(Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione dott. Savino Gambatesa, resa in data 20.04.2020)
Il Tribunale di Bari giudica come imprescindibile la formalità della notificazione del titolo ai fini della decorrenza del termine per la proposizione, da parte del debitor debitoris, dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., co. 2, c.p.c..
Si tratta comunque dell’unico rimedio esperibile dal terzo avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., ove viziata da errore di interpretazione sul contenuto della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
Articolo
Secondo il Tribunale di Bari, Sezione Mobiliare Civile (Ordinanza del Giudice dell’Esecuzione Savino Gambatesa, resa in data 20.04.2020), il dies a quo per il computo dei 20 giorni di cui all’art. 617, comma 2, c.p.c., previsti dal legislatore quale termine di decadenza per l’introduzione dell’azione di opposizione agli atti esecutivi, decorre dalla “formale notifica della ordinanza al terzo e non dalla comunicazione di cancelleria”.
Il Tribunale, così aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione sul tema, chiarisce ancora che “il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è l’unico esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c, non solo quando si contestano vizi formali suoi, o degli atti che l’anno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l’interpretazione che il giudice dell’esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo anche quanto alla entità ed esigibilità del credito”.
Dies a quo e formalità della notifica
Il termine di decadenza prescritto dall’articolo 617, comma 2, c.p.c., secondo la decisione del Giudice dell’Esecuzione barese qui in commento, decorre, per il terzo pignorato, custode delle somme assegnate, dalla formale notifica dell’ordinanza di assegnazione del credito che si assume viziata, essendo inidonea a tal fine qualsivoglia diversa modalità di comunicazione del creditore, volta ad escutere presso il terzo il pagamento del credito fatto valere in executivis.
Nella questione all’esame del Tribunale di Bari il terzo pignorato aveva proposto opposizione all’ordinanza di assegnazione di somme dallo stesso custodite in favore del creditore assegnatario nel termine di 20 giorni dalla formale notifica di quest’ultima.
Nell’opposizione il debitor debitoris aveva contestato che il Giudice dell’Esecuzione, nel pronunciare la ridetta ordinanza, avesse commesso un errore interpretativo nella lettura della dichiarazione resa dal terzo ex art. 547 c.p.c., considerando la stessa positiva nonostante fosse di evidente contenuto negativo (come poi documentato e dimostrato ulteriormente nel corso del giudizio).
Il creditore assegnatario, costituitosi nel giudizio di opposizione, ne aveva tuttavia eccepito la tardività, ritenendo spirato il termine di decadenza per l’azione imposto dall’articolo 617 comma 2 c.p.c. che avrebbe avuto il suo inizio, a dire dell’opposto, a decorrere dalla data dell’avviso bonario di pagamento e non già da quella della successiva notifica del titolo.
Infatti il creditore in executivis, in un primo momento, aveva portato a conoscenza del terzo pignorato l’ordinanza di assegnazione del credito emessa in suo favore, mediante la trasmissione di un avviso bonario teso ad ottenere lo spontaneo adempimento da parte debitor debitoris dell’ordine contenuto nella stessa.
All’avviso bonario, trasmetto tramite posta certificata all’indirizzo pec del terzo, era stata allegata la copia del provvedimento del G.E., come comunicato al creditore assegnatario dalla Cancelleria del Tribunale.
Solo successivamente all’invio, rimasto primo d’esito, del ridetto avviso bonario di pagamento il creditore aveva, dunque, proceduto alla formale notifica, all’indirizzo pec al terzo pignorato, della ordinanza in forma esecutiva.
Orbene il Giudice dell’Esecuzione barese, nel concludere la fase sommaria del giudizio di opposizione introdotto dal terzo, con la decisione in commento, giudica tempestiva l’azione di quest’ultimo, individuando il dies a quo per la decorrenza del termine di 20 giorni entro il quale è proponibile l’opposizione alla ordinanza di assegnazione del credito, solo nella data della formale notifica del titolo esecutivo e non anche in quella dell’avviso bonario, quand’anche esso rechi in allegato, come nel caso deciso, una copia dell’ordinanza trasmessa al creditore dalla Cancelleria del Tribunale.
