L’articolo 1 della nuova legge sulla legittima difesa licenziata dal parlamento a fine marzo 2019 ( provvedimento che ha avuto il via libera del senato, con 194 sì, 52 contrari e 4 astenuti ) stabilisce che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera «sempre» sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa.
« chi compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere» ( rectius nel proprio domicilio ) «agisce sempre in stato di legittima difesa».
L’articolo 2, ( approvato a larghissima maggioranza con 245 sì (anche pd oltre a fdi e fi), esclude nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, « trovandosi in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità»
l’articolo 3, prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Quindi quando si è aggrediti nel proprio domicilio la legittima difesa è sempre proporzionata all’offesa. Si può respingere l’intrusione violenta o minacciosa, senza essere punibili per avere agito in situazione di minorata difesa, o in stato di grave turbamento da pericolo in atto. Chi è assolto penalmente non ha obbligo di risarcimento del danno. I parenti del ladro non possono chiedere risarcimenti.
Grave turbamento
Il provvedimento «si propone di ampliare il regime di non punibilità a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta» considerato che il «fondamento costituzionale è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità». Relativamente al “rilievo decisivo” attribuito allo stato di «grave turbamento», «è evidente che la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta». Perché la difesa sia legittima deve continuare a sussistere la necessità di difendersi da un pericolo attuale (ossia in atto, contemporaneo) di un’offesa ingiusta. L’introduzione del concetto di «grave turbamento» non può essere invocato “soggettivamente” da chi ha sparato. Se fosse una scriminante sempre e comunque ognuno che ha sparato potrebbe dire di essere stato in stato di grave turbamento per evitare il processo per eccesso di legittima difesa. Bisogna invece che questo stato di cose venga riconosciuto in maniera obiettiva. [ così il presidente della repubblica sergio mattarella ]A ben guardare, dopo la riforma e fuori dal proprio domicilio, in tema di legittima difesa ed eccesso colposo, l’accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell’eccesso colposo continua ad essere effettuato con un giudizio “ex ante” calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, tramite una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione, anche in relazione a quelli che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgere dell‘erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione. Sez. 4, sentenza n. 24084 del 28/02/2018 ud. (dep. 29/05/2018 ) rv. 273401; in senso conforme sez. 1, sentenza n. 3148 del 19/02/2013 ud. (dep. 23/01/2014) rv. 258408;sez. 1, sentenza n. 13370 del 05/03/2013 ud. (dep. 21/03/2013 ) rv. 255268, che ha puntualizzato come nella ponderazione degli elementi a disposizione del giudice non possano avere ingresso gli stati d’animo e i timori personali.
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L’ingiustizia dell’offesa
La scriminante della legittima difesa va esclusa non solo e non tanto per l’assenza di proporzione tra l’offesa e la reazione, ma soprattutto per la carenza del presupposto dell’ingiustizia dell’offesa che non ricorre se l’azione criminosa è posta in essere nell’ambito di un contesto di violenta contesa tra due gruppi. La legittima difesa non possa essere invocata, quando il soggetto che si assume bisognevole di difesa si sia posto volontariamente con la sua stessa condotta in una posizione di pericolo per la sua incolumità, come nel caso di tizio, che partecipa alla colluttazione fuori del locale e con caio e ne accetta la sfida. Nel caso in esame non è ravvisabile alcun errore scusabile della prevenuta sulla sussistenza delle condizioni legittimanti la legittima difesa, non può essere ravvisato neppure l’eccesso colposo, che può essere fondatamente invocato solo quando ricorrano i presupposti di effettiva sussistenza della scriminante di cui si eccedano colposamente i limiti.
Ciò perché la norma dell’art. 55 cod. Pen. Presuppone la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della scriminante ( giurisprudenza di legittimità costante: da ultimo sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013 – dep. 30/04/2013, paoletti ed altro, rv. 256017 ). Si è, infatti, ripetutamente affermato che l’eccesso colposo si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, mentre si fuoriesce da esso tutte le volte in cui i limiti della necessità della difesa vengano superati in conseguenza di una scelta cosciente e volontaria, così trasformando la reazione in uno strumento di aggressione (da ultimo, sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018 – dep. 09/07/2018, p.g. in proc. L, rv. 273731).
«i presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. L’eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest’ultima collegati, sicché, per stabilire se nel fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l’eccesso nell’uso dei mezzi a disposizione dell’aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, e occorre poi procedere ad un’ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell’eccesso colposo delineato dall’art. 55 cod. Pen., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante» (sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, bollardi, rv. 233352; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, bravo, rv. 267473).
Nemmeno è possibile, proprio in conseguenza della dinamica dell’azione criminosa, ritenere sussistenti i presupposti della legittima difesa putativa, alla luce dei parametri ermeneutici elaborati dalla corte di legittimità, secondo la quale: «la legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente sulla base di un errore scusabile nell’apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un’offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l’esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d’animo dell’agente» (sez. 1, n. 3898 del 18/02/1997, micheli, rv. 207736; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche sez. 2, n. 6024 del 27/01/2016, mistretta, rv. 266199).
La giurisprudenza della corte di cassazione esclude quindi la sussistenza di un atteggiamento difensivo, ancorché putativo, sulla base di una ricostruzione corretta della dinamica dell’azione criminosa, osservando che tale esclusione discendeva dall’assenza di elementi dimostrativi di una reazione legittima dell’imputato conseguente all’aggressione ingiusta della persona offesa ( sez. 1, n. 26878 del 25/05/2012, inturri, rv. 253068; sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, bollardi, rv. 233352 ).
Ragion per cui si ritiene che la legge di riforma della legittima difesa, nei limiti in cui opera un distinguo tra fatti di reato che si verificano all’interno del proprio domicilio e fatti che ne restano fuori, resti legittima e conforme alla legge e alla costituzione, come risulta dalle recenti applicazioni giurisprudenziali.
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