Opposizione all’esecuzione

Con l’ordinanza in commento, riportata in calce, il Tribunale di Busto Arsizio si allinea alla più consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito circa la non deducibilità in sede di opposizione all’esecuzione di fatti estintivi, modificativi e impeditivi anteriori al titolo giudiziale, in quanto tali deducibili esclusivamente nel corso del giudizio che ha portato alla formazione del titolo giudiziale.

Nel caso di specie il Giudice ha escluso la possibilità per il debitore esecutato di far valere quale motivo di opposizione l’usucapione maturata antecedentemente all’introduzione del giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo, in quanto altrimenti si arriverebbe “ad introdurre nel presente procedimento tematiche che non le sono proprie e che per ciò stesso andrebbero proposte nelle diverse dovute sedi e secondo corrette metodiche processuali 1(…)». In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinano l’inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, essere fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso»2 .

Il giudicato eventualmente intervenuto sulla controversia, quindi, costituisce il limite insuperabile con cui deve coordinarsi l’opposizione sia di merito che di rito, e come tale non può essere infirmato mediante la successiva deduzione in altra controversia di eccezioni, – rectius – di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della situazione giuridica oggetto dell’accertamento giudiziale, deducibili o già dedotti nel giudizio ormai definito con sentenza passata in giudicato. Viceversa, qualora ricorrano fatti successivi o esterni al giudicato, come tali non deducibili in sede di impugnazione del titolo, il giudice dell’opposizione può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.

Si potranno, dunque, opporre tutte le cause estintive dell’obbligazione consacrata nel titolo (es. compensazione con credito sorto successivamente alla formazione del titolo giudiziale,3 oppure di prescrizione del credito4) ovvero di invalidità (simulazione, nullità, etc.).

Tuttavia restano insolute alcune questioni.

Si discute, ad esempio sul sopravvenire, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, del fatto impeditivo, modificativo o estintivo dopo l’ultima scadenza utile in appello.

Sul punto parte della giurisprudenza ritiene che il fatto sopravvenuto sia proponibile soltanto mediante l’opposizione all’esecuzione, stante la struttura e funzione del giudizio di cassazione, volto alla decisione di errores in iudicando ed in procedendo. Tuttavia, non mancano decisioni in cui, per il tramite dell’equiparazione del factum allo ius superveniens5 o dell’istituto della cessazione della materia del contendere (ad esempio la transazione intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di appello o dopo la proposizione del ricorso per cassazione), si consente l’emersione del fatto sopravvenuto all’ultimo momento utile per la deduzione in appello.

Parimenti controversa è l’individuazione, in presenza di sentenza non ancora passata in giudicato, dell’ultimo termine utile per dedurre il fatto nel processo di cognizione. Dalla soluzione della su esposta problematica dipende la scelta per parte soccombente fra l’impugnazione della sentenza o la deduzione del fatto mediante l’opposizione all’esecuzione.

Secondo una prima tesi, il fatto sopravvenuto dovrebbe dedursi soltanto con l’opposizione all’esecuzione, mentre secondo altra esclusivamente col mezzo di gravame6. Tuttavia, una terza tesi, muovendo dall’assunto secondo cui il fatto estintivo, modificativo od impeditivo si è verificato decorso il termine utile per la deduzione nel processo di primo grado, sostiene che la parte potrebbe alternativamente esperire l’opposizione all’esecuzione o l’appello, a seconda che decida o meno di impugnare la decisione di primo grado7.

Discorso a parte meritano tutti quei provvedimenti anticipatori di condanna, tra cui ad esempio le ordinanze ex artt. 186 bis, 186 ter e 186 quater cpc., con attitudine al giudicato.

Al riguardo, una prima tesi reputa deducibili in sede di opposizione all’esecuzione esclusivamente quei fatti sopravvenuti alla formazione del titolo stesso. Di contro, altra sostiene la deducibilità anche di quei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi che, benché rilevabili nel giudizio poi estinto, non erano stati oggetto di espressa eccezione8.

Alla luce delle argomentazioni di cui sopra deve concludersi, conformemente a quanto statuito dalla pronuncia in commento, che il giudice dell’esecuzione può sindacare il titolo solo in via “residuale”, ovverossia quando le contestazioni non potevano essere dedotte nel giudizio in cui si è formato il titolo giudiziale e non possono essere avanzate con un mezzo di impugnazione legislativamente previsto. Viceversa, qualora ricorrano fatti successivi al giudicato, comunque non deducibili in sede di impugnazione del titolo, sarà consentito al giudice dell’opposizione sospendere l’efficacia esecutiva del titolo per fatti posteriori o esterni al titolo, incontrando altrimenti il limite generale ed assoluto del giudicato.

Ergo, “attraverso l’opposizione all’esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e “l’eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell’opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione”. In questi casi, “il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo”9.

