Definizione , dati ed analisi del fenomeno
Anna Costanza Baldry-psicoterapeuta e criminologa presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli-ha definito “orfani speciali” i minori e gli adolescenti che hanno perso nello stesso tempo entrambi i genitori.
L’uno–principalmente la madre-perché vittima di omicidio del quale l’altro ne è stato l’autore, quest’ultimo suicidatosi o successivamente detenuto.
Vere e proprie vittime collaterali di crimini domestici, essi rappresentano il volto più recondito della violenza familiare e contestualmente l’estrinsecazione del concetto di vittimizzazione secondaria (1).
Le due diverse tipologie di vittimizzazione secondaria sono state individuate da Anna Costanza Baldry e Vincenza Cinquegrana (2) in due momenti temporali diversi: a)-Vittimizzazione secondaria legata al malfunzionamento del sistema.
Tale forma si manifesta nel corso del lungo rapporto con gli organi dell’amministrazione della giustizia, attraverso le indispensabili ma continue richieste di rievocazione del trauma connesso al crimine, ciò che comporta la cristallizzazione di sensi di colpa per non aver impedito l’evento.
Successivamente la seconda forma è strettamente legata alle ripercussioni familiari, in quanto i familiari affidatarii o ‘caregivers’ dopo un primo momento di estrema disponibilità all’accoglienza e cura, al perdu- rare di stati ansiosi o ricordi intrusive neglii affidàti, possono avvertire sensi di esasperazione tali da indurre a sottovalutare le difficoltà che ancora persistono.
Inducendo quindi i minori a sentirsi rifiutati ed incompresi.
L’estrema condizione di vulnerabilità si estende quindi dall’assistenza alla tragedia familiare ai traumi emotivi e connesse conseguenze psico-sociali, alle ripercussioni sul piano pratico ed economico.
Coinvolgendo senza colpe i familiari o gli enti affidatari -famiglia materna- nonni materni, zii, altri parenti 68,2%, famiglia paterna –nonni paterni, zii , altri parenti 9,1%, casa-famiglia 9,1%, comunità 9,1%-(3)
Contrariamente alla statistica sulle vittime di femminicidio, più arduo è determinare il numero degli orfani di questa tragedia minorile ed adolescenziale di proporzioni devastanti.
L’indagine-studio condotta nel 2015 all’interno del progetto‘Switch Off’ (4) realizzato dal Dipartimento di Psicologia della Seconda Università degli Studi di Napoli con la collaborazione della rete nazionale dei Centri antiviolenza “Di.Re” , dell’Università Mykolas Romeris della Lituania e del Dipartimento di Legge dell’Uni-
versità di Cipro, è stata la prima indagine globale conoscitiva in materia, determinando in 1.600 il numero di orfani speciali nell’arco temporale 2000-2014 ma tale cifra non è destinata purtroppo a restare una stima rigida.
Nei primi dieci mesi del 2019 gli omicidi con vittime femminili sono stati 94 con un’incidenza relativa del 40,3% a fronte del 35,6% dell’anno precedente (5).
E se nei primi sei mesi del 2020 il totale degli omicidi volontari perpetrati è sceso da 161 del 2019 a 131 con una flessione del 19%, nonostante il lockdown il numero di donne uccise è salito da 56 a 59, corrispondente in percentuale al 5% in più sull’anno precedente (6).
E’ quindi plausibile ritenere che gli orfani per crimini domestici si attestino oggi quantomeno sulle 2.000 unità.
Tutele comparate, interne e regionali
-Ambito internazionale ed europeo
Specifiche disposizioni a tutela degli orfani per crimini domestici o che prevedano misure di intervento nei loro confronti non esistono a livello organico e si rinvengono in singole disposizioni all’interno della normativa sovranazionale sui Minori.
In Europa già nel 2010, ancor prima della Convenzione di Istanbul nel cui preambolo direttamente riconosce i bambini come vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni, ben due provvedimenti adottati dal Consiglio d’Europa (Risoluzione del 12 marzo 2010 n. 1714 e Raccomandazione del 12 marzo 2010 n. 1905 “Children who fitness domestic violence”) sono dedicati alla violenza assistita.
La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (7), e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne (8), contengono norme e principi di portata generale, che tutelano le vittime di violenza e che pertanto trovano applicazione anche per gli orfani speciali.
Gli articoli 19, 20, 39 della Convenzione di New York raccomandano che gli stati adottino ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare i bambini ed i ragazzi da ogni forma di violenza e di abbandono, con diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dallo stato per ogni fanciullo temporanea-
mente privato del suo ambiente familiare.
