Ordinanza di assegnazione notificata al terzo. Il regime delle spese

In punto di diritto all’ordinanza di assegnazione notificata dal creditore al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 11 dicembre 2017, n. 29605, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Corte d’appello di Roma.

La vicenda

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che TIZIO notificò alla Banca S.p.a., unitamente all’atto di precetto relativo alle spese successivamente maturate, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che assegnava a TIZIO il credito del Comune di Roma nei confronti di BANCA.

Quest’ultima corrispose soltanto le sorte indicata nell’ordinanza e, a fronte dell’esecuzione promossa da TIZIO, propose opposizione all’esecuzione.

Il Giudice di Pace di Roma accolse l’opposizione, condannando l’esecutante al rimborso delle spese processuali.

Avverso detta sentenza TIZIO propose appello che venne rigettato, con sentenza del 2016 dalla Corte d’appello di Roma, con condanna dell’appellante al rimborso delle spese processuali.

Osservò la Corte territoriale che il creditore avrebbe dovuto dapprima procedere alla notificazione dell’ordinanza ed in caso di inadempimento del terzo avrebbe potuto provvedere alla notifica dell’atto di precetto, con l’aggravio di spese a carico del terzo pignorato.

Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione TIZIO sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

I motivi di ricorso

Per quanto è qui di interesse, con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 553 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ..

Osserva il ricorrente, richiamando Corte di Cassazione n. 9390 del 2016, in base alla quale l’ordinanza ai sensi dell’art. 553 costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo, che il terzo pignorato, dopo il deposito dell’ordinanza di assegnazione, diventa debitore in proprio nei confronti del creditore procedente, il quale ha così pieno diritto di notificargli l’atto di precetto e che, seguendo la sentenza impugnata, si dovrebbe presupporre l’esistenza di una particolare tipologia di titoli esecutivi, la cui efficacia insorgerebbe solo dopo l’attivazione di una richiesta in via stragiudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione, mediante la citata ordinanza n. 29605/2017 ha ritenuto il motivo infondato ed ha rigettato il ricorso.

Sul punto la Suprema Corte precisa i principi di diritto affermati da Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza 10 maggio 2016, n. 9390:

L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.

Corollari di tale principio sono i seguenti principi:

Il creditore procedente potrà comunicare l’ordinanza di assegnazione al terzo ovvero potrà notificargli lo stesso provvedimento in forma esecutiva ma, in tale seconda eventualità, non potrà essere contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il disposto dell’art. 479, comma 3, c.p.c..

Se l’ordinanza di assegnazione viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente.

Il corrispondente vizio del precetto, per la parte in cui sono pretese tali spese, può essere fatto valere mediante opposizione all’esecuzione, in quanto si contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente per il rimborso delle somme autoliquidate nel precetto.

In tal senso Corte di Cassazione, n. 11493 del 2015 “L’ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell’esecuzione all’esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest’ultimo si avvale dell’opposizione all’esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto”

Più di recente Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza 24 maggio 2017, n. 13112 ha affermato che l’ordinanza di assegnazione, costituendo titolo esecutivo nei confronti del terzo (in tal senso Corte di Cassazione, n. 30457 del 2011), può essere notificata unitamente al precetto, ma se nella stessa viene fissato un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, perché superflue ed in quanto il credito, se ancora sussistente, non era eseguibile al momento del precetto.

Diversamente opinando si verrebbe a gravare il terzo pignorato di un ingiustificato aggravio di spese, privandolo della possibilità, coessenziale alla funzione stessa del termine per adempiere di venti giorni tra l’emissione del titolo esecutivo e la notifica del precetto, di adempiere spontaneamente alla propria obbligazione senza sostenere ulteriori oneri.

Leggi la sentenza: Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza del 11 dicembre 2017, n. 29605

 

 

Avv. Mancusi Amilcare

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