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RG *

Il G.E.,

a scioglimento della riserva formulata nel corso dell’udienza del 11.10.2012;

vista la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – sez. dist. Gallarate – n. */2010 emessa in data 1 aprile 2010 e depositata in pari data, provvedimento munito di efficacia esecutiva e del quale l’istante ha chiesto procedersi alla determinazione delle modalità di esecuzione ex art. 612 c.p.c.;

rilevato in particolare che parte ricorrente ha chiesto la determinazione delle modalità di esecuzione della sentenza nel punto in cui, nel risolvere una lite tra vicini, l’odierno esecutato è stato condannato a rimuovere una caldaia insistente su suolo del vicino (odierno ricorrente ex art. 612 c.p.c.);

rilevato che, incardinato il giudizio di appello avverso tale sentenza (che è ancora pendente), il Giudice del gravame ha ritenuto opportuno sospendere tale statuizione di condanna solo fino al 15.5.2012 allo scopo di assicurare la continuità di funzionamento dell’impianto nel periodo invernale (ciò è quanto si apprende dalle affermazioni dell’esecutante riportate a p. 6 della sua memoria depositata il 8.10.2012, sul punto non contestata da controparte nella prima difesa successiva –cioè l’udienza del 11.10.2012-), per cui decorsa tale data si è di nuovo espansa l’efficacia esecutiva;

rilevato che l’esecutato si è costituito nell’ambito del presente procedimento contestando il diritto di procedere esecutivamente, in quanto egli avrebbe usucapito il suolo del vicino esecutante odierno ricorrente su cui insiste la caldaia, per cui quest’ultimo, contrariamente a quanto stabilito nel titolo esecutivo, non avrebbe diritto di chiedere la rimozione della caldaia;

rilevato che, secondo l’opponente esecutato, l’usucapione sarebbe maturata in virtù di possesso almeno dal 29.10.1991, per cui sarebbe maturata usucapione per possesso continuato per 15 anni ex art. 1159 bis c.p.c., o comunque per 20 anni;

ritenuto che l’esecutato opponente, contestando il diritto di agire esecutivamente, ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. (rimedio pacificamente esperibile anche nell’ambito del procedimento ex art. 612 ss. c.p.c.), per la quale devono sussistere i requisiti del periculum in mora e del fumus boni juris dell’opposizione;

ritenuto che, sotto il profilo del fumus boni juris, secondo generale e pacifico principio, con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2010, n. 19686; Cass. 1.4.94 n. 3225; Cass. 8.5.88 n. 766; Cass. 22.11.88 n. 6277);

ritenuto insomma che, con riferimento ai titolo di formazione giudiziale, non possono farsi valere, ai fini della fondatezza dell’opposizione, fatti deducibili o già dedotti nel processo di formazione del titolo esecutivo giudiziale;

ritenuto che la contestazione dell’opponente esecutato relativa alla maturata usucapione, qualora quest’ultima fosse già maturata prima dell’introduzione del giudizio che ha portato alla formazione del titolo giudiziale qui azionato (RG. */06), sarebbe relativa a fatto estintivo perfezionatosi prima della formazione del titolo esecutivo e che, non essendo successivo alla formazione del titolo stesso, non potrebbe costituire motivo di opposizione all’esecuzione;

ritenuto d’altra parte che, pur volendo prospettare l’ipotesi che l’usucapione non fosse ancora maturata al momento dell’introduzione del giudizio che ha portato alla formazione del titolo giudiziale qui azionato, ugualmente difetterebbe il fumus boni juris dell’opposizione, in quanto la domanda giudiziale di condanna dell’odierno esecutato opponente alla rimozione della caldaia dall’area di proprietà dell’odierno esecutante avrebbe interrotto il decorso dell’usucapione, senza che questa successivamente sia maturata con decorso ex novo del termine, visto che il giudizio a quo è stato incardinato con RG dell’anno 2006, e il tempo decorso ad oggi non sarebbe sufficiente ad usucapire;

rilevato che comunque lo stesso esecutante opposto, nella memoria autorizzata depositata in data 8.10.2012, ha eccepito che «le difese di controparte appaiono evidentemente inammissibili, poiché volte ad introdurre nel presente procedimento tematiche che non le sono proprie e che per ciò stesso andrebbero proposte nelle diverse dovute sedi e secondo corrette metodiche processuali, che non coincidono affatto con quelle adottate dalla difesa avversaria»;

ritenuto quindi che non sussiste il fumus boni juris dell’opposizione, e quindi va rigettata l’istanza di sospensione;

ritenuto che «Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli art. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. 24 febbraio 2006 n. 52, il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé – sia che rigetti, sia che accolga l’istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente – deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell’ambito del giudizio di merito» (Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2011, n. 22033);

ritenuto che, rigettata l’opposizione, occorre procedere all’individuazione delle modalità di esecuzione ex art. 612 c.p.c.;

sotto tale ultimo profilo, ritenuto che dal dispositivo, dalla premessa e dalla motivazione della sentenza, formanti parte integrante della stessa, appaiono adeguatamente individuate le opere e gli interventi da effettuare sui luoghi di causa, e consistenti nella demolizione della caldaia per la parte insistente sul suolo di parte esecutante;

letto ed applicato l’art. 612 c.p.c.;

