Pacchetto sicurezza: la nuova stretta in materia

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Con l’adozione di numerosi provvedimenti in materia di sicurezza e di immigrazione il governo sta cercando di contrastare i fenomeni delinquenziali che sono in aumento, determinando una situazione di malcontento nell’opinione pubblica, nonostante le statistiche apparentemente favorevoli, senza tuttavia che vi sia una visione organica e programmatoria del fenomeno. Con il disegno di legge in data 16 novembre 2023 l’esecutivo ha posto attenzione in particolare alla tutela delle forze di polizia, ma alcune disposizioni, come quella che prevede la modifica delle norme relative al rinvio della pena per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di età sono contrarie ai più elementari principi di umanità e hanno una limitata efficacia deterrente. Si ritiene, come avvenuto per il contrasto all’aumento abnorme dei reati commessi da minori e dei femminicidi, che le misure adottate dovrebbero essere rivolte anche e soprattutto ad un potenziamento delle strutture di assistenza sociale e di salvaguardia psicologica della popolazione, fermo restando che alcune disposizioni del disegno di legge appaiono opportune.

Indice

1. Il susseguirsi dei provvedimenti in materia di sicurezza


Il primo significativo provvedimento in materia di sicurezza è stato approvato dal Consiglio dei Ministri con il D.L. n.162/2022 in data 31 ottobre 2022, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 che, tra le altre misure (vaccinazioni anti SARS-COV-2 e benefici penitenziari), ne conteneva altre in materia di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.[1]
In sede di conversione è stato introdotto nel Codice penale un nuovo articolo, il 633 bis, rubricato “Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica”. Un reato che, nella formulazione originaria prevista dal decreto-legge, è stato oggetto di aspri dibattiti che hanno portato a numerosi emendamenti.[2]
La criticità sollevata da più parti di far rientrare nell’alveo della disposizione differenti tipi di raduni con più di cinquanta persone, è stata superata con l’emendamento che ha portato alla creazione di una fattispecie di reato di pericolo concreto a dolo specifico.
L’elemento soggettivo del nuovo art. 633 bis c.p. circoscrive l’ambito applicativo del delitto subordinandone la consumazione al perseguimento del “fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento” nel rispetto del principio di determinatezza e scongiurando, così, interpretazioni eccessivamente estensive.
Altra modifica apportata dalla legge di conversione è la collocazione del reato nel Codice penale. Il decreto-legge prevedeva che la fattispecie rientrasse tra i delitti contro l’incolumità pubblica all’art. 434 bis c.p. La L. n.199/2022 dispone, invece, che il reato sia disciplinato dall’art. 633 bis c.p., successivo al più coerente reato di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p. rubricato tra i reati contro il patrimonio.
È stata, altresì, confermata la confisca delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto”.
Successivamente, l’aumento esponenziale degli omicidi di genere nel nostro Paese, spesso perpetrati con modalità agghiaccianti, come il caso di Giulia Cecchetin, ha indotto il governo ad emanare un disegno di legge ad hoc. Il disegno, composto da 15 articoli, è diretto soprattutto alla prevenzione per evitare che i cosiddetti “reati spia” possano poi degenerare in fatti più gravi. E infatti l’inasprimento riguarda soprattutto chi è già stato destinatario dell’ammonimento e ricade nella stessa condotta, i cosiddetti recidivi.[3] 
Tra le principali misure contenute nel disegno di legge si segnala, in primo luogo, il rafforzamento della misura di prevenzione dell’ammonimento del questore.
Tra le ulteriori disposizioni si segnala la previsione dell’arresto in flagranza differita per chi viene individuato, in modo inequivocabile e sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche.
Importante appare, poi, la previsione secondo cui, al fine di velocizzare i processi in materia, sono ampliate le fattispecie per le quali è assicurata la priorità, estesa alle ipotesi di costrizione o induzione al matrimonio, lesioni permanenti al viso, violazione dei provvedimenti di allontanamento e di divieto di avvicinamento, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, stato di incapacità procurato mediante violenza, lesione personale. La celerità è anche conferita alle richieste di applicazione di misura cautelare personale. Il disegno di legge sarà approvato dal Senato, con modifiche, nei prossimi giorni.
Il governo, poi, ha cercato di contrastare il dilagante fenomeno dei reati commessi da minori con il decreto legge n.123/2023 “Disposizioni urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” (c.d. Decreto Caivano), convertito in legge 13 novembre 2023 n. 159 con significative modificazioni, il quale ha previsto una serie di misure volte a contenere il dilagare dei reati commessi da minori anche in chiave preventiva.[4]
Per quanto concerne le disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione della delinquenza minorile, con riferimento alla prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento,  il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale.
Allo stesso modo, si amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali il Questore può disporre tale divieto: oltre che nei confronti delle persone poste in stato di arresto o fermo convalidato dall’autorità giudiziaria, o condannate anche con sentenza non definitiva, la misura può essere applicata alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere.
Ma un’altra misura di natura repressiva altrettanto efficace è la previsione della facoltà di arresto in flagranza per il reato di “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni.
 Viene anche estesa l’applicabilità del cosiddetto “daspo urbano” (divieto di accesso a particolari aree della città) ai maggiori di 14 anni. Il divieto sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. Si tratta di una disposizione quanto mai opportuna perché in tal modo verranno responsabilizzati anche i genitori del contravventore.
Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell’”avviso orale”. Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni.
La stessa procedura è applicabile qualora il fatto commesso da un minore di età compresa fra i dodici e i quattordici anni sia previsto dalla legge come delitto punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. A tal fine il Questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
Ma il decreto interviene anche sul processo penale a carico di imputati minorenni prevedendo delle misure restrittive.
Le misure in materia di carceri minorili si soffermano esclusivamente su aspetti di sicurezza, tralasciando gli aspetti rieducativi previsti dall’art. 27 della Costituzione.
Un emendamento importante previsto dalla legge di conversione riguarda la vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, proponendo sanzioni più gravi per i genitori che trascurano l’obbligo scolastico dei figli.[5]
Infatti, “il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico, non prova di  procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno”.
Altri emendamenti intervengono sulla corresponsione di un beneficio economico, intervento che probabilmente avrà un’efficacia deterrente.[6]
Viene, poi, modificato il decreto legislativo n. 121 del 2018, disciplinando l’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni e stabilendo che il detenuto ultraventenne internato in un istituto penale minorile per reati commessi da minorenne possa essere trasferito in un istituto carcerario per adulti, qualora si renda responsabile di comportamenti che provocano turbamento dell’ordine e della sicurezza nell’istituto minorile ovvero usi violenze o minacce o ancora generi uno stato di soggezione negli altri detenuti.[7] Si tratta di una norma discutibile che potrebbe incidere sul processo di rieducazione del minore.


