ORD. Corte Costituzionale, n. 179/2006 . Magistrati tributari ed obbligo di residenza nella Regione (Nota di commento di Mario Piscitello)

Ordinanza 04/05/06
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ORD. Corte Costituzionale, n. 179/2006
Magistrati tributari ed obbligo di residenza nella Regione.

La Corte costituzionale
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria), sollevata, in riferimento congiunto agli artt. 3, 97 e 108
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, sollevata, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.

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 La Corte costituzionale, dopo aver negato ai giudici tributari (Ord. n.
272/1999) e in genere a tutti i magistrati onorari (Ord. n. 479/2000) il
diritto alla c.d. "indennità giudiziaria", con l’Ordinanza n. 178, emessa
in data 20 aprile 2006,  conferma la legittimità costituzionale della norma
(art. 7, lett. f. D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 545) che -diversamente da
quanto è previsto per gli altri magistrati- impone ai giudici tributari,
senza alcuna possibilità di deroga, l’obbligo di residenza  nella Regione
nella quale trovasi la Commissione tributaria alla quale gli stessi sono
addetti.

La motivazione addotta dalla Corte, quanto meno nella parte in cui ha
affermato (o riaffermato) in via generale, che «le posizioni dei
magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva
funzioni giurisdizionali e quelle dei componenti le commissioni tributarie,
che esercitano funzioni onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini
della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza», non può essere
in alcun modo condivisa perchè  "ignora" che le funzioni concretamente
svolte dai magistrati professionali e/o dai magistrati onorari sono
IDENTICHE (la funzione giurisdizionale è unica) e che, non di rado, i
magistrati onorari, in alcuni casi addirittura  per espressa disposizione di
legge, sono tenuti all’osservanza degli stessi doveri previsti per i
magistrati professionali. (Ved. L. n. 374/91 -art. 10- Il giudice di pace è
tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari.)
E’ auspicabile quindi che la Corte costituzionale in qualche altra occasione
voglia non limitarsi ad affermare, ma voglia anche spiegare perchè, pur in
presenza di identiche funzioni e, in molti casi, degli stessi doveri, le
posizioni dei magistrati professionali e dei magistrati onorari non siano
neanche "raffrontabili".

Inoltre la Corte ha affermato che i componenti delle commissioni tributarie
esercitano funzioni onorarie.
Non vi è, però, alcuna legge che li definisca "onorari", diversamente da
quanto è previsto per TUTTI i magistrati  non professionali dell’Ordine
giudiziario (GOT, GDP, VPO, GOA).
Sussistono invece, a mio parere, specialmente dopo la trasformazione
del loro incarico in incarico a tempo indeterminato (L. n. 248/05), tutti i
requisiti del rapporto di pubblico impiego (a parte la "singolare"
disposizione in base alla quale la nomina … non costituisce in nessun caso
rapporto di pubblico impiego,  art. 11 D.L.vo n. 545/92).
Ma se la qualifica di magistrati onorari deriva soltanto dalla citata
disposizione  che, di certo, vale  per i componenti delle commmissioni
tributarie provinciali e regionali   (ma non anche per i componenti della
commissione tributaria centrale),  dovrebbe affermarsi  che, senza alcuna
razionale giustificazione, i  componenti  delle commmissioni tributarie
provinciali e regionali sono considerati magistrati onorari mentre i
componenti della commissione centrale sono magistrati professionali.
Anche la qualifica di "magistrati onorari"  -ritenuta addirittura pacifica
per i giudici tributari-  richiederebbe, dopo un opportuno  approfondimento,
un’adeguata motivazione.
****************

* * * * * *  *
ORDINANZA N. 179
ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
–  ********             ******             Presidente
–  ******               BILE                 Giudice
–  **************       *****                   "
–  *********            ********                "
–  ***                  *********               "
–  Romano               **********              "
–  *****                *********               "
–  *****                ***********             "
–  *******              QUARANTA                "
–  ******               GALLO                   "
–  *****                ********                "
–  *******              *********               "
–  ******               *******                 "
–  **********           ******                  "
–  ********             *******                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, lettera f), del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi
speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di
collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30
della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 15 giugno
2005 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sul ricorso
proposto da ***************** contro il Ministero dell’economia e delle
finanze ed altri, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 2005 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie
speciale, dell’anno 2005.

      Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

      udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2006 il Giudice relatore
************.

    Ritenuto che, con ordinanza depositata il 15 giugno 2005, il Tribunale
amministrativo regionale per la Liguria – in un procedimento promosso da un
componente della Commissione tributaria provinciale di Genova nei confronti
del Ministero dell’economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio
dei ministri, del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, della
Commissione tributaria provinciale di Genova – ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3, 97 e 108, secondo comma, della Costituzione, questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 7, lettera f), del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991,
n. 413), nella parte in cui non prevede, per il giudice tributario, alcuna
deroga al vincolo della residenza nella regione nella quale ha sede la
commissione tributaria presso cui presta servizio;

    che il giudice a quo riferisce che il ricorrente ha impugnato il diniego
opposto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sull’istanza
intesa ad ottenere, in deroga al censurato art. 7, lettera f), del decreto
legislativo n. 545 del 1992, l’autorizzazione a mantenere la residenza
anagrafica in regione diversa da quella in cui si trova la predetta
Commissione tributaria;

    che, in punto di rilevanza delle sollevate questioni, il rimettente
premette di essere investito del giudizio cautelare sulla sospensione
dell’efficacia del provvedimento impugnato ed afferma che l’esito di tale
giudizio dipende dalla risoluzione delle questioni stesse;

    che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva
preliminarmente che la mancata previsione, da parte della norma denunciata,
di una deroga al predetto «vincolo della residenza anagrafica» comporta un
«vuoto normativo» che non sarebbe colmabile attraverso l’interpretazione
analogica;

    che il rimettente formula tre questioni di costituzionalità, che
sarebbero relative, le prime due, all’interesse pubblico «alla migliore
funzionalità dell’organo giudicante», la terza, allo «status soggettivo del
singolo giudice»;

    che, con la prima questione, il giudice a quo afferma che la
disposizione censurata viola gli artt. 3, 97 e 108, secondo comma, Cost.,
data l’irragionevolezza di una normativa che, da un lato, con l’art. 8 del
citato decreto legislativo n. 545 del 1992, quale modificato dall’art. 31,
comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), e dall’art. 84 della legge 21 novembre 2000, n. 342
(Misure in materia fiscale), prevede numerose ipotesi di incompatibilità dei
giudici tributari e, dall’altro, non consente a questi ultimi «di rimediare
a detta situazione spostando, previa deroga dell’organo di autogoverno, la
residenza anagrafica»;

    che, con riferimento agli stessi parametri, il rimettente formula una
seconda questione per cui, «in determinate ipotesi, per conservare la
professionalità acquisita dal giudice altrimenti dispersa sarebbe
addirittura auspicabile l’autorizzazione alla deroga della residenza qualora
questi, in una realtà occupazionale sempre più dinamica e sempre meno
stabile, sia costretto, per contingenti e sopravvenute situazioni di lavoro
o di famiglia indipendenti dalla sua volontà, a stabilire la residenza in
altra regione»;

    che sotto il secondo profilo – relativo allo «status soggettivo del
singolo giudice» – il rimettente, con una terza questione, denuncia
l’ingiustificata disparità di trattamento tra i giudici tributari, soggetti
al predetto vincolo inderogabile di residenza, e i magistrati
amministrativi, per i quali, secondo lo stesso rimettente, a norma dell’art.
26 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali), l’obbligo di residenza
sarebbe «suscettibile di dispensa previa valutazione del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa che accerta l’impegno del
magistrato a garantire l’ordinario assolvimento degli obblighi di servizio»;

    che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per
l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza delle sollevate questioni;

