PS5582 – PERLA ALIMENTARE-PROVENIENZA MIELE
Provvedimento n. 22585
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 13 luglio 2011;
SENTITO il Relatore dott. Salvatore Rebecchini;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo”, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146 (di seguito, Codice del Consumo);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito, Regolamento);
VISTI gli atti del procedimento;
I. LA PARTE
1. Perla Alimentare S.r.l. (di seguito, anche “Perla Alimentare”), in qualità di professionista ai sensi ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società è attiva nella lavorazione industriale del miele realizzando nel 2010 un fatturato pari a circa 1,8 milioni di euro.
II. LA PRATICA COMMERCIALE
2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista, in quale avrebbe pubblicizzato il miele “Perla dell’Etna”, presentandolo – sulle relative confezioni nonché sul sito internet www.perlalimentare.it – mediante precisi riferimenti ed insistenti richiami alla Sicilia, tali da trarre in errore i consumatori riguardo alle caratteristiche principali del prodotto, che, in realtà, è di origine spagnola – secondo l’indicazione riportata a caratteri minuscoli sulla capsula di ogni confezione. 3. In particolare, il miele “Perla dell’Etna”, nella confezione “miele fiori di arancio”, fornita dal
professionista in data 30 aprile 2010, riporta in etichetta la seguente dicitura: “Dai delicati e profumati fiori di zagara nasce il tipico miele fiori d’arancio Perla dell’Etna, con la sua tipica e
naturale fragranza”. Solo in verticale, a caratteri estremamente ridotti è riportata la scritta: “Miele di origine: vedi capsula”, sulla quale capsula è poi indicato che il Paese di origine del prodotto è la Spagna.
4. Le stesse diciture sono riportate sulle etichette dei mieli “fiori di castagno”, “fiori di eucalipto”, “millefiori”, “fiori di acacia”, prodotte dalla Parte nel corso dell’istruttoria.
5. Secondo verifiche effettuate d’ufficio, almeno fino al 1° giugno 2010, nel sito internet
www.perlalimentare.it erano riportate le stesse indicazioni presenti sull’etichetta, accompagnate dalla presentazione dell’attività del professionista con un insistito riferimento alla tipicità siciliana
dell’intera gamma dei prodotti. Ad esempio: “Perla Alimentare nasce come azienda produttrice, con metodi tradizionali, di mieli di assoluta qualità. Nel tempo la grande passione per la
tradizione e la genuinità hanno dato vita ad una serie di prodotti cresciuti al sole e al clima temperato della Sicilia. Selezionare per voi i migliori prodotti tipici siciliani e portarli sulla tavola degli italiani, ricercare le più antiche ricette siciliane, per far scoprire eccezionali sapori di una
volta … Perla Alimentare ha accresciuto anche i suoi obiettivi tesi ad offrire, ad un pubblico sempre più vasto di consumatori, una gamma più ampia di specialità conserviere della tradizione Siciliana”. Si riportano le immagini poste sulla prima pagina web del sito1 ove appare, il logo del professionista con la rappresentazione geografica della Sicilia, in rosso, nonché la presentazione di miele e marmellate a marchio “perla dell’Etna” in cui è riportata la dicitura “tutto il dolce dei sapori del Sud”.
6. In data successiva le pagine del sito www.perlalimentare.it sono state modificate2. Attualmente sulla home page si legge: “Sapori di un sud generoso”, “Miele e marmellate – Tutto il dolce dei
1 Cfr. doc nr. 7: in particolare, i rilievi sul sito sono del 1° giugno 2010.
2 Almeno a decorrere dalla data di rilevazione effettuata d’ufficio il 20 gennaio 2011 (Cfr. punto 5 dell’atto di avvio del
procedimento).
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sapori del Sud – perla dell’Etna miele e marmellate”. Nella sezione “prodotti” del sito internet vengono riportate in modo generico i riferimenti al sud e al mar Mediterraneo. Per quanto riguarda
specificamente il miele, viene indicato: “Miele – Solo produzioni selezionate delle varietà migliori.
