1. Premessa
Il D.L. 119/2018 sulla c.d. pace fiscale, entrato in vigore il 24/10/2018, ha introdotto l’art. 6 relativo alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
Tale disposizione, in particolare, si rivolge a tutti quei contribuenti che abbiano instaurato al 24/10/2018, una controversia tributaria contro l’Agenzia delle Entrate ed intendano definire la medesima, ponendo così fine al contenzioso.
Ebbene, in attesa che venga emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con cui verrà data attuazione a tale disposizione, si provvede, con il presente scritto, ad analizzare la disciplina della nuova definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
2. Controversie oggetto di definizione agevolata
In linea generale, la procedura prevede che possono essere definite con modalità agevolate, le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione e a seguito di rinvio) che presentano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
• l’Agenzia delle entrate deve essere legittimata passiva a stare in giudizio;
• la controversia deve avere ad oggetto atti impositivi (la norma non specifica nulla in merito alle tipologie di atti rientranti nella categoria di “atti impositivi” ma, facendo un’interpretazione estensiva, si dovrebbero escludere solo gli atti che non riportano un quantum preciso da recuperare, quali, a titolo esemplificativo, gli atti di diniego di agevolazioni ecc.)
Essendo definibili soltanto le controversie nelle quali è parte l’Agenzia delle entrate, viene esclusa la definizione delle liti che vedono come parti legittimate passive, in primo grado, altre Amministrazioni pubbliche.
Il comma 16 dell’art. 6, tuttavia, estende agli Enti territoriali la facoltà di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo anche alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
Inoltre, alla luce della circolare dell’A.E. n. 48 del 24/10/2011 (relativa alla definizione delle liti fiscali minori del 2011), si ritiene debbano escludersi dalla definizione anche le controversie, non riguardanti “atti impositivi”, relative all’operato dell’Agente della riscossione (attuale Agenzia delle Entrate – riscossione).
Sono, invece, definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, assieme all’Agenzia delle entrate, anche l’Agente della riscossione.
3. Condizioni per la definizione agevolata
Il legislatore prevede che, per poter accedere alla definizione agevolata, devono sussistere le seguenti condizioni:
– al 24/10/18 deve essere stato notificato il ricorso di primo grado alla controparte;
– alla data di presentazione della domanda (ossia entro il 31/05/2019), il processo non deve essersi concluso con sentenza definitiva.
Quindi, possono essere definite anche le controversie per cui, al 24/10/2018, sia stata già emessa sentenza, purché i relativi termini di impugnazione, alla stessa data, non siano scaduti.
4. Soggetti legittimati e domanda di presentazione
La definizione può essere richiesta su domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio ovvero da chi è subentrato o ne ha la legittimazione.
Ai sensi del comma 8 dell’articolo in oggetto, la domanda (ed il relativo versamento) deve essere presentata per ciascuna controversia autonoma, ossia distintamente per ogni controversia relativa a ciascun atto impugnato.
Sulla base di quanto previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 24 ottobre 2011, già citata in attuazione del condono delle liti fiscali del 2011, ai fini della definizione in esame, devono ritenersi “liti autonome” quelle relative agli atti impositivi, vale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni ed ogni altro atto di imposizione.
Ne discende che, quando con il medesimo atto introduttivo del giudizio siano stati impugnati, ad esempio, più avvisi di accertamento (cd. Ricorso cumulativo), si hanno tante liti autonome quanti sono gli avvisi di accertamento impugnati, con riferimento a ciascuno dei quali deve essere calcolato il valore della lite.
Ne consegue che la non definibilità di una o più liti autonome non esclude la possibilità di riferire la definizione anche alle altre “liti autonome” per le quali sussistano i requisiti di cui all’art. 6 D.L. 119/18.
5. Agevolazioni previste dalla definizione
Disciplina generale
L’agevolazione prevista nei casi in cui il contribuente aderisca alla definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 6 comma 1, è:
➢ pagamento del solo importo pari al valore della controversia ossia del solo tributo ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992.
Si ottiene, quindi, il risparmio delle sanzioni e gli interessi irrogati con l’atto impugnato.
