Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Affidamento in prova al servizio sociale – Condannato per reati sessuali – Prognosi di non recidiva – Necessità.

Ordinanza 03/04/08
Scarica PDF Stampa
all’udienza del 12 marzo 2008
 
nel procedimento di sorveglianza relativo alla richiesta di 
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE    
DETENZIONE DOMICILIARE
 
promosso da        B. L. D.
nato a          il    
detenuto Casa Circondariale    BIELLA;       
in  relazione  alla  pena di cui a:    Sent. GIP Trib. Milano 23.09.2005 (n. SIEP 2005/6122 Proc. Rep. Trib. Milano);
difeso   da Avv.to      – Foro di MILANO;                                                                                                                                                                                                                                    
Visto il parere    come da verbale ______del P.G.;
Visti  gli atti del  procedimento di sorveglianza sopra specificato;
 
O S S E R V A
 
1. B. L., condannato alla pena di anni 5 di reclusione per i delitti di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater, c.p.) e detenzione di materiale pedopornografico, ha formulato istanza per l’applicazione in via principale dell’affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata, della detenzione domiciliare disciplinata dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. Deve preliminarmente essere rilevato che sull’istanza subordinata non vi è luogo a provvedere per intervenuta rinuncia di parte raccolta a verbale.
2. Quanto all’istanza svolta in via principale, il Tribunale non ritiene possa, allo stato, essere accolta. Il tribunale richiama, in via preliminare, l’insegnamento portato secondo il costante orientamento della Suprema Corte, a cui mente non esiste, nel nostro ordinamento giuridico, una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno condannato ma, al contrario, devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente ritenere che la misura alternativa si mostri adeguata in relazione agli obiettivi di rieducazione e di prevenzione propri degli istituti del diritto penitenziario attivati.
               La Corte di Cassazione ha inoltre affermato che presupposto essenziale sempre per l’ammissione a forme di esecuzione extramuraria è l’assenza o la ridotta pericolosità sociale del richiedente.
            Il Supremo Collegio ha pertanto stabilito che i parametri cui il Tribunale deve fare riferimento per la valutazione di tale presupposto, non sono soltanto l’osservazione intramuraria (per l’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47, comma 1, Ord.pen.), o il comportamento serbato dal soggetto in libertà (per l’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47, comma 3, Ord.pen.), ma anche quelli normativi indicati dagli artt. 133 e 2O3, c.p. (Cass., 24.3.1994 n. 1423).
Ancor più recentemente si è espressa la giurisprudenza compiendo un ulteriore approfondimento dei profili valutativi inerenti alla concessione delle misure alternative, e dell’affidamento in prova al servizio sociale in particolare, spostando più in avanti il limite di tale giudizio valutativo, che coincide con un esame globale, complessivo della personalità del condannato.
Come si esprime efficacemente il Giudice di legittimità , infatti, “ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale, i riferimenti alla gravità del reato commesso o ai precedenti penali e giudiziari del condannato o al comportamento da lui tenuto prima o dopo la custodia cautelare ben possono essere utilizzati come elementi che concorrono alla formazione del convincimento circa la praticabilità della misura alternativa. Ne consegue che il mantenimento di una condotta positiva, anche in ambiente libero, non è di per sè determinante, soprattutto ove la condanna in espiazione sia stata inflitta – come nella fattispecie- per reati di obiettiva gravità e sia inadeguato il periodo di carcerazione sofferto, ma deve essere valutato nell’ambito di un giudizio globale di tutti gli elementi emersi dalle indagini esperite e dalle informazioni assunte, che tenga anche conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento e, conseguentemente, dell’eventuale previa esperienza di permessi-premio” (Cass. I, n. 15064 dd. 06/03/2003 Cc.  (dep. 31/03/2003 ) Rv. 224029,Chiara, CED).
            3. Alla luce dei principi di diritto sopra sinteticamente richiamati va valutato il caso di specie, le cui connotazioni, quali emergono dal quadro istruttorio acquisito, non consentono ancora di ritenere concedibile la misura alternativa richiesta in principalità. Dall’esame degli atti emerge, anzitutto, che il soggetto ha subito condanna per gravi reati di particolare allarme sociale.