Il miele Perla dell’Etna è un prodotto di elevatissima qualità. Proveniente quasi esclusivamente da apicoltori italiani”; un asterisco rinvia poi alla seguente dicitura: “L’area di provenienza del miele è sempre indicata sulla capsula. Può variare in relazione all’annata ed alla reale disponibilità di prodotto presso le aziende apistiche del territorio (…)”.
Vengono quindi raffigurate le cinque
versioni del prodotto: millefiori, fiori di acacia, di castagno, di eucalipto, di arancio. Sull’etichetta la dicitura “Perla dell’Etna” è seguita da quella “Sapori di Sicilia”, quest’ultima non presente sull’etichetta della confezione fornita nell’aprile 2010 dal professionista in risposta alla richiesta di informazioni.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
7. Con richiesta di intervento pervenuta – tramite Direzione Contact Center in data 13 gennaio 2010 – un consumatore ha segnalato la presunta scorrettezza di una pratica commerciale posta in essere dal professionista, volta a promuovere la vendita del proprio miele – mediante diffusione di indicazioni presenti sul sito internet www.perlalimentare.it e sull’etichettatura del miele dallo stesso commercializzato, quale tipico prodotto di origine siciliana.
8. In data 6 aprile 2010 l’Autorità ha richiesto informazioni3 al fine di acquisire elementi in merito alla provenienza del prodotto in via preistruttoria dal professionista che, in data 28 e 30 aprile 2010
ha fornito riscontro4 all’Autorità. 9. In relazione al comportamento descritto al precedente punto II, in data 15 febbraio 2011 è stato
comunicato a Perla Alimentare l’avvio5 del procedimento istruttorio PS5582 per presunta violazione degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo con contestuale richiesta di informazioni.
10. In data 21 marzo, 10 e 19 maggio 20116 la Parte ha fornito le informazioni richieste.
In data 10 maggio 20117, in riscontro alla richiesta di audizione formulata dalla Parte in data 21 marzo 2011, è stato comunicato a quest’ultima che nel caso in esame non fosse ravvisabile la necessità di effettuare un’apposita audizione – al fine della raccolta o della valutazione degli elementi istruttori.
11. In data 24 maggio 2011 è stata comunicata8 al professionista la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
12. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 179/2004 (emanato in attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e commercializzazione del miele), sull’etichetta apposta sulla confezione devono essere indicati il Paese o i Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto.
3 Cfr. doc. nr. 3
4 Cfr. doc. nr. 4 e 5
5 Cfr. doc. nr. 9
6 Cfr. docc. nr. 10, 12, 13.
7 Cfr. doc. nr. 12
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13. Nel corso del procedimento la Parte ha trasmesso alcuni esemplari delle confezioni dei propri
prodotti. Dall’esame delle etichette ivi riportate è emerso che:
a) sullo spessore del coperchio (capsula) ottonato di ogni confezione in barattolo è stampato in dimensioni minuscole con inchiostro rosso: “SPAGNA”;
b) le varietà di miele commercializzate dal professionista risultano prodotte non solo in Spagna, ma anche in altri Paesi – quali l’Ungheria o l’Argentina – e, pertanto, hanno origine diversa da quella indicata sulla capsula di ciascuna confezione. Tale circostanza emerge chiaramente dalle fatture d’acquisto allegate dal professionista alle proprie memorie nonché dal sito www.perlalimentare.it in cui per ciascuna linea di prodotti (linea convenienza, linea professionale,
linea tradizionale, primi nel prezzo) sulla scheda relativa al Miele Millefiori, nella sezione:
“Identificazione prodotto” è riportata la dicitura: “Miele Extracomunitario (Argentina)”; sulla scheda relativa al Miele Fior di Acacia, nella sezione :”Identificazione prodotto” è riportata la dicitura: “ Miele Comunitario (Ungheria)”.
