L’opposizione agli atti esecutivi si sostanzia in un gravame per far valere l’invalidità degli atti del processo esecutivo contestando la legittimità del modo con cui l’azione è avvenuta. In generale, con l’opposizione agli atti esecutivi la parte fa valere un proprio interesse alla regolarità del procedimento poiché l’osservanza delle forme costituisce garanzia del miglior risultato dell’esecuzione.
Con l’opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti successivi.
Come nel caso dell’opposizione all’esecuzione, quella agli atti esecutivi che viene promossa prima dell’inizio dell’esecuzione assume la forma dell’atto di citazione, mentre se l’esecuzione è già iniziata, assume la forma del ricorso. Il termine perentorio è quello di venti giorni, o dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, quale primo atto di esecuzione, o dal compimento dell’atto contro cui l’opposizione è proposta.
Tra le opposizioni agli atti esecutivi, particolare attenzione merita l’opposizione al decreto di trasferimento. Il decreto di trasferimento è atto del procedimento esecutivo e pertanto nei confronti dello stesso può essere proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. (Cass. 23 maggio 2011, n. 11318; Cass. 9 agosto 2007, n. 17460; Cass. 14 settembre 2007, n. 19228).
La proponibilità di tale opposizione risulta confermata dalla previsione dell’art. 591 bis, comma 7, c.p.c, che sancisce espressamente l’esperibilità dell’opposizione avverso il decreto di trasferimento emesso dal G.E. all’esito di una procedura delegata ad un professionista.
Quanto ai soggetti legittimati, si ritiene che possano proporre opposizione tutti i soggetti interessati alla rimozione dell’atto, quindi il debitore (Cass. 7446/2007), i creditori (Cass. 17460/2007), l’aggiudicatario, ma anche soggetti terzi che non sono parte del processo esecutivo. Poiché per il decreto di trasferimento nessuna norma dispone che ne debba essere data comunicazione alle parti (Cass. 14 ottobre 2005, n. 19968), il problema che si pone è quello di individuare da quando decorre il termine di 20 gg. previsto dall’art. 617 c.p.c.
A tal proposito si segnala l’intervento della Cassazione che con la sentenza n. 10099 del 30 aprile 2009 dispone che, ai fini del decorso del termine previsto dall’art. 617 c.p.c., valgono sia il principio per cui il tempo di compimento dell’atto coincide con quello in cui l’esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l’interessato ha avuto legale conoscenza dell’atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell’atto stesso in capo all’interessato (in applicazione di tale principio la S.C. ha fatto decorrere il termine dalla data in cui risultava dal fascicolo che un delegato del debitore aveva preso visione degli atti del processo esecutivo).
In alcuni casi il termine è stato fatto decorrere dalla comunicazione al debitore all’udienza per la distribuzione della somma ricavata (che presuppone l’avvenuto trasferimento del bene) oppure dalla notificazione dello stesso ai fini del rilascio dell’immobile. In altra fattispecie (Cass. 17460/2007), in cui l’opposizione era stata proposta dal creditore procedente, si è ritenuto che il termine decorresse da una comunicazione del G.E., in cui lo stesso dava atto di non poter procedere alla distribuzione del ricavato in quanto il prezzo non era stato versato dall’aggiudicatario.
Per quanto riguarda i terzi, che non sono destinatari di alcuna comunicazione relativa al procedimento, secondo la sentenza n. 19968/2005, il termine non può che decorrere dal deposito del decreto.
Dunque, nonostante non vi sia alcun obbligo in tal senso, sarebbe opportuno procedere alla notifica del decreto di trasferimento, al fine di assicurare stabilità all’aggiudicazione, sussistendo in caso contrario il rischio che pur a distanza di tempo possa essere proposta una opposizione suscettibile di travolgere il titolo di acquisto dell’immobile.
Si tratta di un problema affrontato anche dal Consiglio Nazionale del Notariato sotto il profilo dei rischi, nel caso venga richiesto al notaio di procedere al trasferimento di un immobile pervenuto al venditore in forza di decreto di trasferimento ovvero nell’ipotesi in cui si rinvenga un decreto di trasferimento nella sequenza degli atti traslativi (studio 18/2011). Nello studio compiuto dal Consiglio Nazionale del Notariato si ipotizza che, essendo il decreto di trasferimento soggetto a trascrizione, il termine per l’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c. decorre dalla data di trascrizione per cui, decorsi 20 giorni da tale data, il decreto andrebbe considerato “stabile”, cioè non più suscettibile di opposizione.
Ed in effetti tale soluzione è ragionevole ma presuppone che il decreto di trasferimento sia trascrivibile immediatamente, senza necessità cioè di attestazione da parte del cancelliere che avverso il decreto non è stata proposta opposizione (attestazione richiesta da molte conservatorie).
