, devono rispettare i divieti imposti dall’art. 158 d. lgs….per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni; peraltro il combinato disposto degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.P.R. n. 384 del 1978, concernente il regolamento di esecuzione dell’art. 27 della legge 118 del 1971, riguardante l’abolizione delle barriere architettoniche e delle situazioni emarginanti al fine di facilitare la vita di relazione alle persone con problemi di movimento, prevede espressamente che per i veicoli al servizio di persone invalide devono essere accordate tutte le facilitazioni nello spostarsi e nel sostare nei centri abitati, a condizione che detti veicoli non costituiscano grave intralcio al traffico ed effettive situazioni di pericolosità che sono, tra l’altro, tutti quei comportamenti tenuti in violazione dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 158 citato, il che é indicato anche nello specifico avviso riportato nella parte posteriore degli stessi permessi per disabili “ ( cosi’, Cass. Civ. 1272/2008 ; conf. da Cass. Civ. 17689/2007 e 21918/2006 ).
Orbene, nel caso di specie non risulta accertato ex artt. 2697 e 2700 c.c. che il veicolo contravvenzionato intralciasse gravemente il traffico, come rilevato dai giudici nomofilattici.
Alla luce delle suesposte considerazioni, accertata la violazione nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, si individua nella scriminante dell’esercizio della facolta’ – di cui all’art. 4 comma 1 della Legge 689/81 – , oltre che nel diritto costituzionale alla salute umana ed alla libertà di circolazione, il duplice elemento della fattispecie che non consente di attribuire alla stessa il carattere dell’antigiuridicita’, anche in virtu’ del fatto che – ex art. 23 comma 12 lege 689/81 – non sono emerse prove sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.
Ai sensi dell’art. 92 comma 2 C.p.c., vertendo su presunzioni legali, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Visti gli artt. 22 e 23 della Legge 689/81; Accoglie l’opposizione proposta in data 04/01/2011 da B. R., stante la scriminante dell’esercizio di una facolta’ ed il principio costituzionale del diritto alla salute ed alla libertà di circolazione, ed atteso che non vi sono prove sufficienti della responsabilita’ dell’opponente.
Conseguentemente, annulla il verbale di violazione n. …./10/V/O, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Palermo in data 17/11/2010.
Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi’ deciso in Palermo il 22/02/2011.
Il Giudice di Pace
(Dott. Vincenzo Vitale)
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