14. In relazione ai volumi di vendita realizzati per le diverse confezioni di miele, e all’origine geografica del prodotto, dai prospetti riepilogativi forniti da Perla Alimentare10 risulta che:
– per il miele d’arancio: nel 2009, 86.191 confezioni utilizzavano miele spagnolo (pari al 74,88% del miele confezionato), la restante parte utilizzava miele italiano; nel 2010 103 confezioni utilizzavano miele spagnolo (0,14% del miele confezionato);
– miele d’eucalipto: nel 2009 45.528 confezioni utilizzavano miele spagnolo (76,88% del miele confezionato); nel 2010 14.436 confezioni utilizzavano miele spagnolo (44,90% del miele confezionato);
– miele millefiori: nel 2009 33.328 (pari al 63,27% del miele confezionato) utilizzavano miele spagnolo; nel 2010 il numero di confezioni commercializzate utilizzando miele spagnolo è stato pari a 58.836 vasi, (65,58% del miele confezionato);
– miele di castagno: nel 2010 risulta commercializzato solo miele italiano per un totale di 3.000 vasi (100%);
– miele di acacia: nel 2009, 25.740 confezioni contenevano miele ungherese (pari al 100% del miele confezionato); nel 2010 15.444 vasi contenenti miele ungherese nuovamente pari al 100%.
15. Il sito web del professionista è stato per la prima volta messo in rete nel luglio del 2007 mentre – a seguito di una sua riprogettazione11 – lo stesso è stato posto off line nell’aprile del 2010, fino alla pubblicazione del nuovo sito avvenuta nel settembre 2010.
3) Le argomentazioni difensive della Parte
16. Nelle proprie memorie difensive il professionista ha sostenuto che l’origine del miele confezionato sarebbe riportata con chiarezza ed evidenza su ogni capsula. Né sull’etichetta né sulla capsula esisterebbe l’indicazione “prodotto di origine siciliana”. La capsula ed il sigillo sono l’unico luogo della confezione in cui il paese di origine può essere riportato, dal momento che non si può realizzare, senza aggravio di costi, una etichetta diversa per ogni luogo di produzione del miele.
8 Cfr. doc. nr. 14
9 Cfr. doc n. 10 e 13.
10 Cfr. doc n. 10 e 13.
11 Almeno a decorrere dalla data di rilevazione effettuata d’ufficio il 20 gennaio 2011 (Cfr. punto 5 dell’atto di avvio del
procedimento).
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17. L’esigenza dell’azienda di approvvigionarsi del miele spagnolo – laddove non vi sia disponibilità di prodotto presso gli apicoltori locali – sarebbe stata determinata dalla necessità di soddisfare la richiesta di mercato contrapposta alla scarsa produzione locale.
18. Attraverso il marchio “Perla dell’Etna” sarebbero identificati tutti i prodotti commercializzati da Perla Alimentare, a prescindere dalla loro provenienza. La relativa denominazione farebbe riferimento all’appellativo del comune di Zafferana Etnea, denominato appunto “La Perla dell’Etna”. I problemi normativi legati all’origine dei prodotti esulano e differiscono profondamente dalla possibilità di utilizzo di marchio aziendale registrato che, in quanto tale, è legittimamente utilizzato.
19. Il sito internet, comunque, non rappresenterebbe uno strumento di vendita diretta, non essendo destinato al consumatore finale (nessun e-commerce all’interno).
20. Le immagini delle confezioni di miele presenti sul sito fino ad aprile 2010 sono quelle risalenti al momento in cui sulle confezioni era riportata la scritta “sapori di Sicilia” ed il miele era solo di origine locale, tuttavia si tratta di foto non corrispondenti al prodotto oggi commercializzato perché, da quando si è posto il problema dell’approvviggionamento, le etichette non riportano l’indicazione “prodotto di origine siciliana” ma l’esatta origine del prodotto.
21. Molte aziende italiane che incorporano nella ragione sociale o nei marchi riferimenti a elementi territoriali nel tempo hanno fatto scelte commerciali non legate strettamente al prodotto del territorio.
IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
22. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa via internet,
in data 7 giugno 2011 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.