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2. I disegni di legge approvati in data 16 novembre 2023


Il Consiglio dei Ministri, in data 16 novembre 2023, ha approvato il c.d. pacchetto sicurezza, con tre disegni di legge. Il primo in materia di sicurezza pubblica, di tutela delle Forze di Polizia nonché di vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso; il secondo in tema di valorizzazione della specificità del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno e il terzo con la delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia locale. Anche tale procedura legislativa denota la mancanza di una visione organica e programmatoria.
Per quanto concerne le disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela delle Forze di Polizia nonché di vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso il disegno di legge interviene, come anche riferito nel comunicato stampa del governo, in materia di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, beni sequestrati e confiscati, controlli di polizia; sicurezza urbana; tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco; tutela delle vittime di usura; ordinamento penitenziario.
In primo luogo si introduce il reato di “detenzione di materiale con finalità di terrorismo” che punisce, con la reclusione da due a sei anni, chiunque si procura o detiene materiale finalizzato a preparare atti di terrorismo e si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale contente istruzioni per la preparazione e l’utilizzo di materie esplodenti, al fine di attentare all’incolumità pubblica. Si tratta di una normativa utile per cercare di contrastare il fenomeno terroristico che nei prossimi mesi si presume aumenterà esponenzialmente a causa del conflitto israeliano-palestinese.
Inoltre, in considerazione della progressiva diffusione del cosiddetto “contratto di rete”, si inseriscono tra i soggetti sottoposti a verifica del possesso della documentazione antimafia le imprese aderenti al contratto stesso. Tale previsione potrebbe ritenersi pleonastica perché tale procedura di fatto è già adottata dalle prefetture. Inoltre, nell’ambito del procedimento di rilascio dell’informazione antimafia, si prevede che il Prefetto possa escludere, d’ufficio o su istanza di parte, l’operatività dei divieti conseguenti all’applicazione definitiva di una misura di prevenzione personale, ove accerti che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all’interessato e alla sua famiglia. Invece, tale norma potrebbe attenuare l’efficacia dei provvedimenti antimafia, anche se tutelerebbe la posizione lavorativa dei dipendenti.
In materia di misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia, si chiarisce che l’utilizzazione dei documenti di copertura può essere consentita anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o che fruiscano della detenzione domiciliare. Anche questa disposizione è particolarmente utile per favorire la collaborazione dei pentiti e contrastare, quindi, il fenomeno mafioso e la criminalità organizzata.
Si modificano, poi, alcune norme relative alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, semplificando la gestione delle aziende e stabilendo che l’amministratore giudiziario illustri al giudice le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili sequestrati, evidenziando gli eventuali abusi e i possibili impieghi urbanistici. In caso di accertamento di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca viene ordinata la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento. In tal caso, il bene non viene acquisito al patrimonio dell’Erario e l’area di sedime viene attribuita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente. Sono queste previsioni quanto mai opportune in quanto favoriranno la corretta gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzati ed eviteranno l’odioso fenomeno della presenza di ruderi di immobili che non possono essere utilizzati per scopi sociali.
In materia di sicurezza urbana si introduce il reato di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, perseguibile a querela della persona offesa, che punisce, con la reclusione da due a sette anni, chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o impedisce il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. La stessa pena viene applicata anche a chi si appropria dell’immobile altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l’immobile occupato. Si prevede, inoltre, una procedura volta a consentire a chi ne ha titolo il rapido rientro in possesso dell’immobile occupato, con provvedimento del giudice nei casi ordinari e, quando l’immobile sia l’unica abitazione del denunciante, con intervento immediato della polizia giudiziaria, successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria. Queste disposizioni mirano a contrastare l’occupazione abusiva di immobili che ormai costituisce una piaga sociale particolarmente diffusa.