A tale regola generale, sono previste alcune deroghe, a favore del contribuente, nei seguenti casi:
Casi DI SOCCOMBENZA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (art. 6, comma 2, D.L. 119/18)
Nei casi in cui, al 24/10/18, vi sia una sentenza di primo o di secondo grado, già depositata e non definitiva, in cui l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente, il contribuente che intende definire la controversia deve versare, entro i termini:
➢ il 50% del valore della controversia se la sentenza è di primo grado;
➢ il 20% del valore della controversia se la sentenza è di secondo grado;
➢ il 15% del valore della controversia nei casi in cui abbia ad oggetto sole sanzioni non collegate al tributo (art. 6, comma 3, D.L. 119/18).
In questi casi, quindi, il comma 2 prevede il risparmio di parte del tributo oltre alle sanzioni ed agli interessi.
In caso di soccombenza parziale, le medesime misure si applicano alla parte della sentenza in cui l’Agenzia delle Entrate è soccombente.
Per la restante parte valgono le regole generali previste al comma 1, dell’art. 6 D.L. 119/86.
Casi di controversie relative esclusivamente a sanzioni (art. 6, comma 3, d.l. 119/18).
Nei casi in cui le controversie oggetto di definizione siano relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo, il contribuente che intende definire la controversia deve versare, entro i termini:
➢ il 15% del valore nel caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica sentenza depositata al 24/10/18 e ancora impugnabile, non cautelare, pronunciatasi sul merito o sull’ammissibilità;
➢ il 40% del valore della controversia, negli altri casi.
In questi casi, quindi, non essendovi tributi ed interessi da pagare, il legislatore ha previsto uno sconto solo sulle sanzioni.
Nei casi di controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate al tributo, invece, non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo ai tributi da cui scaturiscono è stato oggetto di definizione anche se con modalità differenti da quelle previste nell’articolo in oggetto.
Casi di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche (art. 7, comma 2, lett. B, D.L. 119/18).
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. b), D.L. 119/18, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con il versamento:
➢ del 40% del valore della controversia e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso di pendenza della controversia dinanzi al giudice di primo grado;
➢ del 50% del valore della controversia e del 10% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza della società o dell’associazione nell’ultima o unica pronuncia giurisprudenziale, già pronunciata ma non ancora definitiva al 24/10/18;
➢ del 10% del valore della controversia e del 5% delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisprudenziale, già pronunciata ma non ancora definitiva al 24/10/18.
6. Termini per il perfezionamento della definizione
Ai sensi del combinato disposto dei commi 6 ed 8, la definizione delle liti fiscali si perfeziona congiuntamente con:
• la presentazione della domanda entro il 31/05/2019;
• il pagamento degli importi dovuti o della prima rata nel caso di pagamento rateale, entro il 31/05/2019.
7. Modalità di versamento
Ai fini del perfezionamento della definizione, il contribuente è tenuto a versare quanto previsto entro i termini, in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nel caso di pagamento rateale (ammesso solo nei casi in cui gli importi dovuti superino € 1.000,00).
Per le modalità di rateazione, vale il richiamato art. 8 D.Lgs. 218/1997, con una differenziazione per quanto riguarda il numero massimo di rate applicabili.
In particolare, si potrà accedere ad un piano di rateazione di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 20 rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.
Ai fini della definizione è esclusa la possibilità di pagamento con compensazione ex art. 17 D.Lsg. 241/97.
Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della sola domanda.
Si precisa che la norma stabilisce che dagli importi dovuti per la definizione devono essere scomputate le somme che sono state già versate dal contribuente, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. Orbene, il fatto che la norma parli di somme versate “a qualsiasi titolo” lascia intendere che dalla somme dovute potrebbero scomputarsi anche le eventuali somme versate, ad esempio, per il pagamento di sanzioni.
A titolo esemplificativo: poniamo il caso di un contribuente che abbia una lite pendente per la quale abbia versato ex art. 19 del D. Lgs. n. 472/97 parte delle sanzioni e abbia deciso di aderire al condono delle liti pendenti. In tale caso, stando al tenore letterale della norma in commento (“a qualsiasi titolo”), tali somme dovrebbero essere scomputate dal versamento dovuto. Se cosi non fosse, la norma avrebbe dovuto avere una diversa formulazione. Avrebbe dovuto, infatti, parlare di somme versate a titolo di iscrizione provvisoria ex art. 15 del DPR 602/73 o di somme versate a titolo di tributo in pendenza di giudizio ex art. 68 del D.Lgs. n. 546/92.