23. Con parere pervenuto in data 5 luglio 2011, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:
– ai fini della valutazione dell’effettiva convenienza all’acquisto del prodotto, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara e immediata contezza delle diverse voci di costo che compongono il prezzo effettivo del prodotto offerto;
– la pratica commerciale diffusa sul sito internet del professionista non fornisce al consumatore informazioni idonee ad identificare in modo chiaro la provenienza del prodotto pubblicizzato; in particolare, sul sito internet mentre è indicato che “il miele Perla dell’Etna” è un prodotto “proveniente quasi esclusivamente da apicultori italiani”, invece si ricorre ad espressioni del tipo “selezionare per voi i migliori prodotti tipici siciliani”;
– la pratica commerciale in esame pubblicizza in modo non chiaro le caratteristiche principali del prodotto offerto ed è quindi in grado di orientare indebitamente le scelte dei destinatari del messaggio inducendoli in errore.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
24. Il presente procedimento concerne l’eventuale idoneità del complesso dei termini e delle indicazioni utilizzate sulle etichette del prodotto e sul sito di Perla Alimentare ad indurre in errore i
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consumatori circa l’effettiva origine del miele, attraverso continui ed insistenti richiami alla Sicilia. In particolare, oltre al marchio “Perla dell’Etna” riportato con grande evidenza grafica, sull’etichetta del prodotto è riportata la dicitura “Dai delicati e profumati fiori di zagara nasce il tipico miele fiori d’arancio Perla dell’Etna, con la sua tipica e naturale fragranza”.
Ancora, nel sito internet si trovano insistiti richiami alla provenienza dei prodotti dalla Sicilia: “Nel tempo la grande passione per la tradizione e la genuinità hanno dato vita ad una serie di prodotti cresciuti al sole e al clima temperato della Sicilia. Selezionare per voi i migliori prodotti tipici siciliani e portarli sulla tavola degli italiani, ricercare le più antiche ricette siciliane, per far scoprire eccezionali sapori di una volta …”. Anche dopo la realizzazione del nuovo sito internet permangono numerosi riferimenti alla provenienza del prodotto dalla Sicilia: (“Sapori di un sud generoso”, “Miele e marmellate – Tutto il dolce dei sapori del Sud”; “Proveniente quasi esclusivamente da apicoltori italiani” (benché un asterisco rinvii alla avvertenza: “L’area diprovenienza del miele è sempre indicata sulla capsula. Può variare in relazione all’annata ed alla reale disponibilità di prodotto presso le aziende apistiche del territorio”).
25. L’effetto grafico complessivo è quindi suscettibile di veicolare al consumatore un’informazione decettiva in merito all’effettiva origine del prodotto e di ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di miele tipico siciliano, nonostante l’origine dello stesso sia – in realtà
– spagnola. Detti richiami – presenti, altresì, nel marchio – sono tali da trarre in inganno i consumatori, indotti da tali insistenti riferimenti a ritenere che siano in procinto di acquistare un
tipico miele di origine siciliana, mentre – in realtà – si tratta per la maggior parte di mieli di origine estera, perlopiù spagnola.
26. Più in generale, l’indicazione d’origine del miele, secondo quanto già evidenziato, è riportata con inadeguata evidenza grafica per la defilata posizione assunta sulla confezione e l’evidente sproporzione dei caratteri utilizzati, in modo non idoneo a veicolare al consumatore l’effettiva provenienza del prodotto, non bilanciando i numerosi e maggiormente evidenti riferimenti all’area
geografica siciliana.
27. Il presente procedimento non ha ad oggetto la legittimità o meno dell’uso del marchio “Perla
dell’Etna”, quanto invece la corretta informazione fornita al consumatore sull’origine del prodotto che viene messa in grande risalto dal professionista sull’etichetta e sul sito internet. A quest’ultimo riguardo, va anche respinto il rilievo che il sito internet non sia rivolto al consumatore finale, sulla base della semplice evidenza che esso è perfettamente accessibile ai consumatori e per il contenuto in esso presente rappresenta un veicolo di promozione e informazione rivolto ai consumatori.