La questione non è di poco conto se solo si consideri che, la Suprema Corte di Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 06 Marzo 2018, n. 5172 (Est. De Stefano), decidendo sulla nullità della comunicazione del provvedimento del Giudice dell’Esecuzione eseguita dalla Cancelleria – avvenuta senza la trasmissione del testo integrale della decisione comprensivo del dispositivo e della motivazione (e pertanto in violazione dell’art. 45, comma 4, disp. att. c.p.c.)- ne ha ammesso la sanatoria per raggiungimento dello scopo, “anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, qualora l’oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell’esecuzione potenzialmente pregiudizievole”.
Il riferimento, nella decisione della Suprema Corte, al “termine per la proposizione della opposizione agli atti esecutivi” ha, infatti, aperto, negli ultimi anni, un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza circa l’esatta individuazione del dies a quo del termine di cui all’articolo 617, comma 2, c.p.c. ai fini della proponibilità dell’azione.
A sollecitare il dibattito la già mutata posizione sul tema della giurisprudenza di legittimità per la quale sarebbe sufficiente, ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art. 617 c.p.c., la conoscenza anche solo di fatto dell’atto da opporre (Cass. 31/10/2017, n. 25861; Cass. ord. 27/07/2017, n. 18723; Cass. 22/12/2015, n. 25743; Cass. 25110 del 2015; Cass. 31/08/2015, n. 17306; Cass. 30/12/2014, n. 27553; Cass. 13/11/2014, n. 12881; Cass. 28/09/2012, n. 16529; Cass. 09/05/2012, n. 7051; Cass. 13/05/2010, n. 11597; Cass. 17/03/2010, n. 6487; Cass. 30/04/2009, n. 10099), rispetto alla più rigorosa precedente interpretazione della norma processuale di cui all’articolo citato, che riconosceva, invece, come necessaria la conoscenza legale del provvedimento del Giudice dell’Esecuzione (tra le ultime in tal senso, v. Cass. 16/04/2009, n. 9018).
La Corte di Cassazione motiva la conclusione raggiunta con la decisione n. 5172/2018 chiarendo che è “lo stesso tenore dell’art. 617, comma 2, cod. proc. civ. ad indicare che, decorrendo il termine decadenziale dal giorno in cui l’atto esecutivo da opporre è stato compiuto, rileva quest’ultimo nella sua oggettiva esistenza e non alcuna altra attività successiva, se prevista dalla norma processuale, che abbia lo scopo di portare a conoscenza di un determinato soggetto del processo esecutivo la venuta ad esistenza di quell’atto ed il suo contenuto”.
Sennonché l’incontestabile principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione attribuisce alla comunicazione di Cancelleria (e solo a questa), ancorchè non redatta secondo i criteri di cui all’articolo 45 comma 4, disp. att. c.p.c, l’idoneità ad integrare la conoscenza del provvedimento da opporre con riguardo ai soli destinatari di tale comunicazione e, pertanto, alle sole parti del processo esecutivo. Rispetto alle parti in senso processuale del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, la comunicazione di Cancelleria, quand’anche incompleta, secondo la prospettazione della Suprema Corte, può determinare una conoscenza idonea a consentire il pieno esercizio dell’azione oppositiva ex art. 617 c.p.c..
La regula iuris è, tuttavia, non passibile di automatica applicazione con riferimento alla diversa posizione del terzo pignorato che, fino al momento della pronuncia dell’ordinanza di assegnazione (artt. 547 e 548 c.p.c.) o di accertamento sommario del suo obbligo (art. 549 c.p.c) non è parte del processo esecutivo e, dunque, non è destinatario di alcuna comunicazione da parte della Cancelleria del Tribunale relativa a quest’ultimo.
L’ordinanza di assegnazione di un credito costituisce l’atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione al quale il terzo, sino a quando venga messo a conoscenza della ridetta ordinanza, è del tutto estraneo.
Sul punto è la stessa III sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9390 dell’11.05.2016 (Est. Giuseppina Luciana Barreca) a concludere che “In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553, cod. proc. civ., assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione”.
E allora id est dei principi affermati dalla Corte di Cassazione relativi alla idoneità, anche ai fini della decorrenza del termine per la proposizione dell’azione ex art. 617, comma 2, c.p.c., della mera conoscenza di fatto del provvedimento da opporre con riguardo al terzo che non è fra i destinatari della comunicazione di cancelleria del ridetto provvedimento?
In effetti il terzo custode della somma pignorata, potrà venire a conoscenza della ordinanza di assegnazione delle somme solo a cura di chi vi abbia interesse e pertanto del creditore.