Nel senso della immediata trascrivibilità del decreto depone la formulazione letterale dell’art. 586 c.p.c che all’ultimo comma precisa che “Il decreto costituisce titolo per la trascrizione della vendita e titolo esecutivo per il rilascio” non richiedendo nessun ulteriore adempimento. Inoltre, il decreto di trasferimento è atto del giudice che opera il trasferimento della proprietà dell’immobile analogamente alla sentenza pronunciata ex art. 2932 c.c. e tale sentenza è trascrivibile senza necessità del suo passaggio in giudicato.
Dunque, anche sotto tale profilo, si dovrebbe ritenere il decreto ex art. 586 c.p.c. immediatamente trascrivibile, con conseguente decorrenza del termine per l’opposizione, dal momento in cui, per mezzo della trascrizione, il decreto è reso conoscibile ai terzi. Nel senso della immediata trascrivibilità del decreto è anche una nota del Ministero delle finanze 10 giugno 1999 che ne ha riconosciuto la immediata esecutività.
L’opportunità della notifica del decreto di trasferimento rileva anche sotto altri profili perché ci sono altre norme di legge che la presuppongono, ad es. l’art. 46 T.U. edilizia ove prevede che il termine di 120 gg. per la sanatoria degli abusi edilizi decorre dalla “notificazione del decreto di trasferimento”.
Per quanto riguarda, invece, i motivi, l’opposizione ex art. 617 c.p.c. al decreto di trasferimento non può essere utilizzata per far valere vizi relativi ad atti precedenti la vendita. Infatti, le contestazioni alla regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo, prospettabili con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. al decreto di trasferimento, ove non siano state tempestivamente dedotte nel termine di decadenza previsto per tale rimedio, non possono più essere fatte valere con l’opposizione al decreto di trasferimento.
Si è ad es. ritenuto che “tutte le questioni che possono dare luogo ad invalidità della vendita per erronea indicazione di taluni dati catastali dei beni sottoposti ad esecuzione, devono essere tempestivamente fatte valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi nei confronti dell’ordinanza di vendita, mentre è da qualificarsi tardiva l’opposizione al decreto di trasferimento, posto che il debitore esecutato, nel ricevere la notifica di tutti gli atti relativi alla procedura, ha l’onere di rilevare immediatamente l’erronea indicazione dei dati catastali” (Cass. 16 maggio 2008, n. 12430).
Inoltre, “è preclusa al debitore esecutato l’impugnazione del decreto di trasferimento mediante la deduzione, avvenuta per la prima volta dopo la pronuncia di detto provvedimento, di vizi nella produzione della documentazione ex art. 567 c.p.c. verificatasi nella fase precedente all’ordinanza di determinazione delle modalità di vendita” (Cass. 6 dicembre 2011, n. 26202).
Dunque, con l’opposizione al decreto di trasferimento possono farsi valere soltanto vizi relativi alla fase della vendita, intesa come sequenza di atti che “inizia dopo l’ordinanza con cui sono stabilite le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l’aggiudicazione” (Cass. 27 febbraio 2004, n. 3970). Tale limitazione va coordinata anche con la previsione dell’art. 2929 c.c. secondo cui “la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l’assegnazione non ha effetto riguardo all’acquirente o all’assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente”.
Tale previsione, il cui scopo è quello di tutelare l’acquirente garantendo stabilità alla vendita eseguita in sede di esecuzione forzata, costituisce una eccezione alla regola generale dell’art. 159 c.p.c. secondo cui la nullità di un atto comporta la nullità degli atti successivi da esso dipendenti.
Il procedimento esecutivo è un procedimento per fasi. L’autonomia di ciascuna fase rispetto a quella precedente ha come conseguenza che eventuali vizi che si producano in quella fase se non sono tempestivamente fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi non possono poi essere rilevati nel corso successivo del processo.
Eventuali nullità verificatesi sino all’udienza ex art. 569 c.p.c. se non contestate nel termine di 20 gg. dalla conoscenza legale dell’atto non potranno essere motivo di opposizione al decreto di trasferimento.
Tale opposizione potrà essere proposta e potrà pregiudicare l’acquirente quando riguardi i vizi della vendita e cioè quando ad es. l’esperimento di vendita non avrebbe dovuto tenersi per omessa, tardiva o irregolare pubblicità, oppure la vendita si è svolta in violazione delle disposizioni di cui all’art. 576 c.p.c. (giorno, ora, misura della cauzione) oppure l’aggiudicazione è stata deliberata a seguito di uno svolgimento contrario alla legge.
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