Ordinamento Penitenziario – Misure alternativa alla detenzione – affidamento in prova al servizio sociale – Mancato risarcimento del danno derivante dal reato –Valutazione ai fini del diniego della misura- Legittimità.

Ordinanza 10/04/08
 
 
O R D I N A N Z A
all’udienza del     12 marzo 2008
nel procedimento di sorveglianza relativo alla concessione di    
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE ART. 47 3° COMMA O.P. +  DETENZIONE DOMICILIARE
promosso da              V. C. P.
nato a            il
in  relazione  alla  pena  di cui  a:  Sent. Trib. ***** dd. 27.09.2004;
DIFESO da ******   come in atti;
VISTO il parere   come da verbale _______del   P.G.;
VISTI  gli  atti  del  procedimento di  sorveglianza  sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite,  delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione  e della discussione di cui a separato processo verbale;
         O S S E R V A
 
  1. V. C. P. ha formulato istanza di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in via subordinata, di concessione della detenzione domiciliare, ma tale domanda non può essere accolta. Si tratta, nella fattispecie, di soggetto condannato alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione per essere stato riconosciuto colpevole di reati fallimentari e del reato di cui all’art. 570, c.p., commesso fino all’anno 2000. La pena effettivamente da scontare si riduce, peraltro, in seguito all’applicazione dell’indulto, a mesi dieci di reclusione. Sulla base del quadro istruttorio acquisito, emerge che l’interessato si è trasferito in Sardegna, presso il domicilio della convivente, e qui ha da poco tempo avviato un’attività di procacciatore d’affari, pur continuando a percepire un sussidio e un aiuto economico mensile da parte del figlio, per un’entrata complessiva di circa 1100 euro/mese, cui va sommato, a quanto riferisce la difesa nella memoria introduttiva, il reddito da lavoro consistente in un’entrata di circa 7000 euro/anno. Nel tempo libero frequenta il locale golf club, ove si reca per praticare tale sport (relazione UEPE dd. 05.02.08). Le forze dell’ordine, pur riferendo di una recente segnalazione per  bancarotta  fraudolenta  nel 2007 (nota CC Torino dd. 11.01.08) riferiscono che il soggetto conduce una vita regolare, non frequentando luoghi o soggetti controindicati. Dall’esame del certificato dei carichi pendenti emerge inoltre che l’istante ha procedimenti pendenti per violazione dell’art. 570, c.p. (fatti commessi fino al 2002), per i quali è già stato condannato in prime cure – tra l’altro – anche al risarcimento del danno nei confronti della parte offesa; ed ancora per la medesima violazione per fatti commessi dal 2002 al 2006. Compulsata in merito a tali fatti, la difesa all’odierna udienza ha dichiarato che il proprio assistito non è in grado, a motivo delle disagiate condizioni economiche, di risarcire il danno alla persona offesa, rendendosi peraltro disponibile ad effettuare attività riparativa nelle forme del  volontariato o in altra equivalente.
  2. Il quadro complessivo si connota, sulla base della sopra richiamata istruttoria, per una situazione ancora in divenire sotto il profilo del quadro penale, poiché alla condanna attualmente in esecuzione fanno corona ulteriori procedimenti penali per fatti analoghi, che in definitiva si concentrano su violazioni in materia di alimenti, commesse in danno dell’ ex- coniuge. Per tali tipologie di reato, il soggetto presenta un quadro di recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, seppure non ancora ritenuta in condanne passate in giudicato, ma presente nella contestazione della pubblica accusa, come emerge dall’esame del certificato dei carichi pendenti. Emerge, inoltre, l’assoluto disinteresse per le ragioni della vittima, che già in prime cure ha ottenuto una provvisionale di circa 1000 euro, importo che il condannato non ha saldato neppure in minima parte. Rispetto ai reati commessi, emerge inoltre che l’istante non ha avviato un percorso di revisione critica neppure embrionale, poiché ha dichiarato agli assistenti sociali di sentirsi vittima di un sistema e di essere stato ingiustamente condannato (relazione UEPE dd. 05.02.08). Peraltro, la condotta successiva ai reati pare connotata dalla tendenza a non adempiere alle obbligazioni civili, laddove nella relazione degli assistenti sociali è adombrata la circostanza che il soggetto non avrebbe saldato il costo di alcuni interventi di manutenzione effettuati nell’appartamento del paese ove attualmente dimora. Gli stessi operatori concludono nel senso di considerare il soggetto persona sfuggevole, refrattaria ad ogni autocritica o approfondimento del proprio vissuto personale.
  3. A fronte dei dati istruttori sopra richiamati, il Tribunale non ritiene, nella fattispecie, consentito esprimere una prognosi positiva circa la possibilità che le misure alternative richieste possano efficacemente elidere il pericolo di recidiva, e contribuire al reinserimento sociale dell’interessato. La condotta successiva alla commissione dei reati per i quali ha subito la condanna attualmente in esecuzione, è infatti connotata dalla reiterazione di condotte analoghe a quelle di rilievo penale già giudicate. Pur potendo contare su una situazione non certamente connotata da assoluta indigenza, tenuto anche conto della disponibilità di un alloggio e del sostegno economico che da più parti riceve, il soggetto non ha minimamente adempiuto ai propri obblighi nei confronti della vittima dei reati di cui all’art. 570, c.p., né ha in alcun modo dimostrato di essere consapevole del disvalore sociale delle proprie condotte e della necessità di conformarsi al rispetto della legge e delle regole di civile convivenza. Con riferimento al profilo afferente al mancato risarcimento del danno da reato, con una importante sentenza, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato il principio che il tribunale di sorveglianza può legittimamente fondare il rigetto della richiesta di ammissione alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti del condannato che, senza giustificato motivo, non sia disponibile a risarcire la vittima del reato dei danni arrecatile, non rilevando che il risarcimento dei danni non sia previsto dalla norma come condizione per la concessione della misura alternativa (Sez. I, 25 ottobre 2007, n. 39474, Rv. 237740, Arnesano, in CED Cass. Nello stesso senso, Sez. I, 9 luglio 2001, n. 30785, Rv. 19606,  *******, in Ced Cass.; Sez. I, 17giugno 1998, n. 3572, **********, in Ced Cass.). La pronuncia richiamata, alla quale il Tribunale aderisce, ha, invero, stabilito, incontestato che il risarcimento dei danni non è espressamente previsto dall’art. 47, ord. penit., quale condizione per la concessione della misura alternativa, che l’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima del reato dei danni arrecatile costituisce elemento di segno negativo legittimamente valutabile dal tribunale per negare l’affidamento in prova al servizio sociale. Non si tratta, secondo tale impostazione, di imporre, quale condicio sine qua non per la concessione del beneficio all’interessato, la prestazione risarcitoria, bensì di valutare le conseguenze dell’atteggiamento di diniego nei confronti di tale prospettiva manifestato dal condannato antecedentemente all’udienza sul piano dell’emenda del reo. La norma su cui fa perno la quaestio dell’onere riparativo correlato all’affidamento in prova al servizio sociale è costituita dall’art. 47, comma 7, ord. penit., che impone – come è noto – al giudice di inserire, nelle prescrizioni a corredo della misura, l’obbligo per il condannato di adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del reato.
La genericità con la quale la disposizione è stata formulata ha originato notevoli difficoltà interpretative: oltre alla già accennata questione se la dizione normativa si riferisca al risarcimento del danno in senso proprio, o attenga piuttosto a profili correlati – sia pure lato sensu– alla c.d. “giustizia riparativa” che trova spazio successivamente alla fase del giudizio; è altresì controverso se detta attività debba obbligatoriamente indirizzarsi nei confronti della persona offesa, ovvero possa effettuarsi eventualmente attraverso modalità e forme surrogatorie, con prestazioni in favore di associazioni o istituzioni benefiche.
 Ma la questione più complessa e delicata per le sue concrete implicazioni attiene al dubbio se l’attività riparativa possa legittimamente essere pretesa quale adempimento preliminare rispetto alla concessione della misura e quale peso essa debba avere nella ponderazione del giudizio sulla meritevolezza del condannato ai fini dell’ammissione al beneficio.
 La chiave di lettura che consente di decodificare il contenuto precettivo della disposizione sopra citata si rinviene nel richiamo all’obiettivo della rieducazione del condannato, che, sancisce la Costituzione (art. 27, comma 3, Cost), incarna la finalità che giustifica, eticamente e giuridicamente, la concreta applicazione della sanzione penale al reo.
La disciplina della fase dell’esecuzione penale si è sviluppata lungo tali coordinate costituzionali, valorizzando i profili maggiormente legati alla concezione rieducativa della pena, con la – conseguente – preminente e quasi esclusiva attenzione del legislatore al “trattamento”dei condannati orientato al “recupero” della persona che ha commesso un reato alle regole della civile coesistenza. Rimane quindi estranea a tale prospettiva il profilo della giustizia riparativa, che solo in tempi assai recenti e sulla scia di istanze promanati dalla società civile – e riprese in opinioni dottrinali – ha trovato ingresso in decisioni giurisprudenziali che hanno valorizzato il momento riparativo o più esattamente risarcitorio/restitutorio della pena, inteso quale onere di attivazione del condannato al fine della riparazione del danno generato dal reato, attraverso azioni in favore della vittima del reato, sia essa una persona singola ovvero la società civile intesa nel suo complesso. La giurisprudenza di alcuni tribunali di sorveglianza ha, invero, mosso – in seguito ai processi collegati al fenomeno di “tangentopoli” – i primi, sperimentali passi nella convergente direzione di recuperare, attraverso i limitati strumenti normativi a disposizione,   il   profilo  riparativo  della  pena,  con  lo  scopo  di  evitare  che la concessione di misure alternative ai condannati per reati contro la P.A., qualora risultassero prive di qualsivoglia contenuto concretamente risarcitorio, snaturasse completamente la funzione della risposta penale al fenomeno corruttivo.
