Ordinanza di correzione errore materiale: la revisione è libera?

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L’ordinanza di correzione dell’errore materiale è liberamente rivedibile dal giudice che l’ha pronunciata? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 33242 del 4-04-2024

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Indice

1. La questione: procedura della correzione dell’errore materiale


Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva la correzione di un errore materiale.
Ciò posto, avverso questa decisione la difesa ricorreva per Cassazione, deducendo, con un unico motivo, nullità dell’ordinanza per abnormità dell’atto e della procedura seguita, nonché per violazione di legge in relazione all’inosservanza di norme previste a pena di inammissibilità e per vizio di motivazione quanto agli artt. 649, 666, comma 2, e 130 cod. proc. pen.. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


Per quello che rileva in questa sede, il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto infondato, richiamava quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’«ordinanza di correzione dell’errore materiale, una volta adottata, non è liberamente rivedibile dal giudice che l’ha pronunciata, restando viceversa assoggettata a ricorso ordinario per cassazione, ai sensi del comma 7, dell’art. 127, cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni stabilito dall’art. 585, comma 1, lett. a), del codice di rito, anche nel caso in cui si ritenga l’abnormità della correzione» (Sez. 1, n. 11238 del 21/02/2020).

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3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se l’ordinanza di correzione dell’errore materiale è liberamente rivedibile dal giudice che l’ha pronunciata.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che, una volta adottata, l’ordinanza di correzione dell’errore materiale non è liberamente rivedibile dal giudice, potendo essere solo soggetta a Cassazione,
È dunque sconsigliabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, chiedere al giudice che l’ha emessa una modifica di un’ordinanza di correzione errore materiale, dovendosi per forza di cose ricorrere per Cassazione.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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