In tale contesto normativo ci si chiede se l’amministratore di condominio professionista è obbligato a dotarsi del POS, per accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito da parte dei condòmini.
La risposta necessita di un coordinamento con altre disposizioni vigenti in materia condominiale, atteso che il Legislatore non ha inteso fare chiarezza sull’argomento. Innanzitutto occorre evidenziare che, ad oggi, non sussiste nessun obbligo assoluto di possedere un POS, ma soltanto un obbligo generalizzato, ovvero un onere, peraltro non sanzionato, di accettare un pagamento elettronico in caso di richiesta. In condominio, pertanto, salvo il divieto di pagamento in contanti oltre 2.999,99 euro, stabilito con la Legge di Bilancio 2016, il riferimento principale per l’individuazione delle forme di pagamento resta l’autonomia decisionale dei condòmini e dell’amministratore. Per quanto riguarda i soggetti obbligati a ricevere un pagamento mediante POS, la normativa vigente indica soltanto i “commercianti”, che svolgono attività di vendita al dettaglio, ad esempio in un negozio di frutta e verdura, in un bar o in una sala da barba, ovvero indica i “professionisti” che svolgono un’attività di servizi professionali, o meglio che forniscono una prestazione di tipo intellettuale al pubblico, come ad esempio i procacciatori di affari presso agenzie immobiliari e assicurazioni. D’altronde, a ben vedere, il termine POS, acronimo di Point of Sale, che tradotto letteralmente significa “punto vendita”, in origine veniva utilizzato per definire il luogo in cui avveniva la vendita al dettaglio, ovvero lo scambio di un bene o di un servizio per una somma di denaro. Sotto tale profilo l’amministratore di condominio non svolge alcuna attività al dettaglio né esercita un’attività di servizi professionali a favore di terzi, limitandosi soltanto a rispondere del proprio operato nei confronti dei condòmini che lo hanno nominato, per amministrare il fondo condominiale ed erogare i servizi nei loro confronti. Più precisamente si tratta di necessità verso i condòmini e non a favore di altri. I condòmini che pagano le quote condominiali, non acquistano in proprio né beni né servizi ma accumulano le risorse nel fondo, che utilizza l’amministratore per pagare i terzi fornitori di beni o servizi. Quindi, premesso che l’amministratore di condominio si occupa soltanto delle ristrette esigenze dei condòmini, resta da capire cosa si intenda, giuridicamente, per oggettiva impossibilità tecnica all’utilizzo del Pos. Al momento le condizioni dell’oggettiva impossibilità tecnica non sono state chiarite dal Legislatore, e secondo alcuni sarebbero limitate soltanto alla mancanza di connessione ad internet, indispensabile per far funzionare il POS, qualora l’attività sia svolta in una sede non coperta dal servizio. A tale riguardo si osserva che l’amministratore di condominio non ha alcun obbligo di dotarsi di una sede aperta al pubblico, né tantomeno ha l’obbligo di ricevere i condòmini, dovendo semplicemente conservare i documenti e ricevere la posta, in qualità di rappresentante legale del condominio. E comunque, il domicilio dell’ente condominiale, che è sprovvisto di una sede legale vera e propria, coincide con quello dell’amministratore pro tempore (Trib. di Ivrea provvedimento n. 21 del 08/01/2016). Vale a dire che la sede del condominio potrebbe corrispondere con la casa dell’amministratore. In tal caso è impensabile che si possa obbligare l’amministratore di condominio a dotarsi, a proprie spese, di una linea internet in casa propria, per ricevere e favorire chi dovesse chiedergli di pagare le quote condominiali tramite POS. Alla luce di tali considerazioni, l’obbligo di POS in condominio è da ritenersi assolutamente vessatorio e costoso, nonché inutile in termini di tracciabilità dei versamenti, visto che i condòmini possono benissimo effettuare i propri pagamenti con bonifico, che costa la metà del pagamento via POS ed è comunque tracciabile. È risaputo, infatti, che il POS comporta spese di installazione e spese per il canone mensile, un costo fisso e uno percentuale per ogni transazione effettuata. Le condizioni di spesa variano a seconda dell’istituto di credito. Ciò non esclude che l’assemblea condominiale possa, legittimamente, stabilire tempi e modi di utilizzo del POS in condominio. La speranza è che il Legislatore proceda ad identificare, con chiarezza, i soggetti ai quali sia necessario il POS, che in condominio non rappresenta una necessità ma piuttosto una nuova tassa a carico dei condòmini.
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