La richiamata disposizione di cui all’art. 47,comma 7, ord. penit., alla luce della sua collocazione in seno all’Ordinamento penitenziario, implica che si tratta della previsione di oneri risarcitori prescritti al condannato non già – in un’ottica di giustizia riparativa – quale ristoro dell’equilibrio di quell’ordinata convivenza sociale che egli ha violato con la commissione del reato; né di premio per una risocializzazione già positivamente completata, bensì quale estrinsecazione della volontà del reo di impegnarsi nel pieno reinserimento nella compagine civile, quale manifestazione dell’avviato percorso di risocializzazione.
La giurisprudenza è coerente con l’impostazione ispirata al “modello rieducativo della pena”, ritenendo che le prescrizioni imposte all’atto dell’affidamento in prova al servizio sociale non hanno una loro autonomia concettuale, ma fanno parte del giudizio prognostico che deve esprimere il tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione del condannato alla misura alternativa, le cui finalità rieducative e di prevenzione della recidiva, possono essere perseguite anche attraverso le prescrizioni stesse. In altri termini, le prescrizioni dell’affidamento al servizio sociale, sono identificate dalla suprema Corte quali elementi coessenziali alla concreta efficacia rieducativa della misura alternativa, non già espressione di un’autonoma finalità riparativa della medesima (o, addirittura, quali ulteriori forme di “sanzione” a fini larvatamente retribuzionistici).
 Tale consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità si fonda sull’assunto che, in base all’espresso disposto di cui all’art. 47, comma 2, dell’Ordinamento Penitenziario, l’idoneità dell’affidamento in prova al servizio sociale a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di reiterazione di condotte criminose deve essere valutata tenendo anche conto della efficacia riconoscibile, in ogni singola fattispecie, alle prescrizioni che, in base al comma quinto del medesimo articolo, debbono accompagnare l’applicazione della misura in questione.
 La ragionevolezza, o meno, del giudizio positivo formulato dal tribunale di sorveglianza in ordine alla sussistenza di detta idoneità della misura alternativa è, dunque, in funzione – secondo la Cassazione – anche della natura delle prescrizioni medesime, dovendosi in linea di massima ritenere che quanto maggiore sia il numero e la rigidità di queste tanto più quel giudizio possa essere considerato plausibile (Sez. I, 14 ottobre 1992, n. 4047, P.G. in proc. *****, in Ced Cass.).
 La dottrina maggioritaria condivide l’orientamento espresso dalla Corte, pur partendo dalla diversa premessa che la previsione relativa alle prescrizioni dell’affidamento in prova è soggetta ai principi di legalità e tassatività, e che un’attenuazione di quest’ultimo principio potrebbe ammettersi soltanto, ex art. 27,comma 3, Cost., in quanto le prescrizioni siano funzionali all’assistenza e al reinserimento del reo, non già al controllo o ad una maggiore afflittività della misura.
  1. In conclusione, alla luce del principio, affermato dalla più recente giurisprudenza della Cassazione, a cui mente al tribunale di sorveglianza resta attribuita l’apprezzamento discrezionale – in sede di concessione della misura – sulla circostanza dell’avvenuto (o del mancato) risarcimento del danno causato alla vittima, quale fatto sintomatico rispettivamente di un avviato (o carente) ravvedimento della persona condannata, al fine del complessivo giudizio prognostico in ordine alla capacità delle misure alternative richieste ad elidere il pericolo di recidiva,  il  Tribunale  ritiene  che  nella  fattispecie,  l’atteggiamento  di
         rifiuto del soggetto a procedere al ristoro almeno parziale del danno da reato non sia giustificato dalle asserite disagiate condizioni economiche.
Tale elemento si salda con il dato negativo derivante dall’esame della condotta complessiva, connotata da ulteriori pendenze giudiziarie per i medesimi reati per i quali l’istante ha già subito condanna, e con la carente revisione critica, neppure abbozzata dall’interessato. In tali condizioni, il Collegio ritiene che le misure richieste non garantirebbero dalla reiterazione di condotte criminose analoghe a quelle che hanno già interessato il condannato, né che le dette misure possano incidere significativamente sulla personalità dell’istante, favorendone il reinserimento sociale.
 
P.Q.M.
 
VISTI gli Artt. 47, 47-ter della Legge 26.7.1975, n. 354, 677 e segg. del c.p.p.;
 
R E S P I N G E
 
le istanze di affidamento in prova al Servizio Sociale e di detenzione domiciliare formulate da V. C. P.
 
Torino, così deciso il   12 marzo 2008 .      

Ordinanza

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