28. Non si riscontra, infine, da parte di Perla Alimentare, il normale grado di attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un professionista avuto riguardo alla sua qualità di operatore specializzato nella produzione di miele. La disciplina inerente alla etichettatura dei prodotti alimentari è infatti molto ampia e penetrante, volta proprio ad assicurare una corretta e completa informazione ai consumatori riguardo le caratteristiche dei prodotti acquistati. In particolare, sia il Codice del Consumo, all’art. 6, comma 1, lettera b), che l’attuale disciplina sull’etichettatura dei prodotti – in particolare gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n. 109/92 concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari e, più specificamente, l’art. 3, comma 2, lettere d) e f), del Decreto Legislativo n. 179/04, concernente la produzione e commercializzazione del miele – prescrivono che i prodotti alimentari e in particolare il miele devono riportare in etichetta il paese d’origine del prodotto, prescrivendo che si possa indicare in etichetta l’origine regionale, territoriale o topografica se il prodotto proviene interamente dall’origine indicata. Incombono, quindi, sul professionista specifici e circostanziati obblighi di trasparenza, chiarezza e veridicità nelle modalità di presentazione dei propri prodotti, che consentano al consumatore di effettuare scelte commerciali consapevoli, laddove l’impiego di particolari segni, colori o altre indicazioni possono rappresentare, come nel caso di specie, elementi di confusione sull’origine
geografica del prodotto12.
29. In conclusione, l’ampia evidenza che con le espressioni e i segni grafici riportati sulle etichette delle cinque tipologie di miele e sul sito www.perlalimentare.it viene attribuita alla provenienza siciliana del miele – che permane anche nella versione modificata del sito – risulta idonea a indurre
i consumatori in errore circa l’origine geografica del prodotto e, pertanto, suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
30. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
31. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle
condizioni economiche dell’impresa stessa.
32. Con riferimento alle gravità della violazione si tiene conto delle dimensioni economiche del professionista. Sotto tale profilo, si tratta di un’impresa di medie dimensioni, specializzata nella produzione del miele e di altri prodotti alimentari, e adeguatamente conosciuta dai consumatori come dimostra il rilevante quantitativo di confezioni commercializzate.
33. Nella fattispecie in esame si tiene conto altresì dell’ampiezza e della capacità di penetrazione della pratica commerciale scorretta che, in ragione delle modalità di diffusione anche via internet è
suscettibile di aver raggiunto un numero significativo di consumatori.
34. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la
pratica commerciale è stata posta in essere dal settembre 2007 ed è tutt’ora in diffusione. 35. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Perla Alimentare S.r.l., nella misura di 10.000 € (diecimila euro).
RITENUTO
pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, in quanto nel pubblicizzare il prodotto miele “Perla dell’Etna”, quest’ultimo è presentato – sulle relative confezioni nonché sul sito internet www.perlalimentare.it – mediante precisi riferimenti ed insistenti richiami alla Sicilia, tali da trarre in errore la clientela riguardo alle caratteristiche principali del prodotto stesso, inducendo a ritenere che si tratti di miele prodotto in Sicilia mentre, in realtà, si tratta di prodotto di origine spagnola, che viene indadeguatamente riportata soltanto sulla capsula di ogni confezione;
12 Da ultimo si segnala la legge 3 febbraio 2011 n. 4 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari all’art. 4 rubricato etichettatura dei prodotti alimentari sancisce che”1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente
trasformati o non trasformati, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, e’ obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell’etichettatura di tali prodotti, oltre
alle indicazioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell’Unione europea, dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui e’ avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella
preparazione o nella produzione dei prodotti. 3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 marzo 2000, e successive modificazioni, sono definite le modalità per l’indicazione obbligatoria di cui al comma 1, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorionazionale. In sede di prima applicazione, il procedimento di cui al presente comma e’ attivato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
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DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Perla Alimentare S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2 e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Perla Alimentare S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro);
c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l’allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere
presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Ai sensi dell’art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei
casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
ASSEGNA
a Perla Alimentare S.r.l. un termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del Codice del Consumo, per il necessario adeguamento delle confezioni di vendita del miele dalla stessa commercializzato, mediante l’eliminazione di ogni
indicazione che faccia riferimento all’origine italiana e specificamente siciliana del prodotto. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in considerazione della natura dell’illecito e
per assicurare al pubblico la più ampia conoscenza della propria attività istituzionale. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’art.
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero
può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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