Ebbene in tal caso, secondo le conclusioni del Tribunale barese, nei confronti del terzo opponente il dies a quo di cui all’articolo 617 comma 2 c.p.c. inizia a decorrere utilmente solo dalla data di formale notifica del provvedimento del G.E. e ciò in quanto, proprio nei confronti del terzo, sino a quel momento estraneo al processo esecutivo, nessun’altra forma di comunicazione può essere ritenuta idonea ad integrare una piena conoscenza del provvedimento da opporre.
D‘altronde la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5172/2018, pur riferendosi alla comunicazione di Cancelleria, ammette che debba, comunque, restare esclusa “l’idoneità all’attivazione del termine decadenziale” allorquando “la comunicazione non integrale o nulla abbia un contenuto concreto di obiettiva ambiguità o non significatività, ad esempio perché limitato all’avviso del deposito di un provvedimento non meglio specificato, il cui contenuto ed il tenore del cui dispositivo vengano completamente taciuti od omessi”.
Dunque anche la comunicazione di Cancelleria, per essere considerata idonea ad integrare in capo a chi ne sia destinatario una conoscenza, quand’anche di fatto, del provvedimento da opporre efficace ai fini che ci occupano, non deve recare imperfezioni tali da incidere “sul regime del dispiegamento dell’opposizione formale ex art. 617 cod. proc. Civ.” impedendone il completo, pieno e consapevole esercizio.
Ebbene, traendo dalla quivi riportata precisazione un principio generale applicabile anche al terzo pignorato e custode delle somme assegnate, rimasto estraneo al processo esecutivo, il Tribunale di Bari, con una operazione che completa il quadro interpretativo sul tema, conclude ritenendo che l’unico momento a decorrere dal quale l’ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c. possa essere considerata “conosciuta” ad ogni effetto dal debitor debitoris è quello della sua formale notifica.
Esclusa la possibilità di ritenere equipollente la comunicazione a pezzo pec del creditore, recante invito ad adempiere alla ordinanza di assegnazione delle somme, alla comunicazione di cancelleria ricevuta dalle parti processuali, la ridetta comunicazione bonaria non può, infatti,garantire la conoscenza della ordinanza di assegnazione, nella sua forma esecutiva e conforme all’originale, conoscenza che, invece, può dirsi perfezionata nei confronti del terzo solo in ragione della formale notifica del titolo.
Ove dovesse considerarsi una comunicazione bonaria, dal tenore meramente informativo e sollecitatorio sufficiente ad integrare, ai fini del decorso del termine per la opposizione ex art. 617 comma 2 c.p.c., la utile conoscenza del provvedimento giudiziale da opporre, sussisterebbe il fondato rischio di opposizioni spiegate avverso provvedimenti diffusi in formati non conformi all’originale e nemmeno di certa esistenza nel mondo giuridico, con evidente effetto pregiudizievole per l’efficace “dispiegamento dell’azione”, che è un effetto scongiurato anche dalla Suprema Corte con la decisione n. 5172/2018.
Peraltro l’ordinanza di assegnazione del credito costituisce titolo esecutivo nel confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione. Sicchè può dirsi che nei confronti del terzo l’ordinanza abbia una efficacia “differita” al momento in cui la stessa viene “portata a conoscenza” di quest’ultimo.
Di talchè solo alla formale notifica del titolo da parte del creditore, con la quale il creditore inizia il recupero coattivo nei confronti del debitor debitoris, può essere riconosciuto pienamente tale effetto, costituendo proprio la notifica un onere formale imposto a garanzia della legittimità della stessa azione esecutiva del creditore assegnatario nei confronti del terzo ignaro.
Di qui il principio affermato dal Tribunale di Bari secondo il quale, in relazione alla specifica posizione del terzo pignorato, il dies a quo di decorrenza del termine di 20 giorni di cui all’articolo 617, comma 2, c.p.c. vada computato avendo riguardo alla data di formale notifica della ordinanza al terzo e non anche da altri tipi di comunicazione da parte del creditore, privi della formalità necessaria ad integrare la piena conoscenza da parte di quest’ultimo.
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Un rimedo esclusivo avverso l’ordinanza di assegnazione del credito
Ma il Tribunale di Bari chiarisce altresì che l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. sia “ l’unico rimedio esperibile avverso l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 5853 cp non solo quando si contestano vizi formali suoi, o degli atti che l’anno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l’interpretazione che il giudice dell’esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo anche quanto alla entità ed esigibilità del credito”
La pronuncia si pone in linea con la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione alla cui stregua: “In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato che si avveda dell’erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. può farla valere mediante opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione del credito emessa ex art. 553 c.p.c., a condizione che abbia tempestivamente emendato, mediante revoca o rettifica, la dichiarazione ritenuta affetta da errore e il giudice dell’esecuzione abbia, ciò non di meno, disposto l’assegnazione” (Corte di Cassazione sezione III, 26.02.2019, n. 5489).
