Ordine di esecuzione e rapporto cronologico tra le sanzioni penali e le misure di sicurezza e di prevenzione

Redazione 07/10/04
di Fabio Fiorentin
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L’ordine cronologico di esecuzione delle decisioni penali prevede, secondo un principio generale dell’ordinamento,che l’espiazione delle pene detentive e l’applicazione della custodia cautelare prevalgano sull’attuazione delle misure di sicurezza e di prevenzione.
[1] Costituiscono, pertanto, eccezioni a detto principio generale le disposizioni che prevedono l’applicazione provvisoria di alcune misure di sicurezza detentiva (ricovero in riformatorio giudiziario, in O.P.G. o in C.C.C.).
Per tale ragione, dovendo l’esecuzione della pena prevalere sull’esecuzione della misura di sicurezza,la Cassazione ha stabilito il principio che “ non è di per sè ostativo all’ammissione a misura alternativa alla detenzione la circostanza che l’esecuzione della pena debba essere seguita da misura di sicurezza, anche detentiva, o questa sia già in corso, in quanto, in ogni caso, opera il principio di priorità dell’esecuzione della pena – anche se scontata in regime alternativo – con eventuale sospensione della misura già in atto, salva la valutazione del giudizio di pericolosità sotteso all’applicazione della misura di sicurezza ai fini dell’ammissione alla misura alternativa”.[2]
In applicazione del principio, sopra visto, di successione applicativa delle decisioni penali,è opinione consolidata in giurisprudenza che “l’esecuzione della libertà vigilata, in conseguenza dell’unificazione di più misure di sicurezza della medesima specie, applicate, con sentenze penali di condanna, per fatti commessi in tempi diversi, e’ correttamente disposta, ai sensi degli artt. 211 e 212 cod. proc. pen., dopo che le pene detentive sono state scontate e completamente eseguite, a nulla rilevando i periodi di detenzione a qualsiasi altro titolo sofferti”.[3]
La regola generale sopra vista sconta un’importante eccezione, prevista dall’art.68 della L.24.11.1981,n.689,il quale stabilisce che “l’esecuzione della semidentenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna”ovvero nei casi di arresto, fermo, di cattura o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza”.
Essendo,la norma di cui all’art.68 della L.24.11.1981,n.689,disposizione a carattere eccezionale, essa è di stretta interpretazione, e non può essere estesa oltre i casi espressamente ivi contemplati.
Ne consegue che si applicherà, nel caso di tutte le misure di sicurezza non detentive, il principio generale di prevalenza dell’esecuzione della pena detentiva.
Con riferimento al rapporto di successione cronologica tra misure di sicurezza e misure di prevenzione, la regola generale prevede la previa esecuzione delle misure di sicurezza, comprese, per l’assenza di una norma analoga a quella dell’art.68,L.24.11.1981,n.689, le misure di sicurezza non detentive, quali la libertà vigilata.[4]
In questo senso è orientata la giurisprudenza della Cassazione,secondo la quale “l’art. 10 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 non prevede una assoluta incompatibilità tra la libertà vigilata (o altra misura di sicurezza detentiva) e la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ma pone solo il divieto della loro contemporanea applicazione; divieto che opera solo quando la misura di sicurezza sia già in via di esecuzione”[5].

