Ordinamento penitenziario minorile: così come riformato

Redazione 09/11/18
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250/2018 il decreto legislativo 2 ottobre 2018 n. 121, in attuazione della delega di cui all’art. 1 co. 81, 83, 85 lett. p) della legge 23 giugno 2017 n. 203 che disciplina, per la prima volta, in maniera organica l’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, che introduce novità di rilievo soprattutto per quanto riguarda le misure alternative alla detenzione.

Il decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nella c.d. riforma Orlando del codice penale, di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, introduce una disciplina organica dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati per reati commessi da minorenni.

Novità

La riforma, è resa necessaria dall’introduzione del nuovo codice di procedura penale, intervenuta nel 2014 per adeguamento alle indicazioni europee in termini di “standard europei di vivibilità carceraria”, aveva esteso fino ai venticinque anni l’età raggiunta la quale, obbligatoriamente, i condannati per reati commessi da minorenni devono transitare in istituti carcerari per adulti. Questa novità, creando un panorama estremamente eterogeneo della popolazione carceraria per così dire di provenienza minorile, aveva ancora di più reso evidente la necessità di intervenire con una disciplina organica ed estesa sulla esecuzione delle pene nei confronti dei condannati da minorenni, non solo per differenziarla ancora di più da quella nei confronti degli adulti, ma soprattutto per fornire degli strumenti normativi validi e sufficientemente elastici ai protagonisti della fase esecutiva in maniera da attagliarla nel migliore dei modi a soggetti molto diversi tra loro.

Il carcere minorile

Il decreto stabilisce una concreta disciplina, per l’esecuzione della pena, nei confronti di condannati minorenni e di cd. giovani adulti con particolare, tenendo conto dei principi già in essere nel processo penale nella sua fase giudicante, riguardo al percorso educativo e di reinserimento sociale. L’esecuzione della pena, in tal caso, è tesa a “favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero” (cfr. art. 1 comma 2 ).
Si ricorda che la misura detentiva risulta essere l’extrema ratio, da applicare solo qualora vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all’esecuzione della pena o commetta altri reati, e vengono introdotte in un quadro organico le cd. misure penali di comunità: – l’affidamento in prova al servizio sociale;  – l’affidamento in prova con detenzione domiciliare; – la detenzione domiciliare;- la semilibertà.

L’approccio della riforma alla concessione delle suddette misure è costruito in termini di residualità dei divieti, o per la particolare gravità del reato commesso o per la presenza di vittime particolarmente deboli ovvero per la presenza di legami di tipo criminale sul territorio che, unitamente alla gravità del titolo di reato, rendono inopportuna la concessione dei suddetti benefici ovvero di alcuni di essi. La scelta della sanzione punitiva impiega il criterio della gradualità e della minore afflittività sulla libertà personale del condannato, in termini oggetto; quanto ai profili soggettivi all’osservanza della personalità del minore, delle sue condizioni di salute psico-fisica, dell’età e del grado di maturità, del contesto di vita e comunque salvaguardando i legami del condannato sul territorio a meno che non sussistano ragioni di prevenzione speciale per non coltivarli.

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