Particolare attenzione dedica New York verso ogni provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima anche indiretta di maltrattamenti.
Intervenendo più incisivamente Istanbul norma la ‘protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza’ (articolo 26), con previsione di particolari circostanze aggravanti nella determinazione della pena se il reato è stato commesso su un bambino od in presenza di un bambino (articolo 46).
La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE che ha sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI, reca norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione alle vittime di reato
Trattasi tuttavia a ben vedere, di atti i di “Soft-Law” rivestenti valore meramente esortativo e non cogente, applicabili solo in via analogica e conseguentemente adattabili allo specifico degli orfani speciali.
-Ambito nazionale
Nonostante l’Europa avesse da tempo invitato gli Stati membri a lavorare per la sensibilizzazione sulla condizione dei minori vittime di violenza assistita ed a prenderla in considerazione nell’ambito delle legislazioni e delle politiche nazionali attraverso un approccio interdisciplinare per la protezione dei minori, in Italia il fenomeno tardava ad esser riconosciuto come un vasto problema sociale.
Dal punto di vista civilistico i casi dei bambini orfani venivano trattati dai Tribunali in assenza di protocolli o strumenti ad hoc, mentre riferimenti espliciti e necessità di prevedere interventi specifici erano limitati alle normative di Lazio e Molise (9).
Alcuni istituti di diritto civile sostanziale trovavano ordinaria applicazione nei casi di minori orfani di femminicidio ed in tal senso il primo strumento a tutela degli interessi di minori ed adolescenti si ravvisa nella nomina di un Tutore che protegge il minore quando entrambi i genitori sono morti o quando, per altre cause, non possono esercitare la responsabilità genitoriale-artt. 343 e ss del Codice Civile.
Era quindi necessario intervenire per disciplinare in modo omogeneo attraverso nuove norme generali, gli aspetti più cruciali di questi drammi per affrontare al meglio tutte le esigenze connesse al verificarsi di questi eventi inclusi i risvolti economici.
Il 1° Febbraio 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 la legge 11 gennaio 2018 n. 4 “modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”.
Emerge immediatamente che la legge attraverso la specifica di ‘crimini domestici’ non conferisce una connotazione di genere alle vittime ed agli autori del reato, quindi non è riferita solo al femminicidio quantunque quest’ultimo ne costituisca la casistica più diffusa.
Le tutele e previsioni ivi contenute riguardano tanto i minori quanto i maggiorenni non economicamente autosufficienti ed ulteriore elemento degno di nota è sotteso all’assoluta equiparazione tra l’omicidio del coniuge, del partner dell’unione civile e del convivente, estendendo in tal modo il suo ambito d’applicazione ai figli nati da qualsiasi tipologia di unione, anche non coniugale.
I principali elementi di novità contenuti nella ‘4/2018’ sotto il profilo civilistico possono in tal modo sintetizzarsi:
*Patrocinio a spese dello Stato. L’articolo 1 innovando il testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002) consente l’accesso degli orfani al beneficio della gratuità nel processo civile ed in quello penale, indipendentemente dai limiti di reddito.
*Equiparazione dei rapporti di coniugio con i rapporti di convivenza. L’articolo 2 elimina la disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, intervenendo anche sul testo dell’articolo 577 comma 2 del Codice Penale.
*Indegnità a succedere. L’articolo 5 stabilisce l’indegnità a succedere per chi è indagato per omicidio volontario o tentato nei confronti dell’altro coniuge o nei confronti dell’altra parte dell’unione civile.
L’indagato è sospeso dalla successione sino al decreto di archiviazione od alla sentenza definitiva di proscioglimento.
In caso di condanna sarà escluso dalla successione in quanto indegno a succedere ai sensi dell’articolo 463 del Codice Civile.
*Pensione di reversibilità. L’articolo 7 ha previsto la sospensione della pensione di reversibilità ovvero l’indennità una tantum del coniuge o dell’altra parte dell’unione civile cui sia stato chiesto il rinvio a giudizio per l’omicidio volontario dell’altro, anche legalmente separato o divorziato ovvero se l’unione civile è cessata, sino alla sentenza definitiva.
In tutto il periodo di sospensione la pensione sarà percepita dai figli della vittima senza obbligo di restituzione.
*Diritto di accesso ai servizi di assistenza ed al’assistenza medico-psicologica. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali sono chiamati a promuovere e organizzare forme di assistenza alle vittime, servizi informativi, di assistenza e di consulenza nonché misure di sostegno allo studio ed all’avviamento al lavoro per gli orfani di crimini domestici.