Nel caso all’esame del Tribunale di Bari l’opposizione spiegata dal terzo pignorato aveva ad oggetto non già la erroneità della dichiarazione del terzo ma l’interpretazione datane dal Giudice dell’Esecuzione. Interpretazione che evidentemente viziava l’atto esecutivo a tale cagione opposto.
Orbene, il terzo pignorato potrà spiegare opposizione all’esecuzione, quando intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa (ad esempio, l’avvenuto pagamento del debito nelle mani del creditore procedente), sopravvenuti alla pronuncia dell’ordinanza, oppure intenda contestare che le somme indicate nel precetto siano effettivamente dovute (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015) (e non è il caso che ci occupa); diversamente, ogni qualvolta la contestazione del terzo si rivolga all’ordinanza di assegnazione del credito per farne emergere vizi formali o, come nella fattispecie, l’erroneità in ragione della mala interpretazione del G.E del tenore della propria dichiarazione, quest’ultima dovrà essere impugnata nelle forme della opposizione agli atti esecutivi.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione con recente decisione secondo la quale avendo la ordinanza di assegnazione natura di atto esecutivo “essa va impugnata con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorchè sostanziali, attinenti all’ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi” (Cassazione Civile, sez.III, n. 17663 del 02/07/2019)
E d’altronde è con l’opposizione agli atti esecutivi, qual è l’ordinanza di assegnazione del credito, che si contesta il quomodo dell’esecuzione mentre con l’opposizione all’esecuzione se ne contesta l’an (ovvero il diritto del creditore ad agire in via esecutiva).
L’individuazione dell’opposizione agli atti esecutivi quale unico rimedio per opporre l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c. nella fattispecie all’esame del Tribunale di Bari, deriva dalla qualificazione della ridetta ordinanza quale atto del processo esecutivo, da ultimo solo confermata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia innanzi richiamata, ed ha come presupposto il principio, già affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale: “L’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, nell’espropriazione forzata presso terzi, su istanza di assegnazione del creditore procedente qualifica la dichiarazione resa dal terzo come positiva ed emette il relativo provvedimento di assegnazione rappresenta un atto del processo esecutivo, poiché è assunta nell’ambito dell’attività esecutiva e non di quella di accertamento del credito; ne consegue che detto provvedimento deve essere contestato con l’opposizione agli atti esecutivi, allegando che la dichiarazione era in realtà negativa e che, dunque, mancava il presupposto per l’assegnazione” (Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4578 del 22/02/2008).
In effetti la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 10912 pubblicata il 5 maggio 2017 ha ammesso che il terzo possa impugnare l’ordinanza di assegnazione con l’opposizione agli atti esecutivi:
- quando assuma che il giudice dell’esecuzione abbia malamente interpretato la sua dichiarazione, quanto al contenuto o all’esistenza del debito (Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 25/02/2016);
- quando assuma di avere per mero errore omesso di riferire dell’esistenza di altri pignoramenti sul medesimo credito (Sez. 3, Sentenza n. 3958 del 20/02/2007; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25110 del 14/12/2015, in motivazione);
- quando assuma di avere per mero errore dichiarato un credito d’importo superiore a quello effettivo (Sez. 3, Sentenza n. 21081 del 19/10/2015, in motivazione);
- quando neghi tout court di avere reso una dichiarazione positiva (Sez. 3, Sentenza n. 4578 del 22/02/2008).
Alla luce del breve excursus sin qui delineato, dunque, la decisione del Giudice della Esecuzione del Tribunale di Bari fornisce senz’altro un importante chiarimento sia in relazione ai tempi di esercizio dell’azione ex art. 617, comma 2, c.p.c. che in relazione alle azioni esperibili dal terzo pignorato assoggettato alla esecuzione, così attribuendo nuove garanzie di tutela a quest’ultimo, la cui estraneità al processo esecutivo sino alla ordinanza di assegnazione del credito, generando una fisiologica asimmetria informativa, non deve costituire un pregiudizio del diritto alla difesa tutelato dall’articolo 24 della Carta Costituzionale.
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