Con la decisione n°426/2018, il T.A.R. Campania- Salerno , tra i vari motivi di ricorso, ha attribuito carattere dirimente, con assorbimento delle altre censure , ai motivi di impugnazione relativi alla violazione dell’art. 3 della L.n. 241/90 e all’eccesso di potere, per difetto d’adeguata motivazione, non ritenendo sufficientemente motivato il diniego opposto contenente, quale sua unica giustificazione, l’anodina frase: “Si è determinato che il manufatto abusivamente realizzato è in contrasto con le disposizioni contenute nelle normative edilizie vigenti”.
L’espressione adoperata dall’Amministrazione , per la sua assoluta genericità, è stata ritenuta dal Giudice amministrativo radicalmente inidonea a dare contezza delle effettive ragioni, per le quali il Comune ha ritenuto di non accogliere l’istanza, presentata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 37 del D. P. R. 380/2001, con la conseguente menomazione del loro diritto di difesa in giudizio.
Secondo giurisprudenza costante, sono da ritenersi illegittimi l’ordinanza di demolizione e il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria privi di una motivazione esauriente, in quanto i provvedimenti negativi in materia edilizia, sia pure a natura vincolata, devono essere motivati in modo esauriente, nel rispetto dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, in modo da rendere palese al destinatario, prima, e al Giudice, poi, l’iter logico – giuridico seguito dall’Amministrazione procedente.
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