Altrettanto opportune sono le disposizioni che sanzionano più gravemente i reati che riguardano la “truffa aggravata”, per colui che ha profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa. In tali circostanze si prevede anche l’arresto obbligatorio in flagranza. In questo modo si cerca soprattutto di circoscrivere le truffe agli anziani aumentate del 6,2% nel 2022 e perpetrate nei confronti di soggetti fragili.
Più discutibile appare la misura con la quale si estende la possibilità di disporre il cosiddetto “DASPO urbano”, previsto per le manifestazioni sportive, anche per vietare l’accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico ai soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio. In questo modo si limiterebbe oltre modo il diritto a circolare e soggiornare liberamente sul territorio nazionale previsto dall’art. 16 della nostra Costituzione anche per reati lievi.
Inoltre, si estende alle ferrovie la fattispecie di illecito amministrativo che punisce chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria e si prevede la trasformazione dell’illecito amministrativo in reato quando il fatto è commesso da più persone riunite. Tale disposizione può ritenersi legittima per garantire il diritto a circolare liberamente.
Contraria ai principi di umanità appare, invece, la modifica delle norme relative al rinvio della pena per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di età, in modo da rendere tale rinvio facoltativo anziché obbligatorio. In tal modo, si allinea la norma a quella che già prevedeva il rinvio facoltativo per le madri di bambini tra uno e tre anni di età. Si prevede, comunque, che la madre con figlio tra uno e tre anni possa scontare la pena, in alternativa rispetto all’istituto penitenziario “ordinario”, anche presso l’istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Nell’ipotesi di donne incinte e madri di prole fino a un anno, ove si escluda il differimento della pena per grave pericolo, si prevede sempre e comunque l’esecuzione della pena presso gli istituti a custodia attenuata. Tale previsione viene giustificata dal governo con l’intento di assicurare la certezza dell’esecuzione della pena nei casi di grave pericolo, ma si ritiene che la certezza dell’esecuzione della pena in tali circostanze non abbia alcuna rilevanza.
Si condivide, poi, la previsione dell’innalzamento da 14 a 16 anni dell’età dei minori coinvolti per stabilire la punibilità delle condotte relative all’avvalersi, permettere, organizzare o favorire l’accattonaggio, si inasprisce la pena prevista per tali condotte e si introduce la condotta di induzione.
Con riferimento alla tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli organismi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica si prevede l’aggravamento della pena per le ipotesi in cui la violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano poste in essere nei confronti di un ufficiale o di agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. In questo modo si vuole rafforzare la tutela del personale di polizia spesso oggetto di violenze.
Inoltre, si estende il reato previsto per chi cagiona lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria in occasione di manifestazioni sportive, ricomprendendovi tutte le condotte di lesioni cagionate a tali soggetti nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o dell’esercizio del servizio. Anche tale previsione appare condivisibile per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive.
Inoltre, al fine di potenziare la salvaguardia dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, si introduce una fattispecie aggravata per colui che imbratta o deturpa tali beni qualora il fatto sia commesso con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, con inasprimento della reclusione in caso di recidiva. Anche tale norma appare discutibile perché la tutela dei beni immobiliari dovrebbe avere carattere più generale e preservare soprattutto i beni culturali.
Sempre nella direzione della tutela delle forze di polizia si inaspriscono le sanzioni nei casi d’inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale (ad esempio, inosservanza dell’obbligo di fermarsi, rifiuto di esibire documenti di guida o di far ispezionare il veicolo). In questo modo si intende tutelare il personale delle forze dell’ordine che opera sulle strade.