Continuando con l’analisi della norma, la stessa prevede che se vi sono stati pagamenti in eccedenza, le somme non possono essere rimborsate.
8. Definizione da parte del coobbligato
Si precisa che, il comma 7 dell’art. 2 D.L. 119/2018 stabilisce che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli atri.
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9. Effetti della definizione agevolata sulle sentenze
Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono sulle eventuali pronunce non passate in giudicato prima del 24/10/18. Pertanto, se al 24/10/18 è stata emessa una pronuncia sfavorevole al contribuente e la stessa sia stata definita con le modalità descritte nel presente articolo, il dispositivo della sentenza deve ritenersi superato da quanto concluso con la definizione.
10. Notifica del diniego
L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notifica degli atti processuali.
11. Impugnazione del diniego
Il diniego può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica, dinanzi all’organo presso il quale pende la controversia.
Qualora la domanda di definizione sia stata presentata in pendenza del termine per impugnare e, successivamente, intervenga diniego alla definizione, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego, entro 60 giorni dalla notificazione di quest’ultimo.
Procedendo in tale modo, l’impugnazione del diniego di definizione direttamente dinanzi al giudice di secondo grado, farebbe perdere al contribuente un grado di giudizio, ledendolo, indubbiamente, nel suo diritto di difesa.
Un’altra questione interessante posta dal suddetto comma attiene all’impugnazione della pronuncia giurisdizionale, unitamente al diniego della definizione, entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo se la definizione della controversia è stata avanzata in pendenza del termine per impugnare.
Stando al tenore letterale della norma si avrebbe una rimessione in termini per impugnare una sentenza, divenuta definitiva, nel caso fosse notificato un diniego di condono sulla medesima questione.
Ad esempio:
Sentenza della CTP depositata il 18/10/2018.
Scadenza per impugnare (termini ordinari): 18/04/2019;
Scadenza ex comma 11, art. 6, D.L. 119/18 (con sospensione di 9 mesi): 18/02/2020.
Notifica diniego: 31/07/2020;
Scadenza termine per impugnare diniego e sentenza: 30 ottobre 2020.
Orbene, nel caso analizzato, il contribuente, secondo quanto stabilito dalla norma, potrebbe impugnare la sentenza, i cui termini sono spirati alla data del 18/02/2020, unitamente al diniego notificato il 31/07/2020.
Se così non fosse, il contribuente si troverebbe nella situazione di dover, in maniera cautelativa, impugnare la sentenza in attesa dello spirare del termine ultimo per notificare il diniego da parte dell’Agenzia delle entrate (31/07/2020).
12. Sospensione in caso di definizione
Sospensione delle controversie
Le controversie definibili non sono sospese automaticamente, salvo che il contribuente che intenda definire la lite ne faccia apposita richiesta al giudice.
In questi casi, il comma 10 dell’art. 6 in commento prevede che il processo venga sospeso fino al 10/06/2019.
Entro la medesima data, il contribuente deve depositare al giudice dinanzi al quale pende la causa, copia della domanda di definizione e versamento degli importi dovuti o della prima rata, effettuati entro i termini.
In questo ultimo caso il processo resta sospeso fino al 31/12/2020.
Se entro tale data non viene depositata istanza di trattazione dalla parte interessata, il processo viene dichiarato estinto con decreto del Presidente.
Sospensione delle impugnazioni
Per le controversie definibili, il comma 11 dell’art. 6 prevede la sospensione, per 9 mesi, dei termini di impugnazione (sia principale che accidentale) delle pronunce giurisdizionali, di riassunzioni, nonchè della proposizione del controricorso in Cassazione, con scadenza compresa tra il 24/10/18 ed il 31/07/2019.
L’impugnazione della sentenza e del diniego hanno l’efficacia dell’istanza di trattazione di cui sopra, per cui, interrompono la sospensione del procedimento.
13.Casi di esclusione
Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie che riguardano, anche solo in parte:
– le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
– le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.
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