    che, ad avviso della difesa erariale, l’inammissibilità delle questioni
deriverebbe dal fatto che le stesse avrebbero dovuto essere riferite
all’art. 24 del decreto legislativo n. 545 del 1992 – norma che assegna al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria la competenza ad adottare
«ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie»
(comma 1, lettera b), senza attribuirgli il potere di autorizzare il giudice
tributario a risiedere fuori della regione – e non al censurato art. 7,
lettera f), dello stesso decreto legislativo n. 545 del 1992, norma che si
limita a prevedere, tra i requisiti per la nomina del giudice tributario, la
residenza nella regione in cui si trova la Commissione tributaria;

    che, nel merito, secondo la difesa erariale, le questioni sarebbero
infondate, con riferimento all’art. 3 Cost., perché la previsione della
norma censurata si giustificherebbe in base alla triplice esigenza: a) di
una «razionale e coordinata delimitazione della platea degli aspiranti alla
nomina»; b) del «necessario collegamento territoriale tra il luogo di
residenza del giudice onorario e quello di esercizio della delicata funzione
da conferire, tale perciò da assicurare nel modo migliore l’esercizio della
funzione stessa»; c) del contenimento degli oneri derivanti all’erario, a
norma dell’art. 13, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992,
dal rimborso delle spese sostenute per l’intervento alle sedute della
commissione;

    che inoltre, sempre ad avviso dell’Avvocatura generale, il richiamato
tertium comparationis sarebbe inconferente, data la evidente disomogeneità
della posizione del magistrato professionale, quale quello amministrativo,
rispetto alla posizione del magistrato onorario, quale quello tributario; e
ciò a prescindere dal rilievo che il riferimento all’art. 26 della legge n.
186 del 1982, contenuto nell’ordinanza di rimessione, non sarebbe pertinente
perché tale disposizione prevede – come la norma censurata – l’obbligo di
residenza del magistrato in un comune della regione ove ha sede l’ufficio
cui è assegnato, mentre la dispensa da tale obbligo di residenza è
consentita, a norma dell’art. 13, secondo comma, numero 5), della stessa
legge, «sempre che l’assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda»;

    che, con riferimento all’evocato art. 97 Cost., l’Avvocatura erariale
sostiene poi che la norma censurata è pienamente rispondente al dettato
costituzionale, perché è diretta ad «evitare lo "sradicamento" del giudice
dal contesto spaziale nel quale deve esercitare la sua funzione e le ovvie
conseguenze pregiudizievoli alla stessa funzione correlate alla notevole
distanza tra il luogo di propria residenza e quello della sede dell’ufficio
cui egli aspira»;

    che, con riferimento, infine, all’art. 108 Cost., la difesa erariale
osserva che l’indipendenza del giudice tributario è garantita dal sistema
delle cause di incompatibilità e non dall’obbligo di residenza nella regione
in cui ha sede la commissione tributaria.

    Considerato che il Tribunale amministrativo regionale  per la Liguria
solleva, in riferimento agli artt. 3, 97 e 108, secondo comma, della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, lettera
f), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli
organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici
di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevede,
per il giudice tributario, alcuna deroga al vincolo della residenza nella
regione nella quale ha sede la commissione tributaria presso cui presta
servizio;

    che deve preliminarmente essere rigettata l’eccezione di inammissibilità
proposta dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui le sollevate questioni
avrebbero dovuto essere riferite all’art. 24 del decreto legislativo n. 545
del 1992, e cioè alla norma che assegna al Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria la competenza ad adottare «ogni provvedimento
riguardante i componenti delle commissioni tributarie» e non prevede il
potere di autorizzare il giudice tributario a risiedere fuori della propria
regione;

    che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, la
questione è stata correttamente riferita alla norma censurata, perché solo
tale norma fissa l’obbligo di residenza del quale il rimettente lamenta
l’inderogabilità;

    che il rimettente afferma che la disposizione censurata viola gli artt.
3, 97 e 108, secondo comma, Cost., in quanto «è affatto irragionevole che si
incrementino le ipotesi di incompatibilità per i giudici tributari» indicate
nell’art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992 «e, nello stesso
tempo, non si consenta agli stessi, di rimediare a detta situazione
spostando, previa deroga dell’organo di autogoverno, la residenza
anagrafica»;