Un’altra disposizione che è stata oggetto di critiche è quella che prevede l’aggravamento della pena prevista per il delitto d’istigazione a disobbedire alle leggi, se è commesso al fine di far realizzare una rivolta all’interno di un istituto penitenziario, a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute. Inoltre, si introduce il delitto di rivolta in istituto penitenziario, che punisce chiunque promuove, organizza e dirige una rivolta all’interno di un istituto penitenziario e chi vi partecipa, prevendo specifiche aggravanti. L’articolo del disegno di legge parla in effetti di “resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti”. Tuttavia, la nuova fattispecie di reato potrebbe agire da deterrente per ogni forma di dissenso in carcere e tutelare in modo più efficace gli agenti di polizia penitenziaria.
Per prevenire i disordini che potrebbero verificarsi nei CPR, anche quelli di recente istituzione, si prevede, poi, un reato che punisce, con la pena della reclusione da uno a sei anni, lo straniero che, durante il trattenimento presso i centri per i rimpatri o la permanenza nelle strutture per richiedenti asilo o altre strutture di accoglienza o di contrasto all’immigrazione illegale, mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti dalle autorità, posti in essere da tre o più persone riunite, promuove, organizza, dirige una rivolta. Per il solo fatto di partecipare alla rivolta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Si statuiscer, inoltre, un aggravamento della pena se il fatto è commesso con l’uso di armi o se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime. In quest’ultimo caso, l’aggravante sussiste anche nell’ipotesi in cui l’uccisione o la lesione personale avvengano immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa. La norma è stata emanata per prevenire disordini che spesso hanno portato al grave danneggiamento delle strutture e quindi alla loro inutilizzabilità.
Un’altra disposizione discutibile e adottata su input delle Forze di Polizia è quella con cui si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un’arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio. Taluni osservatori hanno parlato al riguardo di “Far West”. Ma, al di là di queste considerazioni pittoresche, non si ritiene tale misura utile per il contrasto alla criminalità.
Si ritiene, invece, di dubbia legittimità l’estensione dell’esimente penale prevista dalle norme vigenti per il personale che, per le necessità delle operazioni militari, faccia uso o ordini di fare uso di armi, forza o altro mezzo di coazione fisica anche all’uso di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati o strumenti informatici. Si estendono le condotte scriminabili per il personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica con garanzie funzionali ad ulteriori fattispecie di reato, riferibili agli attuali contesti in cui si sviluppa la minaccia terroristica e si attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, anche al personale delle Forze armate che concorra alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza. In questo modo si introducono pericolose esimenti che potrebbero ledere i principi di legalità e di uguaglianza.
In materia di tutela delle vittime dell’usura, poi, si prevede la possibilità, per gli operatori economici vittime di usura ai quali venga erogato il mutuo nell’ambito del cosiddetto “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”, di servirsi di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, in un Albo istituito presso il Ministero dell’interno-Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, al fine di assicurare un efficace sostegno all’impresa beneficiaria, garantirne il rilancio e il reinserimento nel circuito economico legale. E’ questa una norma utile per il contrasto al fenomeno dell’usura che ha un’ampia diffusione nel tessuto sociale del nostro Paese.
In materia di ordinamento penitenziario si inseriscono, tra i reati “ostativi”, le fattispecie già esistenti di “istigazione a disobbedire alle leggi” e di “rivolta in istituto penitenziario”. In questi casi, per concedere benefici penitenziari, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica previsto per il detenuto. Tale previsione può ritenersi legittima in quanto sarà il giudice di sorveglianza a valutare caso per caso le fattispecie.
Infine, si ritengono particolarmente utili le misure previste per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, includendo, tra le aziende che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla legge, anche quelle che organizzano attività produttive o di servizi all’esterno degli istituti penitenziari o che impiegano persone ammesse al lavoro esterno. Inoltre, si aggiungono i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno nell’elenco dei soggetti che possono fruire dell’apprendistato. Nel disegno di legge è prevista anche una delega al Governo per apportare modifiche alle norme che disciplinano l’organizzazione del lavoro dei detenuti.