Con riferimento alla precedenza, sotto il profilo dell’esecuzione, delle misure di sicurezza detentive sulle misure di prevenzione,la Suprema Corte ha affermato il principio che “In materia di misure di sicurezza, l’art. 10 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 per l’ipotesi di concorso tra misura di sicurezza detentiva, o anche della libertà vigilata, e misura di prevenzione della sorveglianza speciale riconosce espressamente la prevalenza della prima sulla seconda disponendo che a questa non possa farsi luogo e, ove pronunziata, ne cessino gli effetti. Analogamente, il successivo art. 12, al terzo comma, stabilendo che l’obbligo di soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata é sottoposta a misura di sicurezza detentiva, riconosce la prevalenza di questa misura anche su quella di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno. Ne consegue che, divenuto definitivo, nelle more del giudizio di prevenzione, il provvedimento applicativo della misura di sicurezza detentiva, devono ritenersi venuti meno gli effetti della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la ragione che il divieto di contemporanea applicazione della misura di sicurezza detentiva e dell’indicata misura di prevenzione, é operante dal momento in cui il provvedimento che ha disposto la misura di sicurezza sia divenuto irrevocabile”.[6]
Con riferimento alla libertà vigilata, è tuttavia sorto un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione del rapporto tra esecuzione della stessa libertà vigilata e della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno.
Infatti, un primo orientamento della Cassazione ha stabilito che la libertà vigilata prevalga in ogni caso:”Nel concorso di una misura di sicurezza in corso di esecuzione e di una misura di prevenzione che alla prima si sovrappone in modo incompatibile con la sua applicazione,deve ritenersi operante solo la prima e disporsi, in conseguenza, la sospensione della seconda. tale principio non soffre eccezione nel caso in cui la misura di prevenzione sia accompagnata dal divieto di soggiorno, posto che la relativa esecuzione renderebbe di fatto impossibile al magistrato di sorveglianza lo accertamento della pericolosità del condannato sottoposto a misura di sicurezza”.[7]
Altra giurisprudenza della Corte propende,al contrario, per la prevalenza della misura di prevenzione, laddove quest’ultima sia accompagnata dal divieto di soggiorno: “ai sensi dell’art. 10 legge 27 dicembre 1956 n. 423 quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si puo’ dar luogo alla sorveglianza speciale e se questa è stata pronunciata ne cessano gli effetti. Solo nel caso di concorso del soggiorno obbligato con la libertà vigilata il primo prevale sulla seconda, che è eseguibile successivamente. pertanto il divieto di soggiorno, misura diversa e non assimilabile al soggiorno obbligato, è incompatibile con la misura di sicurezza della libertà vigilata”.[8]
Nello stesso senso,la Corte ha osservato:” L’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata non è ostativa a quella della misura di prevenzione della sorveglianza speciale accompagnata dal divieto di soggiorno. Invero l’applicazione della misura di prevenzione del divieto di soggiorno in aggiunta ai particolari controlli ed obblighi connessi alla sorveglianza speciale e comuni con la libertà vigilata risponde ad una specifica esigenza di prevenzione diretta ad evitare quelle situazioni di contiguità del proposto con l’ambiente delinquenziale locale che costituiscono un probabile incentivo o una agevolazione alla recidiva. Proponendo quindi la detta misura un “quid pluris” rispondente ad esigenze di prevenzione che non può essere eluso, essa deve prevalere, con la conseguenza che la libertà vigilata, eseguibile contemporaneamente alla sorveglianza speciale, rimane assorbita in quest’ultima”.[9]
Sotto tale profilo, la Cassazione ha,ancora, precisato che:”le misure di sicurezza e le misure di prevenzione sono in via generale incompatibili, data la prevalenza delle prime sulle seconde: solo nel caso di concorso tra soggiorno obbligato e libertà vigilata le due misure sono compatibili, giacchè il divieto di cumulo, stabilito dall’art. 10 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 non si riferisce all’obbligo di soggiorno che e’ misura autonoma e distinta, come si evince dagli artt. 3, 5 e 6 della legge medesima. In tal caso la misura di prevenzione prevale su quella di sicurezza per l’assimilabilità del soggiorno obbligato alla misura di sicurezza detentiva, sicchè la libertà vigilata va eseguita successivamente e cioè dopo la cessazione dell’altra”.[10]
Una terza tesi giurisprudenziale pare adombrare la possibile contemporanea esecuzione di libertà vigilata e sorveglianza speciale :“In tema di misure di prevenzione, la “ratio” delle disposizioni di cui agli artt. 10 e 12 l. n. 1423 del 1956 secondo le quali nell’ipotesi di applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata, tali misure prevalgono su quella di prevenzione, anche se con obbligo di soggiorno, se già irrogata, o ne impediscono l’applicazione, va ricercata non solo nell’analogia delle finalità cui le distinte misure tendono ma anche nella coincidenza, se si tratta di libertà vigilata, delle loro modalità di esecuzione, o, qualora il soggetto sia internato, nella maggiore afflittività della misura detentiva. Peraltro le succitate norme nulla dispongono in ordine al concorso tra libertà vigilata e sorveglianza speciale con divieto di soggiorno e ciò si deve evidentemente al fatto che se per entrambe e’ comune la sottoposizione del soggetto a particolari controlli, obblighi e divieti, per la seconda e’ previsto un “quid pluris”, rappresentato dalla necessità che, nell’interesse della collettività, allo stesso sia impedito di dimorare in un determinato luogo, derivandone un rovesciamento della situazione sopra indicata per la maggiore afflittività,questa volta, della misura di prevenzione rispetto a quella di sicurezza che va quindi, di fatto, assorbita nella prima nulla ostando ad una contemporanea esecuzione”.[11]
Qualora, per qualsivoglia ragione, l’esecuzione della misura di sicurezza sia sospesa, dovrà essere eseguita la misura di prevenzione.
In tal senso è la giurisprudenza consolidata della Cassazione:” In base a una logica e sistematica interpretazione dell’art. 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, soltanto in presenza di un’esecuzione in atto della misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata opera il divieto di dar luogo alla sorveglianza speciale, mentre nessuna incompatibilità è da riscontrare nelle ipotesi di sospensione dell’esecuzione della misura di sicurezza per ragioni diverse dal venire meno della pericolosità, non potendosi in tal caso verificare la sovrapposizione di giudizi di pericolosità eventualmente contrastanti, ragione alla quale deve ricondursi la previsione del divieto”.[12]
Note:
[1] Canepa M., Merlo S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffré, Milano,2002,p.446.
[2]Cass.,I,1.4.2003,n.21377,Zaza,CED;conforme,con riferimento alla misura dell’affidamento in prova,Cass.,I,7.2.1985,in Rivista Penale,102).
[3]Cass.,I,11.3.1996,n.1534,Puca,CED.
[4] Canepa M.,Merlo S.,op.cit.,p.447.
[5] Cass.,V,1.6.1993,n.2098,Raia,CED.
[6] Cass.,I,25.1.1994,n.438,Graziano,CED.
[7] Cass.,I,22.10.1990,n.3499,Moccia,CED;conforme,Cass.,I,22.1.1991,n.218,Vella,CED.
[8] Cass.,I, 3.11.1988,n.2420, Bossone,CED.
[9] Cass.,I,5.4.1993,n.1449,Gallea,CED;conforme,Cass..,V,16.7.1997,n.3729,Mannino,CED.
[10]Cass.,I,9.12.1986,n.4040,Scordato,CED;conforme Cass.,I,2.2.1984, n.206, Barone,CED;Cass.,V,25.9.2000,n.4063, Crea,CED.
[11]Cass.,I,6.3.1992,n.1080,Raia,CED.
[12]Cass.,VI,28.1.1999,n.274, Sartor,CED.

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