In loro favore è assicurata un’assistenza gratuita di tipo medico-psicologico a cura del servizio sanitario nazionale per tutto il tempo necessario al completo ristabilimento, con esenzione dalle spese sanitarie e farmaceutiche.
*Affido. La legge prevede la valorizzazione da parte del giudice, della continuità delle relazioni affettive tra il minorenne ed i parenti non oltre il terzo grado anche con riferimento alla presenza di fratelli e sorelle.
*Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica. L’articolo 12 stabilisce che “il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto all’assegnazione e subentrano nel relativo contratto”.
*Cambio del cognome. L’articolo 13 prevede la possibilità per i figli della vittima di cambiare il proprio cognome ove esso coincida con quello del genitore condannato per l’omicidio.
*Assunzioni. Prevista l’attribuzione del diritto alla quota di riserva in materia di assunzioni, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68.
–Criticità e superamento
Fermo restando l’assoluto pregio dell’elaborato, nondimeno alcuni aspetti di primaria importanza restava-
no irrisolti, e non ci riferiamo solo alla carenza nella formazione specifica degli operatori piuttosto che alla competenza del Tribunale per i Minorenni in luogo del Tribunale Ordinario per il cambio di cognome-aspetti peraltro evidenziati nell’esaustiva analisi dell’Autorità Garante dei Minori e dell’Infanzia “La tutela degli orfani per crimini domestici. Documento di studio e proposta” dell’aprile 2020.
Sia l’articolo 9 sull’assistenza gratuita di tipo medico-psicologico che il combinato disposto degli articoli 10 comma 5-sexies sull’accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l’inserimento nell’attività lavorativa, ed 11-estensione agli orfani speciali del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati internazionali violenti-evidenziano come l’aspetto economico e di welfare siano un elemento imprescindibile in ogni forma di tutela prevista dal legislatore.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge n. 4/2018 si sarebbe dovuto approvare un regolamento attuativo per stabilire a chi e con quali modalità i soldi del Fondo previsto dall’articolo 11 dovevano essere erogati sia a vantaggio diretto degli orfani, sia delle famiglie affidatarie molte delle quali esposte in base ai proprii redditi talvolta esigui, alla necessità di sopperire direttamente ad ogni spesa ed onere dei giovani affidàti.
In assenza dei regolamenti attuativi quindi la l. n. 4/2018 ben poteva definirsi incompiuta.
Vero che a supplire tale lacuna erano già intervenute le regioni alcune delle quali individuate come virtuose dall’A.G.I.A. le quali, legiferando, hanno normato disponendo specifici capitoli di finanziamento destinati all’assistenza economica e materiale degli orfani speciali e delle famiglie affidatarie.
Così la Regione Emilia-Romagna con l’articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2003 ha istituito la Fondazione per le vittime dei reati, con concreti aiuti economici non aventi tuttavia carattere risarcitorio bensì caratterizzati da un segno di tangibile solidarietà da parte della comunità regionale.
La Regione Lazio con la determina di Giunta regionale n. 591 del 2016 ha previsto il finanziamento di interventi specifici a favore delle giovani vittime, oltre a due avvisi pubblici per la presentaziomne delle domande relative al Contributo una tantum a favore dei minorenni e dei maggiorenni, fino al compimento del 29° anno di età, orfani di vittime di femminicidio. Le risorse stanziate assommavano ad € 400.000 e l’ultimo avviso si è chiuso il 30 ottobre 2018.
La Campania con la l.r. 1° dicembre 2017 n. 34 ha introdotto Interventi per favorire l’autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittima di violenza di genere e dei loro figli
Il Piemonte con la determina di Giunta Regionale del 22 dicembre 2017, n. 37-6629 all’interno del Piano triennale degli interventi per contrastare la violenza di genere 2017-2019 previsto dall’articolo 23 della l.r. n. 4 del 2016, ha previsto la possibilità di assicurare anche attraverso un sostegno economico equiparato al contributo previsto per gli affidi eterofamiliari, l’affidamento parentale degli orfani di femminicidio.
Analoghi interventi in Veneto con la delibera di Giunta Regionale 15 giugno 2018 n. 864 ‘Approvazione del bando per l’assegnazione di contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori’.
Nota dolente di tali interventi si rinviene nel fatto che le norme regionali non avevano efficacia erga omnes
ed i soggetti o nuclei destinatarii dovevano essere residenti all’interno dei perimetri regionali ovvero il cri-
mine sotteso, consumato all’interno della regione.
Nel silenzio dello Stato sui regolamenti attuativi non è stato nemmeno sufficiente l’implemento degli importi stanziati per gli orfani e le famiglie affidatarie sino a cinque milioni di Euro, di cui all’articolo 8 della legge 19 luglio 2019 n. 69 “Codice Rosso”.
