L’Ordinanza nell’ordinamento giuridico italiano -Scheda di Diritto

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Un’ordinanza, nell’ordinamento giuridico italiano è un provvedimento giurisdizionale che il giudice può emanare nell’ambito del processo civile, del processo penale, nel processo amministrativo o nel giudizio costituzionale.

Indice

1. Le caratteristiche dell’ordinanza


Le ordinanze sono rivolte di solito a regolare lo svolgimento del processo senza valenza decisoria, con delle eccezioni, come ad esempio l’ordinanza di convalida di sfratto.
Di solito devono essere brevemente motivate e possono essere successivamente modificate o revocate dal giudice che le ha emanate.
Si possono pronunciare in udienza, risultando dal verbale, o fuori udienza, quando caso sono scritte in calce al verbale o in un foglio separato, datato e firmato dal giudice, o dal Presidente della Corte, nel caso di giudice collegiale.

2. Nel processo amministrativo


Di solito vengono utilizzate anche nel processo nel quale sono presenti pubblici uffici.

3. Nel processo civile


In diritto processuale civile l’ordinanza è uno degli atti che il giudice emana nel corso del procedimento.
Ha di solito contenuto ordinatorio, distinguendosi dalla sentenza che ha contenuto decisorio, ed è tipicamente utilizzata per risolvere questioni procedurali e regolare lo svolgimento del procedimento.
E’ un provvedimento emanato necessariamente durante il contraddittorio tra le parti.
Parziale difformità ha l’ordinanza emessa dal Giudice in ordine alla competenza e che può essere impugnata con specifico mezzo davanti alla Suprema Corte di Cassazione, il regolamento di competenza.
L’ordinanza deve recare motivazione non approfondita ma succinta e può essere revocata (ex art. 134 c.p.c.) fuori dai casi previsti dall’ordinanza revocabile (art. 177 comma 3 c.p.c.).
Alcune ordinanze particolari, introdotte dalle leggi n.353/1990 e n. 534/1995 sono:
L’ordinanza di pagamento delle somme non contestate, le ordinanze di ingiunzione, l’ordinanza successiva alla chiusura dell’istruzione

4. Nel processo penale


Nel diritto processuale penale l’ordinanza può essere adottata dal Giudice in contraddittorio tra le parti.
Si può trattare del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), del Giudice per le Udienze Preliminari (GUP) o del Giudice del Dibattimento, non dal Pubblico Ministero che non è Giudice.
La funzione principale dell’ordinanza è provvedere a seguito di un’istanza di parte o convalidare atti del Pubblico Ministero, ad esempio, quelli che dispongono misure precautelari.
Il codice di procedura penale indica i casi nei quali il provvedimento del Giudice assume la forma dell’ordinanza.
Ad esempio, con ordinanza sono dichiarate inammissibili le istanze e le impugnazioni che mancano dei requisiti di legittimità previsti dalla legge (art. 591 c.p.p.).
Con ordinanza il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) dispone, in seguito all’opposizione alla richiesta di archiviazione depositata dalla parte offesa, e in seguito all’udienza in Camera di Consiglio, l’archiviazione o lo svolgimento di altre indagini.
L’ordinanza deve essere motivata, a pena di nullità.
A differenza della sentenza, non definisce la causa.
Se la legge non stabilisce in modo diverso, l’impugnazione delle ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o del dibattimento deve essere proposta e giudicata insieme a quella della sentenza. Nonostante questo, contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l’impugnazione immediata, indipendentemente da quella della sentenza.
Contro queste ordinanze è sempre consentito il Ricorso per Cassazione

5. Nel giudizio costituzionale


La Corte Costituzionale quando risolve una controversia su un giudizio di legittimità costituzionale delle leggi può emettere una decisione che può assumere sia la forma di una sentenza che la forma di un’ordinanza.
La Corte emette ordinanza sia quando assume un provvedimento interlocutorio, ad esempio restituisce gli atti al giudice perché motivi meglio l’ordinanza di rimessione (ordinanze di restituzione degli atti al giudice a quo), quando respinge la questione senza entrare nel merito, ad esempio quando manca uno dei requisiti necessari, come il fatto che l’atto impugnazione non possiede forza di legge (ordinanze d’inammissibilità), quando la Corte con ordinanza dispone i mezzi di prova che ritenga opportuni, per acquisire notizie e documenti per consentire la decisione della Corte (ordinanze istruttorie), quando dichiara la manifesta infondatezza della questione senza bisogno di verifiche approfondite (ordinanze di manifesta infondatezza).

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Dott.ssa Concas Alessandra

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