3. Conclusioni


Si ritiene che il disegno di legge in questione abbia degli aspetti positivi, ma preveda anche delle norme discutibili, che hanno spinto taluni osservatori a parlare di tendenza verso uno “Stato di Polizia “. Tuttavia il provvedimento in questione, oltre ad un condivisibile rafforzamento della tutela delle nostre Forze di Polizia in prima linea nel contrasto alla criminalità e al terrorismo, presenta profili discutibili come la modifica delle norme relative al rinvio della pena per donne incinte e madri di bambini fino a un anno di età, in modo da rendere tale rinvio facoltativo anziché obbligatorio, l’autorizzazione alle Forze di Polizia all’uso di un’arma diversa da quella di ordinanza e l’estensione delle esimenti penali alle forze d’intelligence.
Altre misure, come quelle previste per favorire l’attività lavorativa dei detenuti ed in genere quelle a salvaguardia dell’attività delle Forze dell’Ordine appaiono quanto mai opportune.
Tuttavia, unitamente alle misure repressive, si rende necessaria un’operazione socio-culturale, anche se lunga e difficile, che cerchi di arginare il sorgere dei fenomeni criminosi, e che richiedere l’intervento coordinato di numerosi attori, tra cui soprattutto la scuola.
Pertanto, sarà necessaria una massiccia informazione nelle scuole, da quelle elementari all’università, diretta a far comprendere agli studenti la necessità del rispetto della legalità che il governo si è impegnato ad attuare.
Inoltre, anche il sistema delle carceri dovrà essere completamente rivisto per garantire l’attuazione del principio contenuto nell’art. 27 della Costituzione che prevede la funzione rieducativa della pena, processo avviato anche dal disegno di legge in questione.
Infine, non può dimenticarsi il tributo di sangue versato dalle nostre Forze di Polizia per garantire lo svolgimento di un’ordinata convivenza civile e, pertanto, talune misure previste dal disegno di legge appaiono doverose.

Note

  1. [1]

    P. Gentilucci, Prevenzione e contrasto dei raduni illegali: profili di legittimità costituzionale, in Diritto.it del 7 novembre 2022.

  2. [2]

    I. Munafò, Reato di rave: dal decreto-legge alla sua conversione, in Rossi, Copparoni &Partners del 16 gennaio 2023

  3. [3]

    P. Gentilucci, La stretta sui femminicidi: il Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, in Altalex del 16 giugno 2023.

  4. [4]

    P. Gentilucci, D.l. Caivano, stretta sulla delinquenza minorile, in Diritto.it del 18 settembre 2023.

  5. [5]

    Redazione, Decreto Caivano, carcere per i genitori che non mandano i figli a scuola. Via libera del Senato, in Orizzontescuola.it del 27 ottobre 2023

  6. [6]

    P. Gentilucci, Decreto legge Caivano: le modifiche apportate dal Senato, in Diritto.it del 31 ottobre 2023.

  7. [7]

    Redazione, Decreto Caivano: ecco le principali misure del testo licenziato dal Senato, in NOVA.news del 27 ottobre 2023.

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Prof. Paolo Gentilucci

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