Alfine, con il Decreto Interministeriale 21 maggio 2020 n. 71 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con i Ministeri dell’Istruzione, dell’Interno, del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute, “Regolamen- to recante l’erogazione delle misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie”, in G.U. n. 164 dell’1.7.2020 vigente al 16 luglio 2020, lo Stato ha adempiuto ai proprii doveri internazionali ed interni.
Strutturato in 30 articoli suddivisi in sei capi, il testo destina le somme necessarie al Diritto allo Studio (artt. 3-7), alle iniziative di orientamento e formazione (artt. 8-14), alle spese mediche (artt. 15-17), alle famiglie affidatarie (artt. 18-23) concludendo nelle disposizioni finali con la Clausola di invarianza finanziaria (art. 30) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Se gli sforzi non saranno mai sufficienti ad asciugare le lacrime, quantomeno l’indifferenza dello stato che si cumula alla perdita dei genitori può, al momento, dirsi superata.
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La nuova esecuzione penale minorile
Il volume affronta in maniera sistematica l’esecuzione penale a carico di imputati minorenni alla luce della recente riforma introdotta dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 in attuazione dell’art. 1, commi 82, 83 e 85, lett. p), della legge delega 23 giugno 2017, n. 103.Trattasi di un’organica disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni la quale, dopo trent’anni dal varo delle disposizioni sul processo minorile avvenuta col d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e a distanza di oltre quaranta dall’entrata in vigore della l. 26 luglio 1975, n. 354, giunge a colmare la grave lacuna legislativa rimarcata in plurime occasioni dalla dottrina e dalla giurisprudenza.Il testo, partendo dai princìpi cardine della riforma e dalla struttura del d.lgs. n. 121 del 2018, esamina partitamente le misure penali di comunità ed il procedimento di sorveglianza deputato all’applicazione, alla sospensione ed alla revoca delle stesse, soffermandosi sui temi più dibattuti, primo fra tutti quello afferente i reati c.d. “ostativi” e le relative preclusioni. Sono di seguito esaminate le ulteriori misure alternative alla detenzione fruibili dai minorenni e, infine, il volume affronta il regime penitenziario minorile intra moenia sul presupposto che la detenzione in istituto – proprio alla luce della riforma del 2018 – dev’essere considerata quale extrema ratio applicabile temporaneamente sino al ricorrere dei presupposti per la concessione di misure extracarcerarie. Corredata da schemi ed appendice normativa, l’opera è aggiornata alla più recente giurisprudenza di legittimità e merito.Armando Macrillò Avvocato e dottore di ricerca in procedura penale, è titolare di contratto integrativo di insegnamento in Diritto dell’esecuzione penale presso la LUISS Guido Carli di Roma, ove è altresì docente di Diritto processuale penale presso la School of Law. Dirige la Scuola di alta formazione dell’Avvocato penalista presso la Camera Penale di Roma. È autore di numerosi saggi in materia penale e processuale penale pubblicati sulle principali riviste e di volumi fra cui, con il medesimo Editore, I diritti del minore e la tutela giurisdizionale.
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Note
(1)-Parliamo di vittimizzazione secondaria quando le vittime subiscono successivamente all’evento traumatico iniziale, ulteriori traumi provocati da terze persone-familiari, operatori di giustizia-ovvero dall’assenza di un adeguato supporto psicologico
(2)-“Linee guida di intervento per gli special orphans”, 1.4, pagg. 17 e 18
(3)-Fonte: Autorità Garante per l’infanzia e per l’adolescenza. “La tutela degli orfani per crimini domestici-Documento di studio e proposta”, Tabella 12. Aprile 2020
(4)-Acronimo di Supporting WITness CHildrens Orphans From Femicide in Europe.
(5)-Fonte: Rapporto Eures 2019 su “Femminicidio e violenza di genere”. Regioni.it 3726-19/11/2019
(6)-Fonte: Servizio analisi criminale interforze
(7)-Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991 e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77
(8)-Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 27 aprile 2011
(9)-Molise L.R. n. 15 del 10 ottobre 2013, Lazio L.R. n. 4 del 5 marzo 2014
Testi consigliati:
–Orfani Speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psico-sociali su figlie e figli del femminicidio. Anna Costanza Baldry, Milano, Angeli, 2017.
–Violenza domestica su donne e minori: emergenza violenza domestica. Angela Segantini, Consuelo Cigalotti., Modena, Athena, 2013.
-Femicide across Europe: theory, research and prevention. Shalva Weil, Consuelo Corradi, Marceline Naudi, Bristol, Policy Press, 2018.
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