PQM

rigetta l’istanza di sospensione del titolo esecutivo;

condanna parte opponente esecutata al pagamento, in favore dell’esecutante opposto, delle spese processuali della fase sommaria dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., che vengono liquidate nella complessiva somma di € 1.000,00 per compenso di avvocato secondo i parametri del DM 140/12;

fissa ex art. 616 c.p.c. termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la introduzione del giudizio di merito dell’opposizione dinanzi a quest’Ufficio, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all’art.163 bis c.p.c., ridotti della metà;

dispone che l’Ufficiale giudiziario dell’Ufficio unico esecuzioni del Tribunale di Busto Arsizio provveda a dirigere tutte le operazioni volte alla rimozione della caldaia dal suolo di proprietà di parte esecutante come meglio precisato ed individuato in sentenza;

dispone che le operazioni siano eseguite da impresa di fiducia dell’Ufficiale giudiziario a prezzi non superiori a quelli praticati sulla piazza per opere simili, affidando la direzione dei lavori a *, con studio in *, via *;

ordina che i lavori sopra descritti siano iniziati dopo il conseguimento delle autorizzazioni amministrative, se necessarie, e realizzati adottando tutte le cautele e le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente e dalle comuni regole di esperienza, con il rispetto dei diritti dei terzi.

Manda alla Cancelleria per gli avvisi.

Gallarate, 12.10.2012.

Il G.E.

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1 Trib. Busto Arsizio- sez. dist. Gallarate- ord. 12.10.2012.

2 Ex plurimis Cass. III, 25/2/94, n. 1935, di recente circa la possibilità di dedurre con l’opposizione al precetto questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo il Tribunale di Campobasso con pronuncia del 28/02/2012 n. 164 ha sostenuto che: “Nell’opposizione a decreto ingiuntivo si contesta, in sede di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con l’opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo si può contestare solo il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata. Il Giudice dell’esecuzione, nel contesto di un’azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale (…)può occuparsi unicamente di eventuali fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ovvero concernenti la interpretazione del medesimo, oltre che dei vizi propri dell’azione esecutiva. Il principio, esposto nei termini di cui innanzi, deve intendersi, altresì, applicabile in caso di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, poiché i fatti estintivi ed impeditivi del credito sopravvenuti alla emanazione del provvedimento monitorio possono essere dall’ingiunto, assoggettato all’esecuzione, dedotti solo nel processo di opposizione all’ingiunzione e non anche in sede esecutiva nel processo di esecuzione ex art. 615 c.p.c. Le eventuali cause di nullità o di ingiustizia del titolo esecutivo di provenienza giudiziale possono essere fatte valere esclusivamente, salva la residuale ipotesi della inesistenza, con il rimedio dell’opposizione al decreto ingiuntivo. Nel caso in cui, pertanto, l’esecuzione forzata sia già iniziata, il fatto estintivo od impeditivo del credito azionato non può essere dedotto con l’opposizione ex art. 615 c.p.c., restando devoluta al Giudice dell’opposizione all’esecuzione la cognizione dei soli motivi di illegittimità strettamente attinenti alla procedura esecutiva e, in ogni caso, estranei alle valutazioni di merito della decisione contenuta nel titolo esecutivo”; in senso analogo App. Genova, 26/07/2006.

3 Cass. 25.3.99 n. 2822.

4 Cass. 6.3.99 n. 1941

5 Cass. 26.3.80 n. 2010, Cass. 5.5.83 n. 659; Cass. 22.1.83 n. 636 .

6 Cass. 22.5.80 n. 3386 , secondo la quale “iniziata l’ esecuzione forzata in base a decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, il sopravvenire, dopo l’emanazione del decreto ingiuntivo, di un fatto estintivo od impeditivo del credito può essere dedotto dall’ingiunto, assoggettato all’esecuzione, soltanto nel processo di opposizione all’ingiunzione, qualora l’opposizione sia stata proposta, con la possibilità di ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’ art. 649 e non anche in sede esecutiva con l’opposizione ex art. 615 cpc”; in linea, App. Torino 11.10.03, GI 2004, 1867, nt. Chiarloni

7 Cass. 12.3.92 n. 3007 ; Cass. 20.6.87 n. 461.

8 In tal senso, Trib. Palermo 16.1.01, Riv. Esec. Forzata 2001, 655 ss..

9 Ex plurimis Cass. civ., sez. III, 16 settembre 2010, n. 19686; Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 1.4.94 n. 3225 e Tribunale di Bologna, sez. Imola, sent. n. 13/2009.

Conchiglia Angela

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