Tale rilevante elemento di pericolosità sociale deve essere adeguatamente ponderato con i dati del percorso di rieducazione desunti dagli atti dell’osservazione penitenziaria, dai quali emerge un quadro caratterizzato dalla regolarità della condotta inframuraria, dalla adesione al trattamento penitenziario e da un’iniziale percorso di revisione critica, evincibile non soltanto dalla corretta gestione dell’esperienza detentiva, ma altresì dalla positiva sperimentazione nel corso di permessi-premio, fruiti al duplice scopo di coltivare i propri interessi affettivi presso i genitori, e di frequentare il centro di mediazione sociale e penale di Milano, nel quadro di un progetto ispirato a finalità di giustizia riparativa che si configura come ulteriore elemento di segno positivo nella fattispecie, in ordine alle possibilità di concreto recupero sociale dell’interessato. Il condannato ha anche provveduto al risarcimento del danno patito dalla vittima del reato, costituitasi parte civile.
               Il quadro delle risorse esterne consente di non escludere la possibilità di recupero sociale, tenuto conto che il soggetto sarà ospitato dai genitori, con modalità già positivamente sperimentate nel corso dell’esperienza dei permessi-premio.
            Il Tribunale osserva, tuttavia, che, dai dati dell’osservazione, emerge che il percorso di revisione critica del soggetto è appena avviato e, in particolare, è ancora nella fase della c.d. consapevolizzazione rispetto al disvalore sociale dei delitti commessi. Sotto tale profilo, alla luce della considerazione che, sulla base di massima di esperienza giudiziaria, i condannati per tale tipologia di delitti tende inevitabilmente a recidivare qualora  il  problema  dell’eziologia  e  della  compulsione  alla commissione di tali delitti a sfondo sessuale non sia adeguatamente affrontato e rimosso, il Collegio valuta positivamente il percorso avviato e in particolare il progetto avviato presso il centro di mediazione penale di Milano, ove l’interessato si reca nel corso dei permessi-premio.
               Ciò che pare, nel caso di specie, ancora necessario perché sia possibile sciogliere in modo definitivo e ragionevolmente tranquillante una prognosi di non recidiva e di efficacia reale della misura di cui all’art. 47, Ord.pen., è il consolidamento del percorso di revisione, che allo stato è appena in fieri, e che potrà essere confermato attraverso un ulteriore periodo di sperimentazione attraverso l’esperienza dei permessi premio e la continuazione del cammino iniziato presso il centro di mediazione penale di Milano. Giova, invero, ribadire che, considerata la tipologia dei delitti commessi, tale profilo dell’adesione trattamentale assume decisivo rilievo, poiché, per acquisita massima d’esperienza, nei casi in cui il trattamento non riesca a incidere significativamente sulla rivisitazione del delitto in chiave di pieno riconoscimento della responsabilità e del disvalore del fatto commesso, il rischio di recidiva è elevato.
                   Nel ponderato giudizio in ordine alla compatibilità dell’attuale pericolosità sociale del soggetto con l’accesso alle misure alternative e sulla sussistenza delle condizioni per un graduale reinserimento del condannato nella società libera il Tribunale ritiene pertanto, allo stato, ancora prematuro esprimere un giudizio positivo, perchè, a fronte del quadro anamnestico sopra riportato i dati positivi sopra richiamati, inerenti alla condotta penitenziaria, e la positiva fruizione dei permessi premio, nonché l’iniziale percorso di revisione realizzato dal condannato non si ritengono ancora sufficienti a fare ragionevolmente far ritenere che la misura richiesta in via principale possa dimostrarsi idonea ad evitare pericolo di recidiva e al contempo una reale rieducazione del soggetto.
               Per tali motivi, allo stato, il Tribunale ritiene l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ancora prematura di tal che la domanda non può essere accolta.
 
P. Q. M.
 
VISTI gli artt. 47 e 47-ter O.P., 677 e segg. c.p.p.;
 
R E S P I N G E
 
l’istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale.
 
DICHIARA   N.L.P.
 
sull’istanza di detenzione domiciliare.
 
Torino, così deciso in data   12 marzo 2008                            
 
 

Ordinanza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento