Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri 08.11.07, n. 3627

Ordinanza 27/12/07
Il PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata»;
 
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Misure straordinarie per superare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e per assicurare la restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti»;
 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
 
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 dell’8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 dell’11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006, art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, n. 3564 del 9 febbraio 2007, articoli 5, 6 e 11, n. 3569 dell’8 marzo 2007, art. 11, n. 3571 del 13 marzo 2007, n. 3580 del 3 aprile 2007, articoli 11 e 12, n. 3582 del 3 aprile 2007, n. 3584 del 20 aprile 2007, n. 3587 in data 11 maggio 2007, n. 3588 in data 7 marzo 2007, n. 3590 del 23 maggio 2007, n. 3591 del 24 maggio 2007, art. 1, n. 3596 del 15 giugno 2007, n. 3601 del 6 luglio 2007, n. 3603 del 30 luglio 2007, articoli 13 e 19, n. 3604 del 3 agosto 2007 e n. 3605 del 9 agosto 2007;
 
Viste le note del 25 settembre 2007 del commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania;
 
Considerato che le dotazioni impiantistiche per la depurazione dei percolati provenienti dalle discariche e dagli impianti di conferimento dei rifiuti, disponibili sul territorio regionale, presentano gravi carenze nella capacità di trattamento dei volumi prodotti e che tale situazione rischia di aggravarsi con l’approssimarsi della stagione autunnale;
 
Considerata la necessità di garantire il regolare allontanamento dei suddetti percolati, al fine di scongiurare l’insorgere di situazioni di ulteriore criticità nella gestione degli impianti di conferimento dei rifiuti e salvaguardare l’integrità delle matrici ambientali dei siti nei quali sono allocati tali impianti;
 
Ritenuto di dover assicurare il massimo utilizzo delle capacità di trattamento e smaltimento del percolato presso gli impianti di depurazione del sistema regionale, anche mediante l’allestimento di specifici impianti di trattamento del percolato da localizzare presso le discariche ed i siti di stoccaggio dei rifiuti;
 
Sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e di cui alla nota del 25 ottobre 2007;
 
Acquisita l’intesa della regione Campania con nota del 26 ottobre 2007;
 
Dispone:
 
Art. 1.
 
1. Per accelerare il superamento del contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Campania il Commissario delegato, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previste dalle ordinanze di protezione civile citate in premessa provvede in particolare:
 
ad approvare i progetti per la realizzazione di linee specificamente dedicate al trattamento dei percolati provenienti dalle discariche, dagli impianti di selezione del sistema regionale e nell’ambito degli impianti pubblici del servizio idrico integrato; ad autorizzarne la gestione.
 
2. Le iniziative poste in essere ai sensi della presente ordinanza comportano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
 
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine, si intendono favorevoli.
 
4. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale, in qualità di soggetto attuatore, del capo settore del ciclo integrato delle acque della regione Campania.
 
5. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza il commissario delegato si avvale della somma di euro 14.000.000,00 a valere sulla riserva premiale non assegnata alla data del 30 settembre 2006 di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 22 marzo 2006.
 
6. Le risorse di cui al comma 5 sono trasferite, con vincolo di destinazione, direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato.
 
Art. 2.
 
Al fine di consentire il proseguimento delle iniziative necessarie al superamento della situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il commissario delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, e limitatamente alle linee specificatamente dedicate al trattamento di percolati provenienti dal sistema di smaltimento rifiuti, agli articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 118, 120, 121, 124 e 125 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 3.
 
Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 
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