    che tale censura è manifestamente inammissibile per insufficiente ed
illogica motivazione sulla non manifesta infondatezza, in quanto il
rimettente, non solo non chiarisce perché si dovrebbe «rimediare» a
situazioni di incompatibilità intese a garantire l’indipendenza e
l’imparzialità del giudice, ma adduce, quali ragioni che dovrebbero
giustificare la derogabilità dell’obbligo di residenza, le numerose
situazioni di incompatibilità soggettive e familiari del giudice
tributario – come, ad esempio: l’appartenenza ad assemblee elettive e ad
alcuni uffici dell’amministrazione pubblica; particolari legami con partiti
politici e con società operanti in alcuni settori dell’amministrazione
finanziaria; l’esercizio della consulenza, assistenza, rappresentanza
tributaria; rapporti di coniugio, parentela e affinità con coloro i quali
esercitano o hanno titolo per esercitare l’attività professionale in campo
tributario – che non hanno alcuna relazione con detto obbligo e, di
conseguenza, non potrebbero venire meno nel caso in cui fosse prevista
l’invocata derogabilità dell’obbligo di residenza;

    che, inoltre, il rimettente afferma che la disposizione censurata víola
gli evocati parametri basandosi sul rilievo che «in determinate ipotesi, per
conservare la professionalità acquisita dal giudice altrimenti dispersa
sarebbe addirittura auspicabile l’autorizzazione alla deroga della residenza
qualora questi [.] sia costretto, per contingenti e sopravvenute situazioni
di lavoro o di famiglia indipendenti dalla sua volontà, a stabilire la
residenza in altra regione»;

    che tale questione è manifestamente inammissibile per difetto di
motivazione sulla rilevanza, perché il rimettente, pur auspicando una
pronuncia additiva di questa Corte che consenta la derogabilità dell’obbligo
della residenza in presenza di «sopravvenute» esigenze di lavoro o di
famiglia, non chiarisce, tuttavia, se nel giudizio a quo tali esigenze siano
state fatte valere;

    che il rimettente infine, in riferimento al solo art. 3 Cost., denuncia
l’ingiustificata disparità di trattamento che la normata censura
determinerebbe tra i giudici tributari e i magistrati amministrativi, ed
evoca, come tertium comparationis, l’art. 26 della legge 27 aprile 1982, n.
186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di
segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali), il quale, a suo dire, prevede che «l’obbligo di
residenza è suscettibile di dispensa previa valutazione del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa che accerta l’impegno del
magistrato a garantire l’ordinario assolvimento degli obblighi di servizio»;

    che tale ultima questione è manifestamente infondata, perché le
fattispecie poste a raffronto sono eterogenee; e ciò a prescindere dal fatto
che la norma che consente al Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa di dispensare il magistrato dall’osservanza dell’obbligo di
residenza nella regione in cui si trova l’ufficio presso il quale esercita
le funzioni non è l’evocato art. 26, ma l’art. 13, secondo comma, numero 5),
della legge n. 186 del 1982, il quale, peraltro, è applicabile solo se «la
assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda dell’interessato»;

    che, infatti, questa Corte ha già affermato, in via generale, che «le
posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva
funzioni giurisdizionali e quelle dei componenti le commissioni tributarie,
che esercitano funzioni onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini
della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza» (ordinanza n.
272 del 1999; v. anche sentenza n. 60 del 2006 e ordinanza n. 479 del 2000);

    che la rilevata eterogeneità delle due fattispecie giustifica, dunque,
la disciplina legislativa prevista dalla norma denunciata;

    che, pertanto, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili le
questioni sollevate in riferimento congiunto agli articoli 3, 97 e 108 della
Costituzione e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento al
solo art. 3 della Costituzione.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria
ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega
al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
sollevate, in riferimento congiunto agli artt. 3, 97 e 108 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con
l’ordinanza indicata in epigrafe;

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 7, lettera f), del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, sollevata, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con l’ordinanza
indicata in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 20 aprile 2006.

F.to:
***************, Presidente
Franco GALLO, Redattore
***********************, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2006.
Il Cancelliere
F